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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9393/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rimborso IRPEF anno 2006 (€ 9.190,82) per trattenuta ritenuta errata dal Fondo di previdenza complementare (Fondo Comit) in sede di erogazione di capitale a seguito di liquidazione del fondo. La ricorrente sosteneva che, pur applicando l'aliquota interna, non era stato detratto dall'imponibile il 4% dei contributi versati nel periodo di servizio, ai sensi del previgente regime normativo; le decisioni di merito hanno dato esiti contrastanti (CTP accoglimento, CTR accoglimento dell'appello dell'Agenzia) e la ricorrente ha impugnato in cassazione con cinque motivi volti a censurare omesso esame di fatto decisivo, violazioni del principio di non contestazione, errori di valutazione e rifiuto del principio iura novit curia riguardo allo statuto del Fondo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio consolidato secondo cui la prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare, in sostituzione della rendita, costituisce reddito assimilato alla "pensione integrativa" e va assoggettata al medesimo regime fiscale. Ne deriva che la base imponibile è costituita dall'intera somma erogata dal Fondo e non è possibile defalcare i contributi versati, salvo che tali contributi siano "obbligatori per legge" (che non era il caso). La Corte ha inoltre ritenuto che non era onere del giudice d'ufficio reperire lo statuto del Fondo (attività non ricadente nel principio iura novit curia relativamente ad atti di autonomia privata o atti con forza normativa interna), e che il ricorrente non ha assolto l'onere di specificità richiesto per la censura, rendendo i motivi infondati. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 17, comma 1

    "il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni o frazione di anno preso a base di computazione, e moltiplicando il risultato per 12"

    La Corte applica il previgente regime di tassazione separata per i trattamenti di fine rapporto, richiamando il meccanismo di determinazione dell'imposta e la nozione di base imponibile prevista dall'art. 17.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 17, comma 2

    "le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1"

    Stabilisce che, per talune indennità e somme assimilate, l'imponibile può essere ridotto solo dei contributi obbligatori previsti dalla legge; contributi versati in ambito di previdenza complementare volontaria non rientrano fra questi salvo diversa previsione normativa.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 16

    Definisce i redditi soggetti a tassazione separata (tra cui il trattamento di fine rapporto) richiamati dall'art. 17; usata per inquadrare la categoria fiscale della prestazione erogata dal Fondo.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 6, comma 2

    La Corte ricava che la prestazione in capitale del fondo di previdenza complementare è assimilata alla "pensione integrativa" e deve essere assoggettata allo stesso regime fiscale previsto per tale categoria.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 48, comma 2, lett. a)

    "non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge"

    Solo i contributi previdenziali obbligatori per legge sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile; contributi versati a forme di previdenza complementare volontaria non rientrano in tale esclusione.

  • d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    Norma richiamata in relazione alle "forme pensionistiche" destinatarie delle somme ai fini del calcolo dell'imposta sul TFR/analoghe; indica il quadro normativo delle forme pensionistiche complementari.

  • d.P.R. 9 febbraio 1956, n. 233

    Atto amministrativo che approvò lo statuto del Fondo Comit e ne diede pubblicità formale; la Corte rileva la pubblicazione ma sottolinea che lo statuto è atto con forza normativa interna e non rientra fra le fonti giuridiche oggettive che il giudice deve cercare d'ufficio ai sensi del principio iura novit curia.

  • Codice di procedura civile - art. 360, primo comma, nn. 3,4,5

    Norme richiamate per i motivi di cassazione (vizi di motivazione, violazioni processuali, omissione di esame di elementi decisivi). La Corte ha ritenuto i motivi infondati per mancata specificità e per contenuto probatorio insufficiente.

  • Codice di procedura civile - art. 366, comma 1, n. 4

    Richiama l'onere di specificità del ricorrente in cassazione nell'indicare le norme ritenute violate e il confronto con la sentenza impugnata; la mancata osservanza ha contribuito all'inammissibilità/parziale inefficacia di alcune doglianze.

  • Costituzione - artt. 24 e 111

    Richiamati in relazione a profili di garanzia del giusto processo e del diritto di difesa; la Corte non ha rilevato violazioni tali da rendere illegittima la decisione impugnata.

Massime di principio

  • La prestazione in capitale erogata da una forma di previdenza complementare, in sostituzione di una rendita, è assimilata alla "pensione integrativa" e va tassata secondo il regime applicabile a tale categoria: la base imponibile è l'intero importo erogato, salvo detrazioni limitate ai contributi obbligatori per legge.
  • I contributi versati a forme di previdenza complementare volontaria non sono automaticamente esclusi dalla formazione del reddito imponibile: solo i contributi obbligatori per legge sono esclusi ai sensi dell'art. 48 TUIR.
  • Il contribuente che chiede rimborso per trattenute operate da un fondo deve provare in modo specifico e documentato i criteri di calcolo utilizzati e l'ammontare effettivo nonché dimostrare, se rilevante, il contenuto dello statuto del fondo che consentirebbe deduzioni o anticipazioni.
  • Il principio iura novit curia obbliga il giudice a conoscere e applicare il diritto oggettivo, ma non impone la ricerca d'ufficio di atti di autonomia privata o statuti interni; l'onere di produrre o invocare contenuti statutari rilevanti ricade sulle parti.
  • In sede di cassazione è necessario rispettare l'onere di specificità (art. 366 c.p.c.) nel denunciare la violazione normativa: motivi generici o mancanti di richiamo puntuale alle norme e al contrasto con la sentenza sono destinati al rigetto.

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