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Circolare

Circolare numero 78 del 15-4-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare pubblica il DM 6 febbraio 2002 sulle retribuzioni convenzionali da usare per il calcolo dei contributi 2002 e, nei casi previsti, anche per il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero. Delimita l'ambito di applicazione della normativa rispetto a Paesi UE, SEE e Stati con convenzioni bilaterali o europee, e richiama l'utilizzo residuale delle retribuzioni convenzionali per assicurazioni non coperte dagli accordi. Fornisce inoltre istruzioni operative per le regolarizzazioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2002, da effettuare entro il 16 del terzo mese successivo alla circolare.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2002 per lavoratori italiani all'estero in Paesi senza accordi di sicurezza sociale e regolarizzazioni contributive

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2002 per lavoratori italiani all'estero

La circolare illustra la disciplina applicabile per l'anno 2002 alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi non legati all'Italia da convenzioni di sicurezza sociale. Richiama inoltre le regole operative per il calcolo contributivo, l'ambito territoriale di applicazione della normativa e le modalità di regolarizzazione per i primi tre mesi del 2002.

Quadro normativo di riferimento

La circolare dà pubblicità al D.M. 6 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2002, con il quale sono state determinate le retribuzioni convenzionali da assumere a base per i contributi dovuti per l'anno 2002. Il decreto è emanato ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

Le retribuzioni convenzionali sono utilizzate:

  • per il calcolo dei contributi delle assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero;
  • per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48, comma 8-bis, del T.U.I.R., come introdotto dalla legge 21 novembre 2000, n. 342;
  • per il trattamento ordinario di disoccupazione dei lavoratori italiani rimpatriati.

Ambito territoriale di applicazione

La circolare precisa che la legge n. 398/1987 opera in un ambito territoriale diverso da quello degli Stati membri della Comunità europea. Sono quindi esclusi dall'applicazione della disciplina:

  • gli Stati membri della Comunità europea indicati nella circolare;
  • i Paesi aderenti all'accordo SEE, che continua ad essere applicato nei rapporti con Liechtenstein, Norvegia e Islanda;
  • i rapporti coperti dalla Convenzione europea di sicurezza sociale, che la circolare indica come tuttora applicabile solo con la Turchia.

La disciplina delle retribuzioni convenzionali continua invece a trovare applicazione in via residuale anche per le assicurazioni obbligatorie non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale vigenti.

La circolare richiama altresì le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall'Italia con i seguenti Paesi o territori:

  • Argentina;
  • Australia;
  • Brasile;
  • Canada e Quebec;
  • Capoverde;
  • Israele;
  • Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou);
  • ex Jugoslavia;
  • Principato di Monaco;
  • Svizzera;
  • Tunisia;
  • Uruguay;
  • USA;
  • Venezuela.

Funzione delle retribuzioni convenzionali e criteri di calcolo

Le retribuzioni convenzionali fissate dal decreto costituiscono il riferimento per il calcolo della contribuzione dovuta per l'anno 2002. La circolare evidenzia inoltre che i valori convenzionali sono utilizzati anche per le prestazioni economiche di malattia e maternità e per l'indennità ordinaria di disoccupazione dei rimpatriati.

I valori contenuti nelle tabelle allegato al decreto:

  • sono espressi in euro;
  • devono essere arrotondati all'unità di euro ai fini della determinazione delle retribuzioni imponibili;
  • possono essere frazionati in ragione di 26 giornate nei casi di assunzione, cessazione del rapporto di lavoro o trasferimento da o per l'estero nel corso del mese.

Per l'applicazione concreta di tali criteri la circolare rinvia alle precedenti istruzioni già fornite con le circolari n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989 e n. 72 del 21 marzo 1990.

Struttura delle tabelle per l'anno 2002

Il decreto allegato riporta tabelle differenziate per settore e qualifiche professionali, con importi convenzionali per l'anno 2002. La circolare evidenzia che le tabelle sono costruite con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per le diverse categorie e raggruppate per settori omogenei.

Sono richiamati, tra gli altri, i seguenti settori:

  • industria;
  • autotrasporto e spedizione merci;
  • credito;
  • assicurazioni;
  • commercio;
  • trasporto aereo;
  • agricoltura;
  • industria cinematografica;
  • spettacolo;
  • artigianato.

Il decreto disciplina anche specificamente le fasce per quadri, dirigenti e giornalisti, per i quali la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la corrispondente fascia di retribuzione nazionale.

Regolarizzazioni contributive per i mesi gennaio, febbraio e marzo 2002

Le aziende che abbiano applicato, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2002, criteri difformi da quelli indicati nella circolare possono procedere alla regolarizzazione ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con DM 7 ottobre 1993.

La regolarizzazione:

  • deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare;
  • va eseguita tramite modello DM 10/2;
  • richiede il calcolo delle differenze in più tra le retribuzioni convenzionali vigenti al 1 gennaio 2002 e quelle già assoggettate a contribuzione;
  • comporta l'aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui avviene la regolarizzazione, con ricalcolo dei contributi secondo le aliquote previste per il settore di appartenenza e vigenti nei relativi periodi di paga.

Contenuto dell'allegato ministeriale

L'allegato riproduce il D.M. 6 febbraio 2002, che conferma la validità delle retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 2002 fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 2002. Il decreto richiama inoltre il regime di determinazione del reddito di lavoro dipendente all'estero e ribadisce che sulle retribuzioni convenzionali deve essere liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati.

Le tabelle allegate individuano i valori per le diverse qualifiche nei settori interessati, costituendo parte integrante del decreto stesso.

Punti principali

Pubblicazione del DM 6 febbraio 2002

Viene allegato il decreto ministeriale 6 febbraio 2002, pubblicato in G.U. n. 37 del 13 febbraio 2002, che fissa per l'anno 2002 le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale, nonché per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da eventuali accordi esistenti.

Ambito territoriale di applicazione

La normativa della legge n. 398/1987 non si applica agli Stati membri della Comunità europea né ai Paesi aderenti all'accordo SEE, attualmente rilevanti per Liechtenstein, Norvegia e Islanda. La Convenzione europea di sicurezza sociale risulta tuttora applicabile solo nei rapporti con la Turchia. Restano richiamate le convenzioni bilaterali con Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex Jugoslavia, Principato di Monaco, Svizzera, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela.

Funzione delle retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni convenzionali costituiscono la base di calcolo per i contributi dovuti e sono richiamate anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità e per il trattamento ordinario di disoccupazione dei lavoratori rimpatriati. I valori tabellari, espressi in euro, vanno arrotondati all'unità di euro ai fini dell'individuazione delle retribuzioni imponibili.

Frazionabilità e criteri applicativi

I valori convenzionali possono essere riproporzionati in ragione di 26 giornate in caso di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimento da e per l'estero nel corso del mese, secondo quanto previsto dal DM. La circolare richiama le precedenti precisazioni applicative fornite dalle circolari n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989 e n. 72 del 21 marzo 1990.

Regolarizzazioni contributive per gennaio-marzo 2002

Le aziende che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2002 hanno applicato criteri difformi possono regolarizzare ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione del 26 marzo 1993, approvata con DM 7 ottobre 1993. La regolarizzazione va effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, con compilazione del modello DM 10/2 e versamento delle differenze contributive calcolate sulle maggiori retribuzioni imponibili.

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