Circolare numero 75 del 11-4-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le innovazioni introdotte nelle cartelle uniche di pagamento INPS: conversione degli importi in euro, nuovo regime sanzionatorio applicabile ai crediti, nuovi codici tributo per gli interessi di mora e specifiche regole per alcune gestioni, in particolare DM, Artigiani e Commercianti e Agricola. Vengono inoltre fornite le istruzioni operative per il calcolo degli ulteriori oneri accessori in caso di pagamento tardivo e alcune casistiche particolari, incluse le posizioni fallimentari e le iscrizioni a ruolo centralizzate.
Modifiche alla cartella unica di pagamento
Modifiche alla cartella unica di pagamento
La circolare illustra le principali innovazioni introdotte nella cartella unica di pagamento INPS, con particolare riguardo alla conversione in euro degli importi, al nuovo regime sanzionatorio previsto dalla L. 388/2000, all’introduzione di nuovi codici tributo e alle istruzioni operative per il calcolo degli ulteriori oneri accessori in caso di pagamento tardivo. Il documento fornisce inoltre indicazioni specifiche per le gestioni DM, Artigiani e Commercianti e Agricola, oltre a chiarire alcune casistiche particolari.
Cartelle in euro e ambito delle innovazioni
Le cartelle uniche di pagamento risultano formate dal C.N.C. sulla base dei ruoli telematici relativi ai crediti di competenza degli anni 2000 e precedenti. Poiché gli archivi dei ruoli sono stati convertiti alla nuova moneta sia dal Consorzio Nazionale Concessionari sia dai concessionari, le cartelle notificate relative a crediti compresi nei ruoli trasmessi al Consorzio entro il 25 dicembre 2001, ma non ancora cartellati entro tale data, espongono gli importi in euro.
La circolare precisa che tali cartelle riportano anche elementi innovativi dovuti:
- all’applicazione delle modifiche normative intervenute, in particolare del nuovo regime sanzionatorio;
- all’istituzione di nuovi codici relativi alle ulteriori tipologie di tributi posti in riscossione.
Nuovo regime sanzionatorio e coesistenza di regimi diversi
A seguito dell’applicazione del nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla L. 388/2000, in vigore dal 1° ottobre 2000, nella medesima cartella possono coesistere crediti riferiti a periodi anteriori e successivi a tale data, con conseguente presenza di due diverse tipologie di sanzioni.
Per rendere corretta l’indicazione del regime applicato alla partita, nella sezione INPS del dettaglio degli addebiti viene inserita una specifica descrizione, secondo lo schema:
- Legge n. 662/96;
- Legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. a;
- Legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b.
La circolare evidenzia che tale indicazione è necessaria perché il pagamento tardivo della cartella, oltre 60 giorni dalla notifica, comporta il ricalcolo degli ulteriori oneri accessori, le cui modalità variano a seconda del regime sanzionatorio cui il credito è stato assoggettato.
Modalità di calcolo degli ulteriori oneri accessori
La cartella richiama e integra le istruzioni presenti nella pagina "Quando e come il contribuente può presentare ricorso", alla voce "Modalità di calcolo degli ulteriori oneri accessori". Le ipotesi considerate sono quelle riconducibili:
- alla morosità, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett. a);
- all’evasione, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett. b);
- agli interessi di mora, ai sensi dell’art. 116, comma 9.
Le istruzioni operative richiedono, in tutti i casi, di determinare i giorni intercorrenti tra la notifica della cartella e il pagamento, applicando poi il tasso previsto dal regime di riferimento e verificando che l’importo così ottenuto non superi la voce "ulteriore somma aggiuntiva" esposta nel dettaglio degli addebiti.
Se il pagamento tardivo avviene presso il Concessionario, è quest’ultimo che provvede direttamente al ricalcolo.
Casistiche particolari
La circolare disciplina due situazioni specifiche.
Se nella partita è presente esclusivamente il tributo relativo a somme aggiuntive e/o interessi di mora, ed è assente il contributo, l’importo richiesto si riferisce a sanzioni per ritardato versamento calcolate alla data del pagamento. In tal caso non viene indicato il tetto relativo alla voce "ulteriore somma aggiuntiva".
Nei casi di ditte sottoposte a procedure fallimentari, le somme aggiuntive e gli interessi di mora iscritti in cartella sono cristallizzati alla data del fallimento.
Nuovi codici tributo
L’introduzione degli interessi di mora dopo il raggiungimento del tetto massimo delle somme aggiuntive, fissato al 40% in caso di morosità e al 60% in caso di evasione dei contributi iscritti a ruolo, ha comportato l’adozione di nuovi codici tributo.
Per la gestione DM e per la gestione Agricola viene utilizzato un codice comune:
- 8092.
Per la gestione Artigiani e Commercianti sono stati introdotti codici distinti in base alla tipologia di contributo:
- 8152: interessi di mora omesso versamento contributi IVS entro il minimale;
- 8153: interessi di mora tardivo versamento contributi IVS entro il minimale;
- 8154: interessi di mora omesso versamento contributi SSN fissi;
- 8155: interessi di mora tardivo versamento contributi SSN fissi;
- 8156: interessi di mora omesso versamento contributi IVS eccedenti il minimale;
- 8157: interessi di mora tardivo versamento contributi IVS eccedenti il minimale;
- 8158: interessi di mora omesso versamento contributi SSN a percentuale;
- 8159: interessi di mora tardivo versamento contributi SSN a percentuale.
Per la gestione Agricola è inoltre istituito il codice 8143 per le sanzioni per ritardato versamento.
Gestione DM
Per la gestione DM possono coesistere nella stessa cartella crediti soggetti ai due diversi regimi sanzionatori. In caso di pagamento oltre la data stabilita, il contribuente deve applicare le istruzioni di adeguamento delle somme aggiuntive relative alla fattispecie di interesse.
Gli eventuali interessi di mora previsti dall’art. 116, comma 9, L. 388/2000, presenti in cartella perché è stato raggiunto il tetto massimo previsto dalla normativa, sono individuati dal codice tributo 8092.
Gestione Artigiani e Commercianti
Tra gli elementi più rilevanti la circolare segnala l’iscrizione a ruolo degli esiti della liquidazione 1998 effettuata dall’Amministrazione finanziaria. In precedenza, con la circolare n. 178 del 24 ottobre 2000, era stato comunicato che l’Erario stava inviando ai contribuenti le comunicazioni di irregolarità relative ai controlli automatizzati effettuati ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, con richiesta di somme dovute a titolo di imposte, ritenute, contributi previdenziali, premi, interessi e sanzioni.
Successivamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso all’Istituto i dati delle liquidazioni relative al contributo dovuto da Artigiani e Commercianti sul reddito eccedente il minimale, per l’iscrizione a ruolo centralizzata effettuata nel mese di dicembre 2001.
La circolare precisa che:
- il controllo delle dichiarazioni è stato svolto direttamente dall’Amministrazione finanziaria sui dati dichiarati nel quadro RR del modello UNICO 99, con raffronto rispetto ai versamenti eseguiti per il 1998;
- le Agenzie delle Entrate hanno trasmesso un flusso telematico con i contribuenti che non hanno risposto alle comunicazioni di irregolarità;
- la D.C.S.I.T. ha abbinato le posizioni a debito ai versamenti effettuati dai contribuenti tramite le richieste di pagamento contraddistinte dal codice 9301A;
- per le posizioni ancora scoperte, totalmente o parzialmente, si è proceduto all’iscrizione a ruolo a livello centrale.
L’importo iscritto a ruolo è composto dal totale dei contributi non versati, da eventuali crediti contributivi dichiarati ma non spettanti e dalle somme aggiuntive. Queste ultime decorrono dal 30 giugno 1999, data di scadenza del saldo per l’anno 1998, al 25 dicembre 2001, data di consegna dei ruoli ai concessionari.
