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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 129 del 04/01/2025

Rettifica dell’allegato 1 del decreto 20 maggio 2019, recante: «Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi."

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto rettifica, per effetto di un supplemento istruttorio e delle sentenze del Consiglio di Stato n. 7359/2023 e del TAR Lazio n. 3951/2024, gli Allegati 1 e 2 del decreto 11 novembre 2021 (già rettificato il 7 dicembre 2021) relativi alla rilevazione delle variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi del primo semestre 2021. La rettifica riguarda un elenco puntuale di materiali, tra cui lamiere, tubazioni, legname, fibre in acciaio e bitume, e sostituisce le rilevazioni contenute nei precedenti allegati con quelle aggiornate approvate dalla Commissione consultiva centrale il 19 dicembre 2024. Il provvedimento ha rilievo per la determinazione delle compensazioni nei contratti pubblici di lavori, in applicazione della disciplina di cui all’art. 1-septies del decreto-legge n. 73/2021 e del quadro previgente richiamato dal codice dei contratti pubblici.

Rettifica degli allegati 1 e 2 del decreto 11 novembre 2021 sulla rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione nel primo semestre 2021.

Rettifica degli allegati 1 e 2 del decreto 11 novembre 2021 sulle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione

Il decreto rettifica gli Allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 11 novembre 2021, già rettificato dal decreto 7 dicembre 2021, con riferimento alla rilevazione delle variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel primo semestre 2021. L’intervento si colloca nel quadro dell’art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e richiama la disciplina del codice dei contratti pubblici, in particolare l’art. 133 del d.lgs. n. 163/2006 e l’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, oltre all’art. 216, comma 27-ter.

Base normativa e contesto

Il provvedimento dà atto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assunto tale denominazione a seguito dell’art. 1, comma 1, lett. d), del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, e richiama anche il d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 186, sul riordino del Ministero, nonché il decreto ministeriale n. 151 del 30 maggio 2024 sugli uffici dirigenziali. Sul piano sostanziale, la rettifica si innesta nella disciplina delle compensazioni dei prezzi nei contratti pubblici di lavori, per la quale restano rilevanti sia la disciplina previgente del d.lgs. n. 163/2006 per i contratti affidati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 e ancora in esecuzione, sia il meccanismo introdotto dall’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021.

Presupposti istruttori e giurisdizionali

La rettifica è adottata in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 7359/2023 e del TAR Lazio n. 3951/2024. In conseguenza di tali pronunce, il Ministero ha svolto un supplemento istruttorio sulle variazioni percentuali di taluni materiali da costruzione del primo semestre 2021. Il procedimento ha interessato, tra gli altri, prodotti siderurgici, tubazioni, legname, fibre metalliche e bitume, con l’obiettivo di correggere le rilevazioni già pubblicate negli allegati del 2021.

Parere della Commissione consultiva centrale

La Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, istituita con decreto ministeriale 6 novembre 2007, n. 14347, e successivamente aggiornata, si è riunita il 19 dicembre 2024 in presenza e in videoconferenza. In quella sede ha espresso all’unanimità parere favorevole sull’istruttoria ministeriale e ha approvato le conseguenti rilevazioni rettificate.

Materiali oggetto di rettifica

La rettifica riguarda limitatamente i seguenti materiali:

  • lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate;
  • lamiere in acciaio "Corten";
  • lamiere in acciaio zincate per lattoneria, comprese gronde, pluviali e accessori;
  • nastri in acciaio per manufatti e barriere stradali, anche zincati;
  • chiusini e caditoie in ghisa sferoidale;
  • tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali;
  • tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente;
  • tubazioni in acciaio nero senza saldatura;
  • tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100;
  • tubazione in PVC rigido;
  • tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici;
  • tubi di rame per impianti idrosanitari;
  • legname per infissi;
  • legname abete sottomisura;
  • fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton);
  • bitume.

