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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34200/2025 del 26/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasceva da un'opposizione proposta avverso un avviso di addebito per contributi previdenziali e assistenziali, oltre somme aggiuntive, notificato dall'agente della riscossione nell'interesse dell'INPS. L'opponente deduceva la nullità del ruolo e dell'avviso, sostenendo anche l'avvenuto pagamento dei contributi. Il giudice del lavoro aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario; riassunta la causa, la Corte di giustizia tributaria ha sollevato d'ufficio conflitto negativo ritenendo invece la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, poiché la lite riguardava diritti e obblighi inerenti a un rapporto previdenziale e l'art. 24 d.lgs. 46/1999 attribuisce al giudice del lavoro l'opposizione contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali. L'INPS ha resistito chiedendo la conferma della giurisdizione ordinaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nel Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro, e ha rimesso la causa a quel giudice anche per la liquidazione delle spese del regolamento. Ha quindi escluso la giurisdizione del giudice tributario, ribadendo che nelle controversie aventi ad oggetto contributi previdenziali la natura del rapporto e la previsione dell'art. 24 d.lgs. 46/1999 radicano la cognizione dinanzi al giudice del lavoro, anche se la pretesa trae origine da un accertamento tributario.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 46/1999

    nelle controversie relative a contributi previdenziali o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, l'opposizione contro l'iscrizione a ruolo va proposta dinanzi al giudice del lavoro, con giurisdizione del giudice ordinario

  • art. 362, secondo comma, n. 1 c.p.c.

    base processuale per il regolamento d'ufficio del conflitto negativo di giurisdizione

Massime di principio

  • Le controversie aventi ad oggetto diritti e obblighi derivanti da un rapporto previdenziale obbligatorio appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, anche quando la pretesa dell'ente previdenziale sia stata azionata mediante cartella esattoriale o avviso di addebito.
  • L'art. 24 d.lgs. 46/1999 attribuisce al giudice del lavoro la cognizione dell'opposizione all'iscrizione a ruolo per contributi o premi dovