Circolare numero 77 del 12-4-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga le modalità operative per la liquidazione delle pensioni in competenza 2002, con l’aggiornamento delle procedure informatiche, il passaggio all’euro e i principali valori da utilizzare per il calcolo delle prestazioni. Sono richiamati gli importi definitivi per il 2002, i limiti di reddito, le regole sulla perequazione automatica, i criteri di calcolo contributivo e le istruzioni specifiche per INVCIV, assegni sociali, pensioni particolari e tassazione IRPEF.
Liquidazione delle pensioni per l’esercizio 2002
Liquidazione delle pensioni in competenza 2002
La circolare riepiloga le istruzioni operative per la liquidazione delle pensioni per l’esercizio 2002, aggiornando le procedure informatiche e richiamando gli importi e i parametri necessari al calcolo delle prestazioni. Vengono inoltre fornite indicazioni specifiche su perequazione, limiti di reddito, fiscalità e gestione di alcune categorie particolari di prestazioni.
Aggiornamento delle procedure e passaggio all’euro
Con la circolare n. 211 del 29 novembre 2001 è stata resa disponibile alle Sedi la funzione di acquisizione delle pensioni in competenza 2002; con il messaggio n. 367 del 28 dicembre 2001 è stata rilasciata la funzione di calcolo. Dal medesimo rilascio è possibile calcolare anche le prestazioni INVCIV acquisite da Prefetture, Regioni, Comuni e ASL tramite la procedura ICNULI.
La procedura è impostata per l’acquisizione degli importi in euro, ma consente anche la conversione automatica da lire: digitando F9 l’operatore può attivare il convertitore presente in ciascun campo di importo.
Importi per l’anno 2002 e perequazione automatica
Dal 1° gennaio 2002 le pensioni beneficiano dell’aumento di perequazione automatica del 2,7%, previsto dal decreto ministeriale 20 novembre 2001 e confermato definitivamente dall’ISTAT. La variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ha infatti determinato la conferma del 2,7% come perequazione definitiva.
Gli importi dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e degli assegni sociali per il 2002 sono riportati nell’allegato 3.
Limiti di reddito e prestazioni collegate al reddito
Nell’allegato 3 sono riepilogati i limiti di reddito:
- per l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 638/1983;
- per la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 544/1988;
- per l’integrazione degli assegni di invalidità, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 222/1984;
- per l’attribuzione della pensione sociale e del relativo aumento, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 153/1969 e dell’art. 2 della legge n. 544/1988;
- per l’attribuzione dell’assegno sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995.
La circolare richiama inoltre le modifiche introdotte dall’art. 38, commi da 1 a 6, della legge n. 448/2001 in materia di maggiorazioni per soggetti disagiati e rinvia al messaggio n. 22 del 22 gennaio 2002, che chiarisce come acquisire sul pannello MNLRP10 i redditi per la maggiorazione sociale o l’aumento sociale: per gli anni fino al 2001 devono essere considerati i redditi comprensivi della casa di abitazione, mentre per il 2002 va escluso il reddito dell’abitazione principale.
Parametri pensionabili, incumulabilità e minimali contributivi
Sempre nell’allegato 3 sono riportati:
- i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili con aliquota massima di rendimento dell’80%;
- le fasce di retribuzione e reddito pensionabili con aliquote decrescenti;
- i minimali di retribuzione per l’accredito contributivo ai fini delle prestazioni pensionistiche;
- le percentuali di incumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario e degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro, con i relativi limiti di reddito.
Contributo di solidarietà
Per effetto del decreto ministeriale 7 agosto 2000, adottato in attuazione dell’art. 37 della legge n. 488/1999, gli enti erogatori devono applicare una trattenuta del 2% sulla quota di pensione eccedente il massimale annuo. Per il 2002 il massimale annuo è pari a euro 78.506,80.
La procedura calcola la trattenuta considerando l’imponibile IRPEF complessivo di tutti i trattamenti pensionistici obbligatori del soggetto, compresi quelli dell’AGO, dei regimi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, dei regimi obbligatori per liberi professionisti e di ogni altro regime pensionistico obbligatorio, anche se integrativo o aggiuntivo. La trattenuta è deducibile dall’imponibile IRPEF. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il criterio rilevante è l’obbligatorietà del regime.
Calcolo delle quote con il sistema contributivo
Per le quote di pensione e i supplementi da liquidare con decorrenza nel 2002, il montante contributivo individuale deve essere rivalutato applicando i coefficienti indicati dalla circolare in coerenza con la circolare n. 219 del 17 dicembre 1999 e con l’art. 1, comma 9, della legge n. 335/1995 e il d.lgs. n. 180/1997.
