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Circolare

Circolare numero 47 del 03-03-2016

Premessa e quadro normativo 1. Destinatari. 2. Requisiti Stato di disoccupazione; Possesso di un’attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore pari od inferiore ad euro 5.000; Fruizione dell’ASDI per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine; Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015. 3. Decorrenza e durata. 4. Misura. 5. Modalità di presentazione della domanda. 5.1 Regime transitorio. 6. Compatibilità, incompatibilità e opzione. 6.1 Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa. Disciplina comune; Nuovo rapporto di lavoro subordinato; Avvio di attività di lavoro autonomo o di impresa individuale; Svolgimento del tirocinio 6.2.Compatibilità con i trattamenti assistenziale e pensionistici. 6.3.Incompatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici. 6.4.Opzione fra ASDI e assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità. 7. Condizionalità: sanzioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato. 8. Sospensione, riduzione e decadenza. 8.1. Sospensione. 8.2. Riduzione dell’importo. 8.3. Decadenza. 9. Presentazione delle domande in via telematica. Istruzioni procedurali. 10. Finanziamento. 11. Regime fiscale. 12. Istruzioni contabili. 13. Ricorsi amministrativi e giudiziari.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina in modo organico l’Assegno di disoccupazione (ASDI), istituito in via sperimentale per i lavoratori che hanno esaurito integralmente la NASpI e si trovano in condizione economica di bisogno. Vengono definiti destinatari, requisiti ISEE e di disoccupazione, durata e misura del beneficio, modalità di domanda telematica, compatibilità con attività lavorativa e altri trattamenti, nonché cause di sospensione, decadenza, sanzioni per mancata partecipazione alle politiche attive, regole di finanziamento, regime fiscale e istruzioni contabili. La circolare chiude con le indicazioni su ricorsi amministrativi e giudiziari.

ASDI: requisiti, importo, domanda, compatibilità, sanzioni, finanziamento e ricorsi

ASDI: disciplina applicativa dell’assegno di disoccupazione

La circolare definisce in modo organico la disciplina dell’Assegno di disoccupazione (ASDI), misura sperimentale di sostegno al reddito introdotta per i lavoratori che abbiano esaurito la NASpI e si trovino in stato di bisogno economico. Il documento coordina le fonti normative primarie e secondarie, chiarendo destinatari, requisiti, durata, importo, modalità di domanda, compatibilità con lavoro e altre prestazioni, nonché gli aspetti sanzionatori, contabili e di contenzioso.

Quadro normativo di riferimento

L’ASDI è stato istituito dall’articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, in via sperimentale dal 1° maggio 2015 per il solo 2015. La funzione della prestazione è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori già beneficiari della NASpI che ne abbiano fruito per l’intera durata, siano privi di occupazione e versino in condizione economica di bisogno.

Lo stesso articolo 16, al comma 6, rinvia a un decreto interministeriale per la definizione dei requisiti, della situazione economica di bisogno, dei criteri di individuazione dei destinatari e dei limiti di cumulabilità dei redditi da lavoro durante il beneficio. In attuazione di tale previsione è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 ottobre 2015, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016, che disciplina beneficiari, requisiti, durata, misura, compatibilità, progetto personalizzato, obblighi e sanzioni, domanda, monitoraggio e valutazione.

La circolare richiama anche l’articolo 43, comma 5, del d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, che ha previsto la prosecuzione della sperimentazione oltre il 31 dicembre 2015 per chi abbia esaurito la NASpI successivamente a tale data, nonché il d.lgs. n. 150 del 2015, in particolare gli articoli 20 e 21, relativi al patto di servizio personalizzato e alle misure di condizionalità collegate alle politiche attive.

Destinatari della prestazione

Sono destinatari dell’ASDI i soggetti che abbiano usufruito della NASpI per l’intera durata entro il 31 dicembre 2015; per effetto della successiva evoluzione normativa, la platea include anche coloro che abbiano esaurito integralmente la NASpI oltre tale data. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei con minorenni e, in subordine, ai lavoratori in età prossima al pensionamento.

Ai fini dell’accesso, occorre che sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

  • presenza nel nucleo familiare di almeno un minore di 18 anni;
  • età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia.

La circolare precisa che il richiedente non deve essere decaduto dalla NASpI prima della scadenza naturale della prestazione. È inoltre escluso chi abbia richiesto e ottenuto l’anticipazione della NASpI. Restano fuori dalla platea anche i soggetti i cui eventi di disoccupazione, iniziati entro il 1° maggio 2015, ricadano nella tutela ASpI o mini-ASpI e terminino entro il 31 dicembre 2015.

