Circolare numero 43 del 29-02-2016
Con effetto dal 1° dicembre 2015 è soppresso il Fondo gas e a decorrere da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo e non viene liquidata nessuna nuova prestazione. Aspetti contabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la soppressione, dal 1° dicembre 2015, del Fondo integrativo per il personale dipendente delle aziende private del gas e la contestuale istituzione presso l’INPS della Gestione ad esaurimento del Fondo Gas. Vengono disciplinati gli effetti sulle prestazioni pensionistiche, sulla cessazione della contribuzione ordinaria e volontaria, sul contributo straordinario a carico dei datori di lavoro e sugli aspetti contabili. Sono inoltre chiariti i casi in cui restano liquidabili i trattamenti integrativi maturati entro il 30 novembre 2015 e la prosecuzione delle sole prestazioni di reversibilità.
Soppressione del Fondo Gas e istituzione della Gestione ad esaurimento presso l’INPS
Soppressione del Fondo Gas e istituzione della Gestione ad esaurimento
La circolare disciplina gli effetti dell’art. 7, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che sopprime con effetto dal 1° dicembre 2015 il Fondo integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria per il personale dipendente dalle aziende private del gas. Contestualmente viene istituita presso l’INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas, destinata a subentrare nei rapporti attivi e passivi del Fondo soppresso e a gestire gli oneri residui.
Ambito degli oneri a carico della nuova gestione
Alla Gestione ad esaurimento sono posti gli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi già esistenti alla data del 30 novembre 2015 e alle pensioni ai superstiti derivate da tali trattamenti. La soppressione non incide quindi sulle posizioni già consolidate entro tale data, mentre esclude la nascita di nuove prestazioni dopo il 1° dicembre 2015, salvo le eccezioni espressamente previste.
Contributo straordinario per la copertura degli oneri
Per coprire gli oneri dei trattamenti integrativi in essere alla soppressione del Fondo, è previsto un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, quantificato in:
- 351.646 euro per il 2015;
- 4.219.748 euro per il 2016;
- 3.814.309 euro per il 2017;
- 3.037.071 euro per il 2018;
- 1.831.941 euro per il 2019;
- 110.145 euro per il 2020.
I criteri di ripartizione tra i datori di lavoro, nonché tempi e modalità di versamento all’INPS, saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’INPS effettuerà il monitoraggio degli oneri e, qualora il contributo risultasse insufficiente, si procederà con decreto direttoriale alla rideterminazione dell’entità del contributo, dei criteri di ripartizione e delle modalità di corresponsione.
Prestazioni pensionistiche ancora liquidabili
Dal 1° dicembre 2015 non è più possibile liquidare nuove prestazioni del Fondo Gas. La circolare precisa tuttavia che restano liquidabili i trattamenti integrativi per gli iscritti che abbiano maturato entro il 30 novembre 2015 entrambi i requisiti, anagrafico e contributivo, anche se la domanda di pensionamento sia presentata successivamente.
È esclusa la liquidazione dei trattamenti integrativi quando il requisito anagrafico o quello contributivo siano conseguiti dopo il 30 novembre 2015. Le medesime regole si applicano anche ai soggetti beneficiari delle certificazioni di salvaguardia pensionistica: il diritto al trattamento integrativo resta salvo solo se i requisiti sono maturati entro novembre 2015, anche se la decorrenza della pensione è successiva.
Restano invece liquidabili, anche dopo il 1° dicembre 2015, i trattamenti di reversibilità derivanti dalle pensioni del Fondo soppresso.
Cessazione della contribuzione integrativa
Con la soppressione del Fondo cessa ogni contribuzione al Fondo medesimo. Le aziende private del gas che gestiscono l’attività di distribuzione non sono più tenute, dal 1° dicembre 2015, al versamento del contributo integrativo del 1,70% previsto dalla legge n. 1084/1971 e successive modificazioni.
Per le denunce Uniemens di competenza 12/2015 i datori di lavoro interessati non devono più utilizzare il codice "GA" negli appositi elementi del flusso contributivo. La circolare collega dunque la cessazione dell’obbligo contributivo anche agli adempimenti di denuncia mensile.
Iscrizione al Fondo e retrodatazione nei casi di nuove assunzioni o trasformazioni
Prima della soppressione, i lavoratori nuovi assunti che avessero superato il periodo di prova e fossero stati confermati in servizio, nonché gli assunti con contratto a termine trasformato in rapporto a tempo indeterminato, potevano essere iscritti al Fondo Gas con retrodatazione alla data di assunzione. Tale retrodatazione comportava il connesso obbligo di versamento del contributo integrativo.
Dal 1° dicembre 2015 questa possibilità viene meno: per le conferme in servizio e per le trasformazioni a tempo indeterminato intervenute da tale data in avanti non è più possibile procedere né alla retrodatazione dell’iscrizione né al versamento del relativo contributo integrativo.
Versamenti volontari
Dal 1° dicembre 2015 non è più consentito proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali integrativi in favore del personale dipendente delle aziende private del gas, facoltà prevista dall’art. 38, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Da quella stessa data non possono più essere presentate domande di autorizzazione ai versamenti volontari. Le autorizzazioni già rilasciate in base a istanze presentate prima della soppressione del Fondo mantengono efficacia soltanto fino al 30 novembre 2015.
Aspetti contabili
Dal 1° dicembre 2015 la denominazione della gestione contabile viene modificata in "GS – Gestione ad esaurimento del Fondo Gas, art. 7, comma 9-octies, del decreto-legge n. 78/2015". All’interno della gestione è presente la contabilità separata "GSR – Gestione assicurativa ordinaria a ripartizione".
Le istruzioni contabili operative, in particolare per la rilevazione del contributo straordinario dovuto dai datori di lavoro, saranno fornite successivamente all’emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico che definirà criteri, tempi e modalità di corresponsione delle somme all’INPS.
Punti principali
Soppressione del Fondo e nuova gestione INPS
Dal 1° dicembre 2015 il Fondo integrativo AGO per invalidità, vecchiaia e superstiti del personale delle aziende private del gas è soppresso. L’INPS istituisce la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas, che subentra nei rapporti attivi e passivi del Fondo soppresso e sostiene gli oneri dei trattamenti integrativi già esistenti al 30 novembre 2015, oltre alle relative pensioni ai superstiti.
Contributo straordinario dei datori di lavoro
Per coprire gli oneri dei trattamenti in essere alla soppressione del Fondo è previsto un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, quantificato per singoli anni dal 2015 al 2020. La ripartizione tra i datori di lavoro e le modalità di versamento all’INPS saranno definite con decreto interministeriale; il contributo potrà essere rideterminato in caso di insufficienza accertata dal monitoraggio INPS.
Prestazioni pensionistiche e casi ancora liquidabili
Dal 1° dicembre 2015 non possono essere liquidate nuove prestazioni Gas. Restano invece liquidabili i trattamenti integrativi per gli iscritti che abbiano maturato entro il 30 novembre 2015 i requisiti anagrafici e contributivi, anche se la domanda o la decorrenza della pensione siano successive. Analogo criterio vale per i soggetti tutelati da salvaguardia pensionistica. Continuano inoltre a essere liquidate le prestazioni di reversibilità derivanti dalle pensioni del Fondo soppresso.
Cessazione della contribuzione integrativa e dei versamenti volontari
Dal 1° dicembre 2015 cessa ogni contribuzione al Fondo: le aziende private del gas non devono più versare il contributo integrativo del 1,70% e, per le denunce Uniemens di competenza 12/2015, non devono più essere utilizzati i codici previsti. Da tale data non è più possibile presentare domande o proseguire versamenti volontari; le autorizzazioni già rilasciate su istanza precedente restano valide solo fino al 30/11/2015.
Iscrizioni e retrodatazione per nuovi assunti e trasformazioni
Per i lavoratori nuovi assunti confermati in servizio e per gli assunti a termine trasformati a tempo indeterminato, l’iscrizione al Fondo avveniva al momento della conferma o trasformazione con retrodatazione alla data di assunzione. Tale meccanismo e il correlato obbligo contributivo non sono più possibili per conferme o trasformazioni che intervengano dal 1° dicembre 2015 in poi.
Aspetti contabili e nuova denominazione della gestione
Dal 1° dicembre 2015 la gestione contabile assume la denominazione "GS – Gestione ad esaurimento del Fondo Gas"; al suo interno opera la contabilità separata "GSR – Gestione assicurativa ordinaria a ripartizione". Le istruzioni contabili, in particolare per la rilevazione del contributo straordinario, saranno emanate successivamente al decreto ministeriale che disciplinerà criteri, tempi e modalità di corresponsione.
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