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Circolare

Circolare numero 79 del 16-4-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare conferma, per l’anno 2001, la riduzione contributiva dell’11,50% per il settore edile prevista dall’art. 29 della legge n. 341/1995, in attuazione del decreto interministeriale 18 febbraio 2002. Precisa che il beneficio è cessato il 31 dicembre 2001 e che ogni fruizione successiva è indebita. Fornisce inoltre le istruzioni per il recupero dei maggiori contributi versati nel 2001, distinguendo tra datori di lavoro che hanno già applicato lo sgravio e quelli che non lo hanno fatto, e richiama i requisiti soggettivi, le condizioni di accesso e i casi di esclusione.

Estensione al 2001 della riduzione contributiva del settore edile e istruzioni operative

Riduzione contributiva nel settore edile per l’anno 2001

La circolare fornisce le istruzioni operative relative alla conferma, per il solo anno 2001, della riduzione contributiva prevista per il settore edile dall’art. 29, comma 2, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Il beneficio viene confermato nella misura dell’11,50% dal decreto interministeriale 18 febbraio 2002, ma la sua efficacia risulta comunque cessata al 31 dicembre 2001.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina richiama l’art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha prorogato la riduzione per il triennio 1999-2001 subordinandone però l’operatività all’emanazione di un decreto interministeriale per ciascun anno. La circolare richiama inoltre i precedenti interventi interpretativi dell’Istituto (circolari n. 209/1995, n. 269/1995, n. 9/1997 e n. 81/1997) e precisa che, alla luce della disciplina del comma 5 dell’art. 29 come modificata dalla legge n. 144/1999, il beneficio non è più fruibile oltre il 31 dicembre 2001.

Misura del beneficio e soggetti interessati

La riduzione consiste in uno sgravio del 11,50% sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione della quota di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Essa si applica ai soli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali e non spetta ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale.

I datori di lavoro beneficiari sono quelli che esercitano attività edile, identificati dai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2. Ai fini del calcolo, devono essere considerate le aliquote contributive vigenti dal 1° gennaio 2001 nei diversi settori di attività, e dal 1° febbraio 2001 la base di calcolo deve essere ridotta per effetto dell’art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000 in materia di riduzione degli oneri sociali.

Condizioni di accesso e cumulo con altri incentivi

L’agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989, comprese le regole del comma 1 in tema di retribuzione imponibile.

La riduzione è cumulabile con lo sgravio capitario di cui all’art. 4, comma 17, della legge n. 449/1997, come rimodulato dall’art. 3, comma 4, della legge n. 448/1998. Non è invece riconosciuta per i lavoratori già destinatari di altre agevolazioni contributive, in particolare:

  • assunzioni dalle liste di mobilità e contratti formazione-lavoro;
  • lavoratori per i quali sia ancora applicabile, fino al 30 novembre 2001, lo sgravio totale decennale ex art. 14 della legge n. 183/1976, ipotesi riferita alle imprese artigiane;
  • lavoratori per i quali il datore di lavoro fruisca dello sgravio totale triennale ai sensi dell’art. 3 della legge n. 448/1998.

Obblighi verso le Casse edili

Con riferimento all’obbligo di denuncia dei lavoratori alle Casse edili, la circolare conferma che le sedi devono acquisire dalle imprese la dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa edile, attestante che nell’anno solare precedente l’impresa ha effettuato i versamenti dovuti.

Nei casi di omessa denuncia o di omesso versamento delle somme dovute alle Casse edili trova applicazione l’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995.

Modalità operative per il recupero della riduzione

Il riconoscimento del beneficio viene effettuato dalla procedura di controllo delle denunce contributive modello DM10/2, sulla base dei codici statistico-contributivi e dei codici di autorizzazione già attribuiti alle aziende.

Per i datori di lavoro che hanno già applicato la riduzione in corso d’anno 2001 non è richiesto alcun adempimento: le sedi devono ricalcolare eventuali note di rettifica già emesse e curarne la definizione.

Per i datori di lavoro che non hanno fruito della riduzione nel corso del 2001, il recupero dei maggiori contributi versati per il periodo gennaio-dicembre 2001 può essere effettuato con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. A tal fine l’azienda deve esporre l’importo spettante in uno dei righi in bianco del quadro D, preceduto dalla dicitura "ARR. RID.ART. 29, c2 DL 244/95" e dal codice "L207".

Sintesi finale

La circolare, dunque, chiude l’operatività della riduzione contributiva edilizia per l’anno 2001, confermandone la misura e fornendo le istruzioni per la regolarizzazione o il recupero delle differenze contributive. Il contenuto è rilevante soprattutto per i datori di lavoro del settore edile e per i professionisti che assistono nella gestione degli adempimenti contributivi e nei rapporti con le Casse edili.

Punti principali

Conferma della riduzione per il 2001 e cessazione del beneficio

Il decreto interministeriale 18 febbraio 2002 conferma per l’anno 2001 la riduzione contributiva nel settore edile nella misura dell’11,50%. La circolare evidenzia però che, per effetto della disciplina vigente, il beneficio è cessato al 31 dicembre 2001; pertanto, eventuali applicazioni riferite all’anno successivo devono considerarsi indebite.

Ambito soggettivo e condizioni di applicazione

La riduzione si applica ai datori di lavoro esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT 1991 da 45.1 a 45.45.2 e riguarda la contribuzione a carico del datore di lavoro, esclusa quella del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Spetta solo per gli operai occupati con orario di 40 ore settimanali e non per i lavoratori a tempo parziale. È inoltre subordinata al rispetto delle condizioni per gli sgravi nel Mezzogiorno di cui all’art. 6, commi 9-13, della legge n. 389/1989, comprese quelle sulla retribuzione imponibile.

Cumulo ed esclusioni

La riduzione contributiva è cumulabile con lo sgravio capitario di cui all’art. 4, comma 17, della legge n. 449/1997, come rimodulato dall’art. 3, comma 4, della legge n. 448/1998. Non spetta invece per i lavoratori già agevolati ad altro titolo, in particolare nei casi di assunzione dalle liste di mobilità, contratti di formazione-lavoro, sgravio totale decennale ex art. 14 della legge n. 183/1976 per le imprese artigiane e sgravio totale triennale ex art. 3 della legge n. 448/1998.

Casse edili e controlli

Le sedi devono acquisire dalle imprese la dichiarazione della competente Cassa edile che attesti l’avvenuto versamento, nell’anno solare precedente, delle somme dovute. In caso di omessa denuncia o di omesso versamento alle Casse edili si applica l’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995.

Modalità di recupero per chi ha già fruito dello sgravio

I datori di lavoro che hanno già operato la riduzione nel corso del 2001 non devono effettuare adempimenti. Le sedi provvedono al ricalcolo delle eventuali note di rettifica emesse e alla loro definizione.

Modalità di recupero per chi non ha fruito dello sgravio

I datori di lavoro che non hanno applicato la riduzione nel corso del 2001 possono recuperare gli importi relativi ai periodi da gennaio a dicembre 2001 tramite una delle denunce contributive con scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, secondo la deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993. L’importo va esposto in uno dei righi in bianco del quadro D, preceduto dalla dicitura "ARR. RID.ART. 29, c2 DL 244/95" e dal codice "L207".

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