I coefficienti richiamati sono i seguenti:
- 1,055871 per il montante maturato al 31 dicembre 1996;
- 1,053597 per il montante maturato al 31 dicembre 1997;
- 1,056503 per il montante maturato al 31 dicembre 1998;
- 1,051781 per il montante maturato al 31 dicembre 1999;
- 1,047781 per il montante maturato al 31 dicembre 2000.
Al montante così rivalutato deve essere aggiunta la contribuzione relativa al 2001. La circolare precisa inoltre che è possibile liquidare in via definitiva anche le pensioni contributive con decorrenza dal 1° gennaio 2002, poiché il Ministero del Lavoro ha già fornito il tasso di capitalizzazione pari a 0,047781 da applicare al 31 dicembre 2000 per la determinazione del montante.
Prestazioni INVCIV e decentramento delle competenze
La circolare richiama i messaggi n. 2 del 4 gennaio 2002 e n. 44 del 31 gennaio 2002, con cui sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di acquisizione delle prestazioni INVCIV, nonché il manuale aggiornato trasmesso alle Sedi. È inoltre richiamata la comunicazione del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2002, con gli importi delle pensioni e degli assegni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, i limiti di reddito e gli importi delle indennità per il 2002.
In conseguenza del decentramento di cui all’art. 130 del d.lgs. n. 112/1998, la liquidazione delle prestazioni INVCIV può essere effettuata anche dalle strutture subprovinciali, cioè ex Sedi zonali e Agenzie territoriali, da parte delle Regioni, dei Comuni, delle ASL e, nei casi di convenzionamento, dell’INPS.
Resta tuttavia ferma la competenza delle sole Sedi provinciali per Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in attesa dei decreti attuativi del decentramento, con vincolo di gestione richiesto dal Ministero dell’Interno. Per le altre realtà, la gestione avviene secondo le regole generali delle pensioni, facendo riferimento alla residenza dell’interessato. Per le strutture subprovinciali con AS/400 saranno predisposti appositi piani di scorporo delle prestazioni già in essere.
Aggiornamento della procedura ICNULI
La procedura ICNULI è stata aggiornata al passaggio all’euro e alla nuova organizzazione delle competenze in materia di invalidità civile. Tra le informazioni da acquisire viene introdotto l’Ente Concessorio, con regole differenziate:
- per i Comuni si acquisisce il codice catastale;
- per le Regioni si acquisisce il codice stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per i versamenti delle addizionali all’IRPEF;
- per le Sedi INPS si acquisisce il codice numerico della Sede;
- per le ASL si acquisisce il codice nazionale assegnato, composto da sei caratteri, di cui i primi tre identificano la Regione e gli altri tre la singola ASL.
Maggiorazione per invalidi civili infra-sessantacinquenni
Le procedure sono state aggiornate per determinare la maggiorazione di lire 20.000 mensili, pari a euro 10,33, prevista dall’art. 70, comma 6, della legge n. 388/2000 a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Il beneficio spetta ai titolari di pensione o assegno di invalidità, nonché agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a 65 anni, a condizione che:
- non possiedano redditi propri pari o superiori all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale e della maggiorazione;
- se coniugati, non possiedano redditi propri pari o superiori a tale soglia e non abbiano, cumulando i redditi con quelli del coniuge, un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’assegno sociale comprensivo della maggiorazione e del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
La maggiorazione spetta per intero se il limite non è superato e non spetta se il limite è superato. Vengono considerati i redditi IRPEF dell’anno precedente, sia del titolare sia del coniuge. L’importo è memorizzato nei campi GP5/6KC10 e GP5/6KC05, oltre che in GP5/6HG02 con codice fondo 441.
Assegni sociali a cittadini extracomunitari
Con il messaggio n. 96 del 20 marzo 2002 è stata comunicata l’abilitazione della procedura per la liquidazione degli assegni sociali ai cittadini extracomunitari in possesso della carta di soggiorno. Le prestazioni sono identificate dal codice F nel terzo sottocampo del codice natura e le domande devono essere acquisite in EAD75 con la sigla ECS nel campo 36.
Pensioni con requisito autonomo e assegni straordinari di sostegno al reddito
Per le pensioni di categoria VOAUT, IOAUT e SOAUT con requisito autonomo è stato segnalato, con messaggio n. 86 del 7 marzo 2002, l’aggiornamento della procedura di liquidazione.
Per gli assegni straordinari di sostegno al reddito VOCRED e VOCOOP:
- nell’allegato 9 è riportato l’elenco aggiornato delle aziende per le quali è pervenuta la documentazione relativa all’esodo;
- con messaggio n. 80 del 28 febbraio 2002 sono stati forniti chiarimenti sulle particolari modalità di tassazione;
- in EAD75, per l’acquisizione delle domande, va inserito nel campo tipo domanda il valore 9.
La maggiorazione dell’assegno di sostegno deve essere determinata considerando le settimane di incremento dell’anzianità contributiva indicate dall’azienda che sostiene l’onere. Le settimane di contribuzione ad incremento vanno sommate alle settimane effettive della quota B. In sede di liquidazione della prestazione definitiva, pensione di anzianità o di vecchiaia, va considerata anche la contribuzione figurativa versata dall’azienda fino al raggiungimento del diritto alla nuova prestazione.
Pensioni per mansioni particolarmente usuranti
Per le pensioni di cui all’art. 78, commi 8, 11, 12 e 13, della legge n. 388/2000, relative a lavoratori con mansioni particolarmente usuranti connotate da maggiore gravità dell’usura, la procedura aggiornata consente la liquidazione delle sole posizioni già trasmesse entro il 31 dicembre 2001 e autorizzate con i messaggi n. 85 del 7 marzo 2002 e n. 111 del 9 aprile 2002.
Non è possibile inserire ulteriori posizioni senza autorizzazione della Direzione Centrale Prestazioni, alla quale le nuove richieste devono essere trasmesse via fax al numero 06 59054485.
Modifiche ai pannelli di acquisizione
Dal 2002 è stato uniformato il significato del codice relativo al diritto al trattamento di famiglia nelle pensioni ai superstiti e nelle pensioni liquidate a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi. Nel campo MAGG deve essere indicato:
- 2, se devono essere attribuiti i trattamenti di famiglia;
- 1, se non devono essere attribuiti.
Nel pannello MNLRLA0 il reddito relativo all’anno di decorrenza della pensione, ai fini dell’incumulabilità con reddito da lavoro autonomo, deve essere acquisito con riferimento al periodo di percezione della pensione; il mese iniziale deve coincidere con il mese di decorrenza.
Tassazione IRPEF e addizionali regionale e comunale
Per le nuove liquidazioni in competenza 2002 la tassazione si determina applicando le aliquote per scaglioni di reddito e le detrazioni previste nell’allegato 3 della circolare n. 225. Nell’allegato 3 sono riportate anche le tabelle delle detrazioni per familiari a carico, aggiornate in base all’art. 2 della legge n. 448/2001.
La disciplina conferma le detrazioni per il coniuge a carico e per le persone a carico diverse dai figli secondo la logica già prevista per il 2001, mentre introduce una nuova modalità di calcolo per i figli a carico, che tiene conto del reddito del contribuente, del numero dei figli e della presenza di figli inabili nel nucleo.
Per gli arretrati:
- per l’anno 2002 la tassazione viene effettuata determinando l’aliquota media sulla base delle aliquote e degli scaglioni in vigore;
- per le pensioni di nuova liquidazione, gli arretrati riferiti ad anni precedenti al 2002 sono tassati con l’aliquota minima del 18%.
Punti principali
Aggiornamento delle procedure e passaggio all’euro
Le Sedi possono acquisire e calcolare le pensioni in competenza 2002 grazie alle funzioni rese disponibili con la circolare n. 211 del 29 novembre 2001 e con il messaggio n. 367 del 28 dicembre 2001. La procedura consente l’inserimento diretto degli importi in euro e mette a disposizione un convertitore per valori espressi in lire, attivabile con F9.
Perequazione automatica e importi per il 2002
Dal 1° gennaio 2002 alle pensioni si applica l’aumento di perequazione automatica del 2,7%, inizialmente previsto e poi confermato in via definitiva dall’ISTAT. Gli importi definitivi dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e degli assegni sociali per l’anno 2002 sono riportati nell’allegato 3.
Limiti di reddito e maggiorazioni sociali
Sono riepilogati nell’allegato 3 i limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo, per la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, per l’integrazione degli assegni di invalidità, per la pensione sociale e per l’assegno sociale. Per le maggiorazioni dei soggetti disagiati si richiama anche l’art. 38 della legge n. 448/2001 e il messaggio n. 22 del 22 gennaio 2002 sulla corretta acquisizione dei redditi nel pannello MNLRP10.
Parametri di calcolo della pensione e contribuzione minima
Nell’allegato 3 sono indicati i massimali di retribuzione e reddito pensionabili, le fasce con aliquote decrescenti e i minimali di retribuzione per l’accredito contributivo ai fini pensionistici. Sono inoltre riportate le percentuali di incumulabilità delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario, insieme ai relativi limiti di reddito.