Contenuto dell’articolo 1

L’articolo 1 stabilisce che, limitatamente ai materiali sopra elencati, le rilevazioni contenute nell’Allegato 1 del decreto 11 novembre 2021, come rettificato dal decreto 7 dicembre 2021, sono sostituite da quelle riportate nel nuovo Allegato 1 allegato al decreto. Lo stesso vale per l’Allegato 2, che viene sostituito, per le medesime voci, dall’unito Allegato 2.

Effetti pratici

L’effetto giuridico del decreto è la sostituzione delle precedenti rilevazioni con quelle aggiornate, ma solo per i materiali specificamente indicati. Per gli operatori del settore dei lavori pubblici, ciò incide sulla base di calcolo delle compensazioni dei prezzi, in quanto gli allegati rettificati diventano il riferimento ufficiale per le voci interessate.

Pubblicazione

Il decreto dispone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Non sono previsti ulteriori adempimenti o termini di decorrenza, oltre all’effetto sostitutivo degli allegati rettificati rispetto ai precedenti per le sole voci oggetto di correzione.

Punti principali

Oggetto e finalità della rettifica

Il decreto interviene esclusivamente sugli Allegati 1 e 2 del decreto MIT 11 novembre 2021, come già rettificato dal decreto 7 dicembre 2021, per correggere le rilevazioni relative ad alcuni materiali da costruzione del primo semestre 2021. La modifica è circoscritta ai materiali elencati nel provvedimento e sostituisce integralmente, per tali voci, i dati contenuti nei precedenti allegati.

Presupposti normativi e contesto applicativo

Il provvedimento richiama l’art. 133 del d.lgs. n. 163/2006 e l’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, nonché l’art. 216, comma 27-ter, che fa salva la disciplina previgente per i contratti affidati prima dell’entrata in vigore del codice del 2016 e ancora in esecuzione. Viene inoltre richiamato l’art. 1-septies del decreto-legge n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, che costituisce il quadro di riferimento per le rilevazioni dei prezzi e le conseguenti compensazioni.

Sviluppo istruttorio e supporto giurisdizionale

La rettifica discende da un supplemento istruttorio svolto dal Ministero in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 7359/2023 e del TAR Lazio n. 3951/2024. L’istruttoria ha riguardato, tra gli altri, materiali metallici, tubazioni, legname, fibre in acciaio e bitume, rispetto ai quali sono state aggiornate le rilevazioni percentuali del primo semestre 2021.

Parere della Commissione consultiva centrale

La Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, già istituita e più volte aggiornata nei suoi componenti, si è riunita il 19 dicembre 2024 in presenza e in videoconferenza. In quella seduta ha espresso all’unanimità parere favorevole sull’istruttoria ministeriale e ha approvato le conseguenti rilevazioni rettificate.

Materiali interessati dalla rettifica

La rettifica riguarda, in particolare: lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate; lamiere in acciaio "Corten"; lamiere in acciaio zincate per lattoneria; nastri in acciaio per manufatti e barriere stradali anche zincati; chiusini e caditoie in ghisa sferoidale; tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali; tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente; tubazioni in acciaio nero senza saldatura; tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100; tubazione in PVC rigido; tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici; tubi di rame per impianti idrosanitari; legname per infissi; legname abete sottomisura; fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton); bitume.

Effetti dispositivi

L’articolo 1 dispone che, limitatamente ai materiali indicati, le rilevazioni contenute nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 del decreto 11 novembre 2021, come modificato il 7 dicembre 2021, sono sostituite da quelle riportate nei nuovi Allegati 1 e 2 uniti al decreto e facenti parte integrante e sostanziale dello stesso. Gli allegati rettificati sono quindi il nuovo riferimento ufficiale per le rilevazioni dei prezzi dei materiali interessati.

Pubblicazione e efficacia

Il decreto prevede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Non sono indicati ulteriori termini di decorrenza diversi dalla pubblicazione e dall’effetto sostitutivo degli allegati rettificati rispetto ai precedenti per le sole voci interessate.

Come è indicizzato

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