Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 7916 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - Convenzione per la gestione di aree scoperte destinate a parcheggio autoveicoli - Possibilità di includere la TARSU nel canone - Espicita indicazione - Necessità - Mancanza - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio contestava gli avvisi di accertamento TARSU relativi agli anni 2006-2009, emessi per aree scoperte demaniali concesse dal Comune per la gestione di parcheggi. Sosteneva che, in base all'art. 10 della convenzione, la TARSU fosse già compresa nel canone di concessione, oppure che l'interpretazione della clausola dovesse tenere conto del comportamento precedente del Comune, che non aveva richiesto il tributo. Contestava inoltre l'applicazione della categoria tariffaria prevista per autorimesse e locali chiusi, ritenendola non adeguata alle aree scoperte.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso del Consorzio e confermato la debenza della TARSU. Ha stabilito che, in assenza di un'esplicita previsione contrattuale di esclusione o inclusione della TARSU nel canone, l'imposta resta dovuta dal soggetto che occupa e utilizza le aree, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507/1993. La clausola convenzionale è stata interpretata applicando i criteri sussidiari dell'equo contemperamento degli interessi e della coerenza con la natura del contratto: il canone disciplina il rapporto concessorio e non assorbe automaticamente ulteriori tributi. È stata ritenuta legittima anche l'applicazione della categoria tariffaria relativa ai parcheggi o autorimesse, poiché la destinazione d'uso costituisce un parametro ragionevole per stimare la capacità di produrre rifiuti. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 62, commi 1 e 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Obbligo di contribuzione alla TARSU per chi occupa o detiene aree scoperte urbane a qualsiasi titolo.

    La TARSU è dovuta dal soggetto che di fatto occupa o detiene l'area e beneficia del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'obbligo può venir meno solo in presenza di un provvedimento amministrativo chiaro e certo che disponga la deroga.

  • Art. 1362 c.c.

    Il criterio letterale e la ricerca della comune intenzione delle parti non consentono di ritenere inclusa la TARSU nel canone quando la convenzione non prevede espressamente tale inclusione o esclusione.

  • Art. 1369 c.c.

    La clausola deve essere interpretata nel senso più conforme alla natura e all'oggetto del contratto. In una concessione demaniale, è più coerente ritenere che il canone disciplini il rapporto concessorio e la sua misura, senza assorbire automaticamente altri tributi.

  • Art. 1371 c.c.

    Quando persistono ambiguità contrattuali, la convenzione va interpretata secondo un equo contemperamento degli interessi delle parti. In questo caso ciò conduceva a porre la TARSU a carico del soggetto che occupava effettivamente le aree.

  • Art. 3, comma 63, lett. b), legge 28 dicembre 1995, n. 549

    La disposizione è stata richiamata dal Consorzio per sostenere l'esenzione dalla TOSAP per le aree destinate a parcheggio; tale esenzione non è stata ritenuta estensibile alla TARSU, che ha un presupposto diverso, fondato sulla produzione di rifiuti.

  • Art. 10 della Convenzione del 12 luglio 2001

    La previsione dell'esenzione dalla TOSAP non implica che anche la TARSU sia inclusa nel canone. La TOSAP riguarda l'occupazione del suolo pubblico e può essere evitata per scongiurare una duplicazione con il canone, mentre la TARSU remunera un servizio correlato alla produzione di rifiuti.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dichiarato sussistente l'obbligo del ricorrente soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il semplice pagamento di un canone concessorio non comporta, salvo previsione espressa, l'inclusione o l'assorbimento della TARSU o di altri tributi locali.
  • Per escludere la TARSU da un rapporto concessorio è normalmente necessaria una clausola contrattuale chiara e specifica oppure un provvedimento amministrativo certo che stabilisca la deroga.
  • L'espressa esclusione di un tributo, come la TOSAP, non dimostra automaticamente l'esclusione di altri tributi aventi presupposto diverso.
  • La TARSU grava, in linea generale, sul soggetto che occupa o detiene concretamente l'area, anche se l'area è demaniale e utilizzata in forza di una concessione.
  • Il mancato recupero del tributo da parte dell'ente per alcuni anni non prova necessariamente una volontà contrattuale di esenzione o inclusione nel canone; può dipendere da inerzia o inefficienza amministrativa.
  • Per determinare la tariffa, la destinazione d'uso dell'area può costituire un parametro ragionevole anche per aree scoperte, se il regolamento comunale non prevede una categoria più specifica e la destinazione è idonea a indicare la capacità di produrre rifiuti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.