Circolare numero 74 del 11-4-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che la rivalutazione del trattamento di fine rapporto prevista dalla legge n. 297/1982 si applica anche alle quote di CIGS erogate a titolo di contratti di solidarietà. Viene così sciolta la riserva contenuta nella precedente circolare n. 212 del 13 luglio 1994, che rinviava a successive istruzioni applicative sul punto. Il chiarimento si fonda sul parere dell’Avvocatura, secondo cui la disciplina della legge n. 297/1982 ha portata generale e non è derogabile se non nei casi espressamente previsti dalla normativa speciale.
Chiarimenti sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto nelle quote di CIGS per contratti di solidarietà ex art. 5, comma 1, legge n. 236/1993
Contratti di solidarietà: rivalutazione del TFR sulle quote di CIGS
La circolare fornisce un chiarimento interpretativo in materia di contratti di solidarietà disciplinati dall’art. 5, comma 1, della legge n. 236/1993. L’intervento si colloca nel solco delle istruzioni già impartite con la circolare n. 212 del 13 luglio 1994 e riguarda, in particolare, il trattamento di fine rapporto connesso alle quote di CIGS erogate nell’ambito dei contratti di solidarietà.
Richiamo alla disciplina precedente
La circolare n. 212/1994 aveva già illustrato le innovazioni introdotte dall’art. 5 della legge n. 236/1993 in tema di integrazione salariale. Al punto 5 di تلك istruzioni era stato affrontato il tema del TFR relativo alle quote di CIGS erogate a titolo di contratti di solidarietà, ma era stata espressamente riservata l’emanazione di ulteriori istruzioni applicative con riferimento alla rivalutazione prevista dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Chiarimento sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto
La circolare scioglie tale riserva sulla base del parere reso dall’Avvocatura. Secondo tale parere, la disciplina contenuta nella legge n. 297/1982 ha portata generale e, in assenza di una previsione espressa nella normativa speciale, non è suscettibile di deroghe. Ne consegue che la rivalutazione deve essere applicata anche al trattamento di fine rapporto inerente le quote di CIGS erogate a titolo di contratti di solidarietà.
Effetto operativo
Il chiarimento ha quindi l’effetto di confermare che, per le quote di integrazione salariale corrisposte nell’ambito dei contratti di solidarietà, il relativo trattamento di fine rapporto beneficia della rivalutazione prevista dalla disciplina generale del TFR. La circolare non introduce ulteriori adempimenti o termini, ma precisa il criterio applicativo da seguire in materia.
Punti principali
Richiamo alla circolare n. 212 del 13 luglio 1994
La circolare richiama le istruzioni già emanate per l’applicazione delle innovazioni introdotte dall’art. 5 della legge n. 236/1993 in materia di trattamenti di integrazione salariale per contratti di solidarietà. In particolare, al punto 5 della circolare n. 212/1994 era stato affrontato il tema del trattamento di fine rapporto relativo alle quote di CIGS erogate per contratti di solidarietà, con una riserva di successivi chiarimenti sulla rivalutazione prevista dalla legge n. 297/1982.
Orientamento dell’Avvocatura
Il chiarimento si fonda sul parere dell’Avvocatura, secondo cui la disciplina della legge n. 297/1982 ha valenza generale e non può essere derogata, salvo che una norma speciale lo preveda espressamente. Questo orientamento viene assunto come base per definire il regime applicabile al TFR collegato alle quote di CIGS dei contratti di solidarietà.
Applicazione della rivalutazione al TFR
A scioglimento della riserva formulata in precedenza, l’INPS stabilisce che la rivalutazione del trattamento di fine rapporto deve essere applicata anche al trattamento di fine rapporto inerente le quote di CIGS erogate a titolo di contratti di solidarietà. La circolare quindi conferma l’estensione della disciplina rivalutativa anche a tali fattispecie.
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