Il nucleo familiare rilevante per il requisito della presenza del minore è quello definito dall’articolo 3 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, come indicato dal richiedente nella DSU ai fini ISEE. Il minore può anche non essere figlio del richiedente. Il perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anticipata o per l’assegno sociale impedisce la percezione dell’ASDI.

Requisiti sostanziali e istruttori

Per il riconoscimento dell’ASDI devono sussistere i requisiti elencati dall’articolo 2 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015.

Stato di disoccupazione

Il richiedente deve essere ancora in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150 del 2015 al termine della NASpI. Ai fini dell’accesso all’ASDI, in applicazione della disciplina speciale della NASpI, sono ammessi anche i soggetti che svolgono un’attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale.

La permanenza nello stato di disoccupazione viene autocertificata in domanda e verificata dal competente servizio per l’impiego tramite apposito service telematico.

Requisito economico ISEE

È necessario possedere un’attestazione ISEE in corso di validità con valore pari o inferiore a 5.000 euro. La domanda presuppone che sia già stata presentata una DSU secondo le regole del D.P.C.M. n. 159/2013.

La circolare chiarisce che la validità della DSU è limitata, per nuove prestazioni, al 15 gennaio dell’anno successivo alla presentazione. Per l’ASDI, anche quando il beneficio è già stato concesso, il mantenimento della prestazione richiede l’aggiornamento dell’ISEE entro la fine del mese di gennaio; in mancanza, l’erogazione è sospesa.

Ai fini della valutazione del requisito economico, gli importi della NASpI percepiti prima della domanda, se valorizzati nell’ISEE o nell’ISEE corrente, devono essere sottratti dopo divisione per la scala di equivalenza applicata nel calcolo ISEE. In presenza di omissioni o difformità nella attestazione ISEE, l’INPS può richiedere documentazione idonea a provare la completezza e veridicità dei dati; se la documentazione non arriva entro 30 giorni, la domanda è respinta.

Per nuclei con minori, la verifica avviene con riferimento all’ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni di cui all’articolo 9 del D.P.C.M. n. 159/2013.

Limiti di pregressa fruizione

L’ASDI non spetta se il richiedente ne ha già fruito per più di sei mesi nei dodici mesi precedenti il termine della NASpI o per più di ventiquattro mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine. I periodi si computano a ritroso dalla conclusione della completa fruizione della NASpI.

La circolare riporta un esempio applicativo per chiarire che, se nei dodici mesi precedenti la fine della NASpI il lavoratore ha già fruito dell’ASDI per sei mesi, non avrà diritto a una nuova ASDI al termine di una successiva NASpI.

Patto di servizio personalizzato

Condizione per l’erogazione è la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato con il Centro per l’impiego, ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. n. 150/2015. Il progetto di presa in carico deve contenere obblighi di ricerca attiva di lavoro e di partecipazione a iniziative formative o di politica attiva. La sottoscrizione può avvenire anche durante il periodo di NASpI e, se già avvenuta, soddisfa il requisito.

Il richiedente indica in domanda il Centro per l’impiego presso cui il patto è stato sottoscritto, oppure il Centro contattato ai sensi dell’articolo 20 per la stipula. La verifica spetta esclusivamente ai Centri per l’impiego, che comunicano l’avvenuta sottoscrizione tramite il service telematico; solo dopo tale comunicazione l’INPS procede al pagamento.

Decorrenza e durata

L’ASDI decorre dal primo giorno successivo alla fine del periodo di completa fruizione della NASpI ed è corrisposto mensilmente per una durata massima di 6 mesi.

La durata effettiva è però ridotta in base ai mesi di ASDI già fruiti nei 12 mesi precedenti la conclusione della NASpI e non può comunque superare la differenza tra 24 mesi e quelli già fruiti nei 5 anni precedenti il medesimo termine. La circolare fornisce un ulteriore esempio in cui una nuova ASDI ha durata ridotta a 4 mesi e 8 giorni per effetto di una precedente fruizione.

Misura dell’assegno

L’importo dell’ASDI è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita. Se l’ultima NASpI è stata ridotta per cumulo con redditi da lavoro, il riferimento deve essere l’importo precedente la decurtazione.

L’importo è soggetto a un tetto massimo: non può superare l’ammontare dell’assegno sociale. Per il 2015 l’assegno sociale massimo è pari a 448,52 euro.

Sono previsti incrementi in presenza di figli a carico, definiti come figli minorenni componenti il nucleo familiare per i quali il genitore non richiedente non percepisca assegni per il nucleo familiare. Gli incrementi indicati dalla tabella 1 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 sono i seguenti:

  • 1 figlio: incremento di 89,7 euro;
  • 2 figli: incremento di 116,6 euro;
  • 3 figli: incremento di 140,8 euro;
  • 4 o più figli: incremento di 163,3 euro.

Tali importi sono riferiti al 2015 e sono soggetti ad aggiornamento annuale secondo la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici. Inoltre, l’ASDI complessivo, comprensivo degli incrementi per carichi familiari, non può essere inferiore all’ammontare del beneficio mensile della Carta Acquisti sperimentale, secondo la tabella 2 del D.I. 10 gennaio 2013, che la circolare riproduce e conferma vigente anche alla luce dell’indirizzo ministeriale del 26 febbraio 2016.

L’ASDI complessivo, inclusi gli incrementi familiari, non può superare il 75% dell’ultima NASpI percepita, inclusivi gli assegni per il nucleo familiare, salvo il rispetto del livello minimo previsto. In caso di riliquidazione degli ANF entro il termine di prescrizione quinquennale, va verificato il rispetto dei limiti massimi.

La prestazione non dà diritto a contribuzione figurativa né all’assegno per il nucleo familiare.

Modalità di presentazione della domanda e regime transitorio

La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal primo giorno successivo al termine della NASpI.

Le modalità ammesse sono:

  • accesso web diretto con PIN dispositivo INPS;
  • tramite patronato;
  • tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL.

Se la NASpI ha durata molto breve e la sua definizione interviene dopo la fine del periodo teorico di fruizione, il termine di 30 giorni decorre dalla comunicazione di accoglimento della domanda di NASpI.

Per i lavoratori che abbiano esaurito la NASpI per l’intera durata nel periodo tra il 1° maggio 2015 e la pubblicazione della circolare sul sito INPS, e per i quali sia già decorso il termine ordinario di 30 giorni, il termine decorre dalla data di pubblicazione della circolare. In tale regime transitorio, se la decorrenza e la durata dell’ASDI siano già trascorse prima della scadenza per presentare la domanda, permane l’obbligo di sottoscrivere il patto; se invece il lavoratore abbia trovato una nuova occupazione nel periodo teorico di spettanza o al termine dello stesso, tale sottoscrizione non è necessaria.

Compatibilità con attività lavorativa e aggiornamenti reddituali

L’ASDI è compatibile con lavoro subordinato, lavoro autonomo e impresa individuale, nei limiti previsti dagli articoli 9 e 10 del d.lgs. n. 22/2015.

Disciplina comune delle comunicazioni

Per ogni attività lavorativa o variazione reddituale, le comunicazioni devono avvenire tramite il modello ASDI-com. Se nel corso della fruizione il reddito dichiarato varia, il beneficiario deve presentare una nuova dichiarazione "a montante", comprensiva del reddito già dichiarato e delle variazioni, così da rideterminare la trattenuta dal momento della nuova comunicazione.

La comunicazione del reddito annuo presunto è utilizzata anche per verificare la permanenza del requisito della condizione economica di bisogno. Ai soli fini di tale verifica, l’INPS aggiorna l’ISEE sostituendo il reddito annuo dichiarato a quello ordinariamente considerato. La medesima logica vale per i redditi prodotti da altri componenti del nucleo.

Se, a seguito del ricalcolo, l’ISEE supera la soglia di accesso, l’ASDI decade dalla data di rioccupazione o di avvio dell’attività autonoma che ha determinato la variazione.

Nuovo lavoro subordinato

In caso di nuovo lavoro subordinato, il percettore deve comunicare all’INPS, con ASDI-com, il reddito presunto entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Si distinguono tre ipotesi:

  • reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione e durata superiore a 6 mesi: decadenza;
  • reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione e durata non superiore a 6 mesi: sospensione d’ufficio per la durata del rapporto e ripresa del beneficio residuo al termine;
  • reddito inferiore al minimo annuo escluso da imposizione: riduzione dell’assegno pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo tra inizio dell’attività e fine dell’indennità o fine anno, con ricalcolo d’ufficio in sede di dichiarazione dei redditi.

Attività autonoma o impresa individuale

In caso di avvio di attività autonoma o di impresa individuale con reddito imponibile inferiore alle detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR, il beneficiario deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda se l’attività era già in corso, indicando il reddito annuo previsto.

L’assegno è ridotto dell’80% del reddito previsto, rapportato al periodo tra inizio attività e fine dell’indennità o fine anno. Se il beneficiario è esonerato dalla dichiarazione dei redditi, deve presentare entro il 31 marzo dell’anno successivo un’autodichiarazione tramite ASDI-com; la mancata presentazione comporta la restituzione dell’ASDI percepito dalla data di inizio dell’attività.

Tirocinio

Lo svolgimento di un tirocinio è compatibile con l’ASDI, poiché il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non fa perdere lo stato di disoccupazione. L’indennità di tirocinio è tuttavia reddito assimilato al lavoro dipendente e deve essere dichiarata nell’ISEE; non vi è però obbligo di aggiornare l’ISEE per il solo avvio del tirocinio, salvo l’aggiornamento di gennaio.

Compatibilità e incompatibilità con trattamenti assistenziali e pensionistici

L’ASDI è compatibile con numerosi trattamenti assistenziali o pensionistici, tra cui:

  • assegno o indennità a cieco civile;
  • assegno o indennità a sordomuti;
  • indennità previste dalle leggi n. 448/2001 e n. 350/2003;
  • assegno o indennità a invalidi civili;
  • pensione ai superstiti;
  • pensione di guerra;
  • pensione facoltativa;
  • rendite vitalizie da infortunio;
  • pensioni a carico di Stati esteri senza convenzioni di sicurezza sociale;
  • pensioni a carico di altro Stato membro UE;
  • pensione privilegiata tabellare.

L’ASDI decade invece se il beneficiario diviene titolare di:

  • assegno sociale;
  • pensione di vecchiaia;
  • pensione di anzianità/anticipata;
  • pensione di inabilità.

È inoltre riconosciuta la facoltà di opzione tra ASDI e assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità: il richiedente già titolare di tali prestazioni deve optare in sede di domanda; se il titolo sopravviene durante l’ASDI, l’opzione va esercitata entro 60 giorni.

Condizionalità, sanzioni e obblighi di comportamento

L’erogazione dell’ASDI è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione e al rispetto dei meccanismi di condizionalità connessi alle politiche attive, in attuazione dell’articolo 21 del d.lgs. n. 150/2015 e dell’articolo 6 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015.

La circolare distingue tra sospensione, riduzione e decadenza. Le sanzioni sono applicate dal Centro per l’impiego, che comunica all’INPS anche le cause di sospensione, decurtazione e decadenza, così da consentire il relativo provvedimento e il recupero di somme indebitamente erogate.

Le principali ipotesi sanzionatorie sono:

  • prima mancata presentazione alle convocazioni del progetto personalizzato: decurtazione di un quarto di mensilità, con mantenimento degli incrementi per carichi familiari;
  • seconda mancata presentazione: decurtazione di una mensilità, con mantenimento degli incrementi per carichi familiari;
  • ulteriore mancata presentazione: decadenza;
  • prima mancata partecipazione alle iniziative di orientamento: decurtazione di una mensilità, con mantenimento dei soli incrementi familiari;
  • ulteriore mancata partecipazione alle iniziative di orientamento: decadenza;
  • mancata partecipazione a formazione, riqualificazione o altre iniziative di politica attiva o attivazione: decadenza;
  • mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua: decadenza.

Sospensione, riduzione e decadenza della prestazione

La circolare riepiloga in modo sistematico le cause che incidono sul beneficio nel corso della sua erogazione.

Sospensione

L’ASDI viene sospeso nei casi di:

  • mancato aggiornamento della DSU ai fini ISEE entro il 31 gennaio dell’anno di percezione, con sospensione dal 1° febbraio;
  • nuova occupazione subordinata con reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione e durata inferiore a 6 mesi;
  • mancata presentazione dell’ASDI-com in caso di nuova occupazione subordinata con durata inferiore a 6 mesi, per i 30 giorni successivi all’invio;
  • scadenza dell’ISEE corrente senza presentazione di una nuova DSU entro i successivi due mesi di validità dello stesso.

Riduzione dell’importo

L’ASDI è decurtato nei casi di:

  • prima mancata presentazione alla convocazione del Centro per l’impiego: riduzione pari a un quarto di mensilità;
  • seconda mancata presentazione alla convocazione: riduzione di una mensilità;
  • prima mancata partecipazione alle iniziative di orientamento: riduzione di una mensilità;
  • nuova occupazione subordinata con reddito inferiore al minimo annuo escluso da imposizione: riduzione dell’80% del reddito previsto;
  • avvio di attività autonoma o di impresa individuale con reddito imponibile entro i limiti indicati: riduzione dell’80% del reddito previsto.

In tali ipotesi le riduzioni non incidono sugli incrementi per carichi familiari, salvo diversa previsione espressa. Le comunicazioni di lavoro devono essere effettuate con ASDI-com nei termini previsti.

Decadenza

Le cause di decadenza richiamano quelle previste per la NASpI e comprendono, tra le altre:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • raggiungimento dei requisiti per pensione di vecchiaia, anticipata o assegno sociale;
  • inizio di attività lavorativa subordinata o autonoma senza le comunicazioni prescritte entro 30 giorni, salvo il caso di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità o alla pensione di invalidità, se non si esercita l’opzione per il mantenimento dell’ASDI;
  • superamento della soglia ISEE per effetto dell’aggiornamento della DSU, del ricalcolo conseguente alla rioccupazione o della mancata nuova DSU a seguito di ISEE corrente scaduto;
  • mancata comunicazione dei redditi da lavoro autonomo entro il 31 marzo dell’anno successivo, con obbligo di restituzione dell’ASDI dalla data di inizio dell’attività;
  • violazione degli obblighi di condizionalità, inclusi la terza mancata convocazione, la seconda mancata assenza alle iniziative di orientamento, la mancata partecipazione a misure di attivazione/formazione/riqualificazione e il rifiuto di un’offerta di lavoro congrua.

Presentazione telematica, procedura e provvedimenti

La domanda ASDI si presenta esclusivamente tramite il sito INPS. Il percorso indicato è:

  • Servizi per il cittadino
  • Autenticazione con PIN
  • Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito
  • ASDI

Nel modulo, il lavoratore autocertifica il possesso dei requisiti e si impegna a comunicare, tramite ASDI-com, ogni evento idoneo a determinare variazioni dell’importo o decadenza. Il modello ASDI-com è disponibile nel medesimo percorso telematico.

La domanda salvata può essere modificata fino all’invio; dopo l’invio non è più modificabile. Il provvedimento di accoglimento o rigetto è consultabile online e viene trasmesso al patronato via PEC o al richiedente tramite raccomandata, secondo la modalità di presentazione.

Finanziamento e limiti di spesa

L’ASDI è finanziato mediante uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le dotazioni indicate sono pari a 200 milioni di euro per il 2015, 380 milioni per il 2016, 270 milioni per il 2017, 170 milioni per il 2018 e 200 milioni a decorrere dal 2019. Ulteriori 220 milioni di euro sono stati stanziati per il 2016 dall’articolo 1, comma 387, della legge n. 208 del 2015.

L’INPS riconosce il beneficio secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande; in caso di insufficienza delle risorse, anche valutata su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, le domande ulteriori non sono considerate e ne viene data immediata comunicazione anche sul sito internet.

Regime fiscale

La circolare qualifica l’ASDI come prestazione assistenziale, in ragione della sua funzione di sostegno al reddito e del suo importo parametrato alla NASpI ma comunque limitato dall’assegno sociale. Ne deriva l’esenzione dall’IRPEF ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601 del 1973.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dell’onere derivante dall’erogazione dell’ASDI viene istituito il conto GAU30201 nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. La procedura di liquidazione effettua le relative scritture contabili e prevede conti dedicati per i riaccrediti, le somme non riscosse, i recuperi e gli indebiti, oltre ai recuperi derivanti da provvedimenti sanzionatori. I rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri e quelli con Regioni e Province autonome sono curati dalla Direzione generale.

Ricorsi amministrativi e giudiziari

I ricorsi amministrativi contro i provvedimenti in materia di ASDI sono decisi dal Comitato Provinciale della struttura che ha emesso l’atto. Il ricorso va presentato entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente online, a pena di irricevibilità.

Per i provvedimenti adottati a seguito di sanzioni comminate dai Centri per l’impiego, la competenza a decidere i ricorsi è dell’ANPAL, ai sensi dell’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015.

Il ricorso giudiziario deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un anno decorrente dal trecentesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.

Punti principali

Destinatari e requisiti di accesso

L’ASDI spetta ai soggetti che hanno fruito integralmente della NASpI entro il 31 dicembre 2015, con estensione anche a chi ha esaurito la NASpI oltre tale data per effetto del d.l. n. 148/2015. In via prioritaria, nel primo anno, la misura è riservata ai nuclei con minori e ai lavoratori prossimi alla pensione. I requisiti individuati sono: presenza nel nucleo di almeno un minore di 18 anni oppure età pari o superiore a 55 anni senza requisiti pensionistici; stato di disoccupazione al termine della NASpI; ISEE valido non superiore a 5.000 euro; fruizione dell’ASDI nei limiti massimi previsti; sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Sono esclusi i soggetti che hanno richiesto l’anticipazione della NASpI e, per gli eventi iniziati entro il 1° maggio 2015, i percettori di ASpI o mini-ASpI.

Durata, decorrenza e misura economica

L’ASDI decorre dal giorno successivo alla fine della completa fruizione della NASpI e viene erogato mensilmente per massimo 6 mesi, con ulteriori limiti legati al numero di mesi già fruiti nei 12 mesi e nei 5 anni precedenti. L’importo è pari al 75% dell’ultima NASpI percepita, ma non può superare l’assegno sociale; per il 2015 il massimale è pari a 448,52 euro. Sono previsti incrementi per figli a carico, secondo la tabella del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015. L’importo complessivo non può essere inferiore ai livelli della Carta Acquisti sperimentale e non include contribuzione figurativa né assegno al nucleo familiare.

Domanda telematica, istruttoria e regime transitorio

La domanda va presentata esclusivamente online all’INPS entro 30 giorni dal giorno successivo al termine della NASpI; se la domanda NASpI è definita dopo la scadenza del trattamento, il termine decorre dalla comunicazione di accoglimento. È previsto un regime transitorio per i soggetti che hanno esaurito la NASpI tra il 1° maggio 2015 e la pubblicazione della circolare. La domanda e le comunicazioni successive avvengono tramite i servizi telematici INPS e il modello ASDI-com. Il pagamento è subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti e, in particolare, dell’avvenuta sottoscrizione del patto di servizio da parte del Centro per l’impiego.

Compatibilità con lavoro, altri trattamenti e opzione con invalidità

L’ASDI è compatibile con lavoro subordinato, lavoro autonomo, impresa individuale e tirocinio, entro limiti e con obblighi di comunicazione specifici. In caso di redditi sotto il minimo escluso da imposizione, l’assegno è ridotto dell’80% del reddito presunto; se il reddito supera tale soglia, possono scattare sospensione o decadenza secondo durata e comunicazioni effettuate. L’ASDI è compatibile con varie prestazioni assistenziali e pensionistiche, ma decade in caso di assegno sociale, pensione di vecchiaia o anticipata e pensione di inabilità. È riconosciuta anche la facoltà di opzione tra ASDI e assegno/pensione di invalidità ordinaria, da esercitare al momento della domanda o entro 60 giorni dal sopravvenire del titolo.

Condizionalità, sanzioni e decadenza

La prestazione è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione e al rispetto del patto di servizio personalizzato e delle misure di politica attiva. Sono previste decurtazioni per mancata presentazione alle convocazioni e per mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, mentre la mancata partecipazione a formazione, riqualificazione o altre misure attive, nonché il rifiuto di un’offerta di lavoro congrua, comportano la decadenza. Ulteriori cause di sospensione e decadenza riguardano il mancato aggiornamento dell’ISEE/DSU, la superata soglia ISEE dopo il ricalcolo per rioccupazione, la mancata comunicazione dei redditi da lavoro autonomo entro il 31 marzo e la perdita dello stato di disoccupazione.

Finanziamento, regime fiscale, contabilità e ricorsi

Il finanziamento dell’ASDI è assicurato da un apposito Fondo con dotazioni annuali indicate dalla circolare, integrate da ulteriori risorse per il 2016. Le domande sono accolte in ordine cronologico entro i limiti delle risorse disponibili. La prestazione ha natura assistenziale ed è esente IRPEF. La circolare istituisce specifici conti contabili per l’erogazione, i recuperi, i riaccrediti e i provvedimenti sanzionatori. I ricorsi amministrativi si propongono al Comitato Provinciale entro 90 giorni, esclusivamente online; per le sanzioni dei Centri per l’impiego la competenza è dell’ANPAL. Il ricorso giudiziario va proposto entro un anno dal trecentesimo giorno dalla domanda.

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