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Circolare

Circolare numero 44 del 29-02-2016

La circolare fornisce istruzioni in merito all’abrogazione del regime di alternatività/incumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso legale di laurea e la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti dell’art. 1, comma 298, della legge n. 208/2015, che ha abrogato il divieto di cumulabilità tra il riscatto dei periodi di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro e il riscatto del corso legale di laurea. Dal 1° gennaio 2016 le due facoltà possono essere esercitate anche cumulativamente, inclusi periodi antecedenti a tale data, mentre per le domande presentate prima del 1° gennaio 2016 continua a valere il regime di alternatività. Le domande già presentate e ancora pendenti devono però essere definite d’ufficio come se fossero state presentate il 1° gennaio 2016, con calcolo dell’onere a quella data.

Cumulabilità tra riscatto congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro e riscatto del corso legale di laurea

Cumulabilità dei riscatti dopo la legge di stabilità 2016

La circolare illustra gli effetti dell’art. 1, comma 298, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha modificato il quadro normativo in materia di riscatto dei periodi di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro e di riscatto del corso legale di laurea. L’intervento legislativo, entrato in vigore dal 1° gennaio 2016, elimina il precedente divieto di cumulabilità tra le due facoltà.

Quadro normativo previgente

Prima della modifica, il comma 2 dell’art. 14 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 stabiliva che il riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, oggi disciplinato dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 151/2001, non fosse cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea. In base a tale disciplina, le due facoltà erano alternative: l’esercizio dell’una escludeva l’altra, indipendentemente dalla durata dei periodi e da eventuali sovrapposizioni. La circolare richiama, in coerenza con tale orientamento, i precedenti per la gestione dei dipendenti privati e pubblici.

Effetti dell’abrogazione per le domande dal 1° gennaio 2016

Con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 14 del d.lgs. n. 503/1992, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi viene meno il regime di alternatività. Le due facoltà di riscatto possono quindi essere esercitate anche cumulativamente. La norma ha inoltre efficacia tale da consentire che le domande presentate dal 1° gennaio 2016 riguardino anche periodi antecedenti a quella data, sia per il corso di laurea sia per il congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro.

Permanenza della disciplina previgente per le istanze anteriori

Per le domande presentate prima del 1° gennaio 2016 continua invece ad applicarsi il regime di incumulabilità vigente al momento della presentazione. Tali istanze restano quindi assoggettate alla normativa e alle istruzioni amministrative allora operative, senza possibilità di beneficiare automaticamente del nuovo regime solo per effetto della data di maturazione dei periodi riscattabili.

Trattamento delle domande pendenti e calcolo dell’onere

La circolare introduce però una soluzione gestionale per le domande già presentate prima del 1° gennaio 2016 e non ancora definite. In applicazione del principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo, esse devono essere trattate d’ufficio come se fossero state presentate il 1° gennaio 2016. Ne deriva che l’onere di riscatto va determinato con riferimento a tale data.

Indicazioni operative per le sedi

Le sedi dell’Istituto sono invitate a procedere con sollecitudine alla definizione delle istanze e a informare gli interessati che il calcolo dell’onere avviene al 1° gennaio 2016 per effetto dell’art. 1, comma 298, della legge n. 208/2015. La circolare, dunque, non si limita a chiarire il nuovo assetto sostanziale, ma fornisce anche un’indicazione operativa per la gestione delle pratiche pendenti.

Punti principali

Abrogazione del divieto di cumulabilità

L’art. 1, comma 298, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha abrogato il comma 2 dell’art. 14 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Tale modifica elimina il precedente divieto di cumulo tra il riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro e il riscatto del periodo di corso legale di laurea.

Nuovo regime per le domande dal 1° gennaio 2016

Per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi non opera più il regime di alternatività: le due facoltà possono essere esercitate anche congiuntamente. La cumulabilità riguarda anche periodi anteriori al 1° gennaio 2016, nel senso che le istanze presentate da tale data possono comprendere periodi di laurea e/o di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro risalenti a prima di quella data.

Domande presentate prima del 1° gennaio 2016

Le istanze di riscatto presentate in data anteriore al 1° gennaio 2016 restano soggette alla disciplina previgente e alle relative disposizioni amministrative sull’incumulabilità. Per tali domande continua quindi ad applicarsi il principio di alternatività tra le due facoltà di riscatto.

Gestione delle domande pendenti

In applicazione del principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo, le domande presentate prima dell’1.1.2016 ma ancora pendenti devono essere definite d’ufficio dalle sedi competenti come se fossero state presentate il 1° gennaio 2016. Di conseguenza, l’onere di riscatto deve essere calcolato a tale data.

Obblighi delle sedi

Le strutture territoriali dell’Istituto devono procedere con sollecitudine alla definizione delle istanze e informare gli interessati che l’onere di riscatto viene calcolato al 1° gennaio 2016 in applicazione dell’art. 1, comma 298, della legge n. 208/2015.

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