Cassazione Civile, Sentenza n. 16928/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva parzialmente confermato il primo grado favorevole ai lavoratori del Centro Italiano Femminile (C.I.F.) chiedendo il risarcimento per la sospensione senza retribuzione, per l'omessa attivazione da parte della Regione delle procedure di mobilità e per la mancata attivazione del Fondo di Garanzia. La Regione sostiene che l'art. 2, comma 2-bis, della L.R. Sicilia n.25/1993 attribuisce una mera facoltà discrezionale di attuare i processi di mobilità e non un obbligo, richiamando la giurisprudenza costituzionale (sent. n.407/1995) che aveva censurato norme regionali generiche. I resistenti sostengono invece che, nel caso concreto, sussistono atti, iscrizione regionale e impegni di spesa che configurano un obbligo regionale di attivare la mobilità e garantire la continuità lavorativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli Assessorati. Ha ritenuto che il caso si distingua dalla sentenza costituzionale citata: l'attuazione delle procedure di mobilità è disciplinata da contratti collettivi e dalla normativa regionale (albo e meccanismi di mobilità) e, nel caso concreto, vi erano fatti posti a base della decisione del giudice di merito (iscrizione dei lavoratori all'elenco regionale per la mobilità orizzontale, trasmissione delle liste da parte del C.I.F., impegno di somme in bilancio con decreti regionali per gli anni 2014-2016) che dimostrano l'esistenza di un rapporto di servizio e di obblighi assunti dalla Regione. Ne consegue l'inadempimento della Regione all'obbligo di attivare le procedure di mobilità e di garantire la continuità reddituale mediante il Fondo. Il ricorso viene pertanto respinto; gli Assessorati sono condannati alle spese di giudizio, liquidate in €200,00 per esborsi e €8.000,00 per competenze professionali oltre 15% spese generali e oneri accessori; non è disposto il pagamento aggiuntivo del contributo unificato ex DPR n.115/2002 art.13, comma 1‑quater.
Norme richiamate
Legge Regione Sicilia 1° settembre 1993, n. 25, art. 2 commi 1 e 2-bis
La Corte ha ritenuto che, pur essendo l'art. 2 2-bis norma che autorizza l'Assessore ad attuare processi di mobilità, nel contesto concreto (iscrizione all'albo, atti amministrativi e impegni di spesa) l'attivazione delle procedure di mobilità integra un obbligo della Regione volto a garantire la continuità lavorativa del personale della formazione
Legge Regione Sicilia 6 marzo 1976, n. 24, art. 14
Ha istituito l'albo regionale del personale docente della formazione professionale; la Corte considera determinante l'iscrizione all'albo e la gestione dell'elenco regionale per la mobilità quale presupposto per l'obbligo di attuare le procedure
Legge Regione Sicilia n. 10/2011 (Fondo di Garanzia), art. 1
Il Fondo di Garanzia è strumento integrativo/complementare per sostenere il reddito dei lavoratori della formazione; la Corte ha escluso che la percezione della CIGD nel 2014 precluda il diritto al Fondo
D.lgs. n.165/2001, artt. 33 e ss.
I riferimenti al sistema della mobilità nel pubblico impiego sono richiamati quale corredo normativo che disciplina presupposti e modalità delle procedure di mobilità
Art. 97 Costituzione
Citato nella discussione sulla legittimità delle norme regionali generiche: la Corte ha ritenuto che qui non sussiste violazione dell'art. 97 poiché non si tratta di una disciplina indeterminata ma di obblighi derivanti da atti, contratti collettivi e impegni di spesa
Legge Regione Sicilia n. 6 del 1952, art. 1
Richiamata in relazione al trattamento fiscale e contributivo della Regione rispetto all'amministrazione statale, con riferimento al contributo unificato
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1‑quater
Richiamato per affermare che non sussistono le condizioni per imporre agli Assessorati il versamento aggiuntivo del contributo unificato
Massime di principio
- La mera formulazione legislativa che attribuisce una facoltà discrezionale non esclude automaticamente l'obbligo della pubblica amministrazione quando, nel concreto, atti amministrativi, iscrizioni in elenchi regionali e impegni di spesa creano aspettative legittime e garanzie operative: tali elementi possono trasformare la facoltà in un obbligo di fatto e di diritto.
- Quando un ente privato svolge per conto della Regione attività di formazione finanziate e disciplinate dall'Amministrazione, si configura un 'rapporto di servizio' che può far sorgere obblighi a carico della Regione volti a garantire la continuità lavorativa del personale impiegato dall'ente privato.
- La creazione e la gestione di elenchi o albi regionali per la mobilità e la trasmissione delle liste da parte dell'ente formativo sono elementi probatori rilevanti per dimostrare l'esistenza dell'obbligo di attivare le procedure di mobilità e la conseguente responsabilità in caso di omissione.
- L'impegno in bilancio di somme destinate a specifiche finalità (es. Fondo di Garanzia) e l'adozione di decreti che vincolano quelle risorse costituiscono un forte indicatore della sussistenza di obblighi amministrativi esecutivi rispetto ai beneficiari.
- In caso di percezione di compensi per contratti a termine successivi, le retribuzioni percepite possono essere detratte da somme spettanti in sede di liquidazione, e va valutato il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il principio applicato nel caso.
- Per chi si trovi in situazione analoga (lavoratore o ente), è cruciale conservare e documentare: iscrizione all'albo/elenco regionale, comunicazioni e trasmissioni delle liste, decreti e atti amministrativi che impegnano risorse, e ogni atto che dimostri la gestione regionale dell'elenco per la mobilità.
- Per l'Amministrazione, occorre evitare ambiguità normative e gestionali: se si vogliono mantenere poteri discrezionali è necessario non impegnare risorse né porre in essere procedure amministrative che possano essere interpretate come obblighi vincolanti.
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