Sentenza del 31/10/2019 n. 28061 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Lombardia sostenendo la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, Nota II-bis, Tariffa, parte prima. La contribuente aveva ottenuto in precedenza l'annullamento di due avvisi: il primo relativo al recupero della maggiore imposta di registro per la decadenza dalle agevolazioni prima casa, dovuta al mancato trasferimento della residenza nel Comune dell'immobile entro 18 mesi dall'acquisto; il secondo relativo alla revoca dell'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sul finanziamento. La contribuente aveva giustificato il ritardo con lavori di ristrutturazione e ritardi burocratici.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, respingendo il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile entro 18 mesi costituisce un requisito essenziale per conservare l'agevolazione prima casa. Il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione, l'inabitabilità dell'immobile, i ritardi burocratici o la residenza di fatto non impediscono la decadenza, poiché è sufficiente trasferire la residenza nel Comune, non necessariamente nell'immobile. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre M.F. è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.400 euro oltre agli eventuali ulteriori oneri.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, Tariffa, parte prima, Nota II-bis
La residenza deve essere trasferita nel Comune in cui è ubicato l'immobile entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto.
Il trasferimento della residenza entro 18 mesi è un elemento costitutivo dell'agevolazione prima casa. Il requisito riguarda il Comune in cui si trova l'immobile e non richiede necessariamente l'effettiva abitazione dell'immobile acquistato.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
L'Agenzia delle Entrate ha dedotto in cassazione la violazione della disciplina normativa sulle agevolazioni prima casa.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Dopo aver cassato la sentenza impugnata, la Corte ha potuto respingere direttamente il ricorso originario della contribuente senza rinviare la causa al giudice di merito.
Massime di principio
- Per conservare le agevolazioni prima casa è necessario trasferire la residenza anagrafica nel Comune in cui si trova l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto.
- La mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione, l'inabitabilità dell'immobile e i ritardi burocratici normalmente non giustificano il mancato rispetto del termine per il trasferimento della residenza.
- Non è necessario dimostrare di abitare effettivamente nell'immobile: rileva il trasferimento formale della residenza nel Comune, verificabile attraverso i dati anagrafici.
- La residenza di fatto, il domicilio o altre circostanze non risultanti dai registri anagrafici non sono sufficienti a soddisfare il requisito.
- Occorre distinguere tra il mancato trasferimento della residenza, che comporta ordinariamente la decadenza senza che i lavori costituiscano una valida giustificazione, e il mancato utilizzo dell'immobile come abitazione principale, rispetto al quale possono assumere rilievo eventuali cause di forza maggiore adeguatamente provate.
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