Contributo di solidarietà
È confermata la trattenuta del 2% sulla quota eccedente il massimale annuo di euro 78.506,80 per il 2002. La trattenuta si applica considerando l’imponibile IRPEF complessivo dei trattamenti pensionistici obbligatori del soggetto ed è deducibile dall’imponibile IRPEF. Il Ministero del Lavoro ha precisato che rileva il carattere di obbligatorietà del regime pensionistico.
Calcolo delle quote con sistema contributivo
Per le quote di pensione o i supplementi contributivi con decorrenza nel 2002 il montante individuale deve essere rivalutato applicando i coefficienti previsti per gli anni dal 1997 al 2001, da 1,055871 a 1,047781, e va aggiunta la contribuzione relativa al 2001. La liquidazione definitiva delle pensioni contributive dal 1° gennaio 2002 è possibile grazie al tasso di capitalizzazione 0,047781 comunicato dal Ministero del Lavoro.
Prestazioni INVCIV e decentramento
La circolare richiama i chiarimenti già forniti con i messaggi n. 2 del 4 gennaio 2002, n. 44 del 31 gennaio 2002 e la comunicazione del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2002 sugli importi 2002 per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Viene aggiornata la gestione decentrata delle prestazioni per consentire la liquidazione anche da parte delle strutture subprovinciali, con esclusione delle Regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, per le quali resta la competenza delle sole Sedi provinciali.
Aggiornamenti della procedura ICNULI e codici dell’Ente concessorio
La procedura ICNULI è stata aggiornata all’euro e al nuovo assetto decentrato. Sono indicati i codici da acquisire per l’Ente concessorio: codice catastale per i Comuni, codice ministeriale per le Regioni, codice numerico della Sede per l’INPS e codice nazionale a 6 caratteri per le ASL.
Maggiorazione per invalidi civili infra-sessantacinquenni
Le procedure determinano la maggiorazione di lire 20.000 mensili, pari a euro 10,33, prevista dall’art. 70, comma 6, della legge n. 388/2000 dal 1° gennaio 2001. Il beneficio spetta ai titolari di pensione o assegno di invalidità, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a 65 anni, in presenza di specifici requisiti reddituali del titolare e, se coniugato, del coniuge. L’importo viene memorizzato nei campi indicati dalle procedure GP5/6KC10, GP5/6KC05 e GP5/6HG02 con codice fondo 441.
Assegni sociali a cittadini extracomunitari
Con il messaggio n. 96 del 20 marzo 2002 viene resa possibile la liquidazione degli assegni sociali ai cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno. Le domande devono essere acquisite in EAD75 con la sigla ECS nel campo 36 e le prestazioni sono contraddistinte dal codice F nel terzo sottocampo del codice natura.
Pensioni con requisito autonomo e assegni straordinari di sostegno al reddito
Sono richiamati gli aggiornamenti procedurali per le pensioni di categoria VOAUT, IOAUT e SOAUT con requisito autonomo. Per gli assegni straordinari VOCRED e VOCOOP è allegato l’elenco aggiornato delle aziende esodanti; per l’acquisizione delle domande in EAD75 va inserito il valore 9 nel campo tipo domanda. È inoltre chiarito il criterio per la maggiorazione dell’assegno, calcolata sulle settimane di incremento dell’anzianità contributiva indicate dall’azienda.
Pensioni per lavoratori con mansioni usuranti
Per le pensioni ai sensi dell’art. 78, commi 8, 11, 12 e 13, della legge n. 388/2000, destinate a lavoratori con mansioni particolarmente usuranti, la procedura aggiornata consente l’acquisizione e la liquidazione solo per le posizioni già segnalate e autorizzate. Nuove posizioni possono essere inserite solo previa autorizzazione della Direzione Centrale Prestazioni, da richiedere via fax al numero 06 59054485.
Modifiche ai pannelli di acquisizione e trattamenti di famiglia
Dal 2002 è uniformato il significato del codice relativo al diritto al trattamento di famiglia nelle pensioni ai superstiti e nelle pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi: nel campo MAGG va indicato 2 se il beneficio spetta e 1 se non spetta. Nel pannello MNLRLA0 il reddito dell’anno di decorrenza per l’incumulabilità con lavoro autonomo deve essere acquisito con riferimento al periodo di percezione della pensione, con mese dal coincidente con il mese di decorrenza.
Tassazione IRPEF e addizionali
Per le nuove liquidazioni in competenza 2002 la tassazione si applica secondo le aliquote per scaglioni e le detrazioni contenute nell’allegato 3 della circolare n. 225. Sono aggiornate anche le detrazioni per familiari a carico, in particolare quelle per i figli, secondo l’art. 2 della legge n. 448/2001. Per gli arretrati del 2002 si applica l’aliquota media; per gli arretrati relativi ad anni precedenti nelle pensioni di nuova liquidazione si utilizza invece l’aliquota minima del 18%.
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