Per il calcolo delle sanzioni si applicano i criteri della L. 662/1996, in quanto il credito è stato accertato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze anteriormente al 30 settembre 2000. La circolare richiama anche il messaggio n. 000253 del 26 marzo 2002 per le modalità operative dell’iscrizione e per i provvedimenti da adottare nelle diverse casistiche.
Gestione agricola
Per la gestione agricola, il codice tributo 8143 riguarda le sanzioni per il ritardato versamento per tutte le categorie. Nella descrizione dell’articolo viene riportata la dicitura "Somme aggiuntive per ritardato pagamento emissione xxxx (anno)".
In cartella è presente l’importo delle sanzioni calcolate alla data di pagamento, mentre non viene riportato l’importo del contributo cui le sanzioni si riferiscono, poiché già pagato. La somma richiesta riguarda:
- per i lavoratori autonomi, la rata o parte della rata dell’anno indicato pagata in ritardo;
- per i datori di lavoro, un trimestre dell’anno di emissione.
Regole di calcolo dettagliate per i diversi regimi
Per il regime sanzionatorio della L. 662/96, le ulteriori somme aggiuntive per ritardato pagamento, da versare in sostituzione degli interessi di mora, si determinano:
- calcolando i giorni tra notifica e pagamento;
- moltiplicando i giorni per il tasso vigente e per l’importo di ciascun contributo da versare;
- dividendo il risultato per 36500;
- verificando che l’importo ottenuto non superi la voce "ulteriore somma aggiuntiva" esposta nel dettaglio degli addebiti.
Per il regime L. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. a), il calcolo segue lo stesso schema ma con il T.U.R. maggiorato del 5,5. Raggiunto il limite della voce "ulteriore somma aggiuntiva", per gli ulteriori giorni di ritardo si applicano gli interessi di mora solo sull’importo dovuto per contributi.
Per il regime L. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b), il calcolo utilizza il 30% annuo. Anche in questo caso, una volta raggiunto l’importo della voce "ulteriore somma aggiuntiva", si procede al calcolo degli interessi di mora per il periodo successivo.
Gli interessi di mora ex art. 116, comma 9, si calcolano per ogni contributo per il quale sia già stato raggiunto il tetto massimo delle somme aggiuntive, determinando i giorni intercorrenti tra il raggiungimento del tetto e il pagamento, moltiplicandoli per il tasso annuo degli interessi di mora e per il solo contributo, e dividendo per 36500. L’importo così ottenuto si somma a quanto richiesto in cartella.
Per il tasso vigente delle somme aggiuntive occorre fare riferimento al provvedimento della Banca d’Italia che determina il T.U.R.; per gli interessi di mora occorre invece consultare l’apposito decreto ministeriale.
Punti principali
Cartelle in euro e innovazioni di struttura
Le cartelle uniche di pagamento notificate sono formate dal C.N.C. sui ruoli telematici relativi a crediti degli anni 2000 e precedenti. Poiché gli archivi dei ruoli sono stati convertiti alla nuova moneta, le cartelle relative a ruoli trasmessi al Consorzio entro il 25 dicembre 2001 e non ancora cartellati entro tale data espongono importi in euro e includono elementi innovativi dovuti sia alle modifiche normative sul regime sanzionatorio sia all’introduzione di nuovi codici tributo.
Nuovo regime sanzionatorio e indicazione in cartella
In applicazione della L. 388/2000, in vigore dal 1° ottobre 2000, nella stessa cartella possono coesistere crediti soggetti al vecchio regime L. 662/96 e al nuovo regime di cui all’art. 116, comma 8, lett. a) e b), con relativa indicazione in cartella. Nella sezione INPS del dettaglio degli addebiti viene riportata la specifica del regime sanzionatorio applicato alla partita, per consentire il corretto calcolo degli oneri accessori in caso di pagamento oltre 60 giorni dalla notifica.
Modalità di calcolo degli ulteriori oneri accessori
La circolare integra le istruzioni della cartella sulla voce "Quando e come il contribuente può presentare ricorso", con le modalità di calcolo degli ulteriori oneri accessori. Sono previste tre ipotesi: morosità ex art. 116, comma 8, lett. a), evasione ex art. 116, comma 8, lett. b), e interessi di mora ex art. 116, comma 9. Se il pagamento tardivo avviene presso il Concessionario, è quest’ultimo a provvedere al ricalcolo.
Casistiche particolari
Se nella partita sono presenti solo somme aggiuntive e/o interessi di mora e manca il contributo, l’importo richiesto si riferisce a sanzioni per ritardato versamento calcolate alla data del pagamento, senza indicazione del tetto relativo alla voce "ulteriore somma aggiuntiva". Nei casi di procedure fallimentari, somme aggiuntive e interessi di mora iscritti in cartella sono cristallizzati alla data del fallimento.
Nuovi codici tributo
L’introduzione degli interessi di mora successivi al raggiungimento del tetto massimo delle somme aggiuntive, pari al 40% per la morosità e al 60% per l’evasione, ha reso necessari nuovi codici tributo. Per gestione DM e Agricola è utilizzato il codice 8092. Per Artigiani e Commercianti sono previsti codici distinti: 8152, 8153, 8154, 8155, 8156, 8157, 8158 e 8159, oltre al codice 8143 per le sanzioni da ritardato versamento nella gestione Agricola.
Gestione DM
Nella gestione DM possono coesistere nella medesima cartella crediti soggetti ai due diversi regimi sanzionatori. In caso di pagamento oltre la scadenza, il contribuente deve applicare le istruzioni di adeguamento delle somme aggiuntive relative alla fattispecie interessata. Gli eventuali interessi di mora ex art. 116, comma 9, L. 388/2000 sono identificati dal codice tributo 8092.
Gestione Artigiani e Commercianti
Viene evidenziata l’iscrizione a ruolo degli esiti della liquidazione 1998 effettuata dall’Amministrazione finanziaria. I dati relativi ai contribuenti che non hanno risposto alle comunicazioni di irregolarità sono stati trasmessi all’Istituto e abbinati ai versamenti effettuati; per le posizioni ancora scoperte, l’iscrizione a ruolo centralizzata del dicembre 2001 comprende contributi non versati, eventuale credito contributivo non spettante e somme aggiuntive. Le somme aggiuntive decorrono dal 30 giugno 1999 fino al 25 dicembre 2001 e, ai fini sanzionatori, si applicano i criteri della L. 662/1996 poiché il credito è stato accertato prima del 30 settembre 2000.
Gestione agricola
Per tutte le categorie della gestione agricola il nuovo codice 8143 identifica le sanzioni per ritardato versamento. In cartella la descrizione dell’articolo riporta la dicitura "Somme aggiuntive per ritardato pagamento emissione xxxx (anno)". L’importo esposto riguarda le sanzioni calcolate alla data di pagamento, senza indicazione del contributo già versato; per i lavoratori autonomi si riferisce alla rata o parte di rata dell’anno indicato, mentre per i datori di lavoro a un trimestre dell’anno di emissione.
Istruzioni per il calcolo degli ulteriori oneri accessori
Per il regime L. 662/96 le ulteriori somme aggiuntive per ritardato pagamento si calcolano determinando i giorni tra notifica e pagamento, moltiplicandoli per il tasso vigente e per il contributo, e dividendo per 36500; l’importo deve essere entro il limite della voce "ulteriore somma aggiuntiva". Per il regime L. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. a), il calcolo segue la stessa logica ma usando il T.U.R. maggiorato del 5,5; una volta raggiunto il tetto, si passa agli interessi di mora. Per l’art. 116, comma 8, lett. b), il calcolo utilizza il 30% annuo; raggiunto il tetto, anche qui si applicano gli interessi di mora. Gli interessi di mora ex comma 9 si calcolano dal giorno in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino al pagamento, moltiplicando i giorni per il tasso di mora annuo e per il solo contributo, dividendo per 36500 e sommando l’importo ottenuto a quanto richiesto in cartella. Il tasso delle somme aggiuntive è quello stabilito dalla Banca d’Italia con il T.U.R.; il tasso degli interessi di mora è quello fissato da apposito decreto ministeriale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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