Sentenza del 23/11/2015 n. 2076 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, per l'anno d'imposta 2007, la contabilizzazione delle commesse e la determinazione delle rimanenze finali. Secondo l'Ufficio, alcune commesse erano ultrannuali e avrebbero dovuto essere contabilizzate applicando il criterio della percentuale di completamento previsto per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale. L'Agenzia riteneva che determinati costi, inclusi quelli qualificati dalla società come pre-operativi, dimostrassero l'inizio dell'esecuzione già nel 2007, con conseguente maggiore reddito imponibile ai fini IRES e IRAP. La società sosteneva invece che tali costi riguardassero attività preparatorie generali, materiali e progettazioni utilizzabili per più commesse, non riferibili specificamente all'esecuzione di una singola opera; contestava inoltre le sanzioni, invocando l'art. 6 del D.lgs. n. 472/1997.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza favorevole alla società emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca. Il giudice ha ritenuto che i costi pre-operativi, consistenti nella preparazione di mezzi, strumenti e progetti utilizzabili per più commesse e non idonei a individuare l'avvio concreto di una specifica produzione, non determinassero l'inizio dell'esecuzione della commessa. Di conseguenza, le commesse considerate dall'Agenzia come ultrannuali sono state ritenute annuali, con esclusione dell'applicazione dei criteri fiscali propri delle commesse ultrannuali. Sono state inoltre ritenute inapplicabili le sanzioni. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 8.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 93 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Disciplina le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.
La norma richiede, per le commesse ultrannuali, l'imputazione dei ricavi e dei costi secondo il criterio della percentuale di completamento. Tuttavia, per applicarla occorre dimostrare l'effettivo inizio dell'esecuzione di una specifica commessa; attività preparatorie generali o costi non specificamente riferibili all'opera non sono sufficienti.
Art. 6 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Invocato dalla società in relazione all'esistenza di una causa di non punibilità.
La disposizione è stata richiamata dalla contribuente per sostenere l'illegittimità delle sanzioni. La Commissione, ritenendo insussistente la violazione fiscale principale, ha escluso comunque l'applicabilità delle sanzioni.
Principio contabile nazionale n. 23
I costi pre-operativi sono quelli sostenuti dopo l'acquisizione del contratto ma prima dell'inizio dell'attività di costruzione o del processo produttivo.
Il principio contabile è stato utilizzato per distinguere i costi preparatori, organizzativi e progettuali dall'effettivo avvio dell'esecuzione della commessa.
Massime di principio
- Per stabilire se una commessa è ultrannuale non è sufficiente individuare costi contabilmente associati alla commessa: occorre verificare se tali costi rappresentino l'avvio concreto e specifico dell'attività produttiva.
- I costi pre-operativi, organizzativi o preparatori, soprattutto quando riguardano materiali, strumenti o progettazioni utilizzabili per più commesse, non dimostrano necessariamente l'inizio dell'esecuzione di una singola opera.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire una prova concreta e specifica del collegamento tra i costi contestati e l'effettiva esecuzione della commessa nel periodo d'imposta oggetto di accertamento.
- La qualificazione contabile formale dei costi non è decisiva da sola: rilevano la loro natura effettiva, la concreta destinazione e la capacità di individuare l'avvio della produzione.
- Se le commesse risultano annuali e non ultrannuali, non si applicano i criteri fiscali di imputazione propri delle commesse pluriennali e l'accertamento basato su tale presupposto può essere annullato.
- Quando viene meno la violazione tributaria principale, vengono meno anche le sanzioni collegate alla maggiore imposta accertata.
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