Cassazione Penale, Ordinanza n. 20568/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per furto aggravato, già confermata in appello con sola riforma del trattamento sanzionatorio, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Lecce che, pur avendo riformato la decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, aveva confermato la sua responsabilità per furto aggravato. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., sostenendo in sostanza che non ricorressero i presupposti dell'aggravante. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproponeva questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, e comunque risultava manifestamente infondata secondo la giurisprudenza richiamata, che esclude l'aggravante solo quando vi siano condizioni di sorveglianza e controllo continuativi.
Norme richiamate
art. 625 n. 7 c.p.
L'aggravante del furto non è configurabile solo quando la cosa sia sottratta in condizioni di sorveglianza e controllo continuativi; la sua esclusione richiede quindi una vigilanza effettiva e non meramente eventuale o astratta.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio sotto forma di censura per violazione di legge, se la doglianza mira in realtà a ottenere una lettura alternativa dei fatti già apprezzati dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone questioni già esaminate e disattese con motivazione giuridicamente corretta dal giudice di merito, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali.
- L'aggravante relativa alla sottrazione di cose sottoposte a controllo/sorveglianza viene meno solo in presenza di condizioni di vigilanza continuativa e concreta; in difetto di tali condizioni, l'aggravante è configurabile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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