Circolare numero 45 del 29-02-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della legge di stabilità 2016 su tre temi previdenziali: la proroga al 31 dicembre 2016 del termine per presentare all’INPS le domande di riconoscimento dei benefici per esposizione all’amianto; l’estensione della finestra applicativa dell’"opzione donna" alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2015 anche se la decorrenza della pensione è successiva; e l’applicazione della norma che elimina le penalizzazioni sulle pensioni anticipate anche ai trattamenti decorrenti nel 2012, 2013 e 2014, con effetto sui ratei pagati dal 1° gennaio 2016.
Istruzioni INPS su proroga domande amianto, regime sperimentale donna e abolizione penalizzazioni pensioni anticipate
Legge di stabilità 2016: istruzioni applicative INPS su amianto, opzione donna e pensioni anticipate
La circolare fornisce chiarimenti operativi sull’impatto di alcune disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia previdenziale. In particolare, interviene sulla proroga dei termini per i benefici amianto, sull’estensione del regime sperimentale donna e sull’eliminazione delle penalizzazioni per le pensioni anticipate già in essere.
Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto
L’art. 1, comma 279, della legge n. 208/2015 modifica il termine per la presentazione all’INPS delle domande di riconoscimento dei benefici previdenziali connessi all’esposizione all’amianto, sostituendo il precedente termine del 30 giugno 2015 con il nuovo termine del 31 dicembre 2016.
La proroga riguarda gli assicurati:
- iscritti all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS;
- iscritti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall’INAIL;
- dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i lavoratori in mobilità per cessazione dell’attività.
Per accedere al beneficio, i soggetti devono aver ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge; inoltre, devono aver presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003 e aver già ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall’art. 47 del d.l. n. 269/2003. La circolare precisa che la data del 30 giugno 2015, indicata nel messaggio INPS n. 2489/2015, è da considerarsi superata.
Regime sperimentale donna
Il comma 281 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 consente alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti della cosiddetta "opzione donna" entro il 31 dicembre 2015 di accedere al trattamento pensionistico anche se la decorrenza della pensione è successiva a tale data. La norma è finalizzata a completare la sperimentazione prevista dall’art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004.
La circolare richiama che la disciplina sperimentale consente il pensionamento anticipato, con opzione per il sistema contributivo, alle lavoratrici in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa, adeguati agli incrementi della speranza di vita. In base alle istruzioni fornite:
- il 31 dicembre 2015 rappresenta il termine entro il quale devono essere perfezionati i soli requisiti per il diritto;
- restano irrilevanti, ai fini del perfezionamento del diritto, la data di decorrenza del trattamento pensionistico;
- i requisiti considerati sono 35 anni di contribuzione, ovvero 34 anni, 11 mesi e 16 giorni per le gestioni esclusive dell’AGO, e 57 anni e 3 mesi di età per le dipendenti o 58 anni e 3 mesi per le autonome.
Sono quindi superate le precedenti indicazioni delle circolari n. 35 e n. 37 del 2012 e del messaggio n. 9231/2014 nella parte in cui richiedevano che la decorrenza della pensione si collocasse entro il 31 dicembre 2015. Le sedi INPS sono invitate a definire le domande presentate da lavoratrici che abbiano maturato i requisiti entro tale termine, anche se la decorrenza è successiva.
Penalizzazioni delle pensioni anticipate
L’art. 1, comma 299, della legge n. 208/2015 introduce il comma 113-bis all’art. 1 della legge n. 190/2014, estendendo ai trattamenti pensionistici anticipati con decorrenza negli anni 2012, 2013 e 2014 l’esclusione delle riduzioni percentuali previste per chi accede alla pensione prima dei 62 anni.
La misura opera esclusivamente sui ratei di pensione corrisposti dal 1° gennaio 2016. La circolare chiarisce che la ricostituzione pensionistica deve avvenire senza riconoscimento di interessi o arretrati per i periodi precedenti a tale data. Restano applicabili, per quanto compatibili, le istruzioni già fornite con il messaggio n. 5280 dell’11 giugno 2014 e con la circolare n. 74 del 10 aprile 2015.
Indicazioni operative finali
La circolare ha finalità essenzialmente applicativa e si propone di aggiornare le istruzioni INPS alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016. Le sedi devono attenersi ai nuovi termini e alle nuove condizioni di accesso, considerando superate le precedenti indicazioni incompatibili con la nuova disciplina.
Punti principali
Proroga del termine per i benefici previdenziali per esposizione all’amianto
È prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per presentare all’INPS la domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, previsto dall’art. 1, comma 115, della legge n. 190/2014 come modificato dalla normativa successiva. La proroga riguarda gli iscritti all’AGO gestita dall’INPS e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, con accertamento giudiziale definitivo dell’esposizione all’amianto per oltre dieci anni e oltre i limiti di legge. Devono inoltre aver presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003 e aver ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 47 del d.l. n. 269/2003. La precedente indicazione del 30 giugno 2015, riportata nel messaggio n. 2489 del 10 aprile 2015, deve considerarsi superata.
Regime sperimentale donna: estensione della facoltà di opzione
Il comma 281 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 estende la sperimentazione dell’accesso anticipato alla pensione per le lavoratrici che maturano i requisiti previsti dall’art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004, adeguati alla speranza di vita, entro il 31 dicembre 2015, anche se la decorrenza del trattamento pensionistico è successiva a tale data. Restano fermi il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo contributivo previsti dalla disciplina sperimentale. La circolare specifica che, entro il 31 dicembre 2015, devono risultare maturati solo i requisiti contributivi e anagrafici: 35 anni di contribuzione, ovvero 34 anni, 11 mesi e 16 giorni per le gestioni esclusive dell’AGO, e un’età di 57 anni e 3 mesi per le dipendenti o 58 anni e 3 mesi per le autonome. Sono superate, per la parte incompatibile, le indicazioni contenute nelle circolari n. 35 e n. 37 del 2012 e nel messaggio n. 9231/2014 che richiedevano la decorrenza entro il 31 dicembre 2015. Le sedi devono lavorare le domande presentate da lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti entro tale data anche se la pensione decorre successivamente.
Esclusione delle penalizzazioni sulle pensioni anticipate
Il comma 299 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 estende ai trattamenti pensionistici anticipati già liquidati con decorrenza negli anni 2012, 2013 e 2014 l’esclusione delle riduzioni percentuali previste per chi accede alla pensione prima dei 62 anni, secondo quanto già disposto dall’art. 1, comma 113, della legge n. 190/2014. L’effetto pratico opera esclusivamente sui ratei di pensione corrisposti dal 1° gennaio 2016. La ricostituzione della pensione avviene senza riconoscimento di interessi o arretrati per i periodi anteriori a tale data. Restano confermate, ove compatibili, le istruzioni applicative già fornite con il messaggio n. 5280 dell’11 giugno 2014 e con la circolare n. 74 del 10 aprile 2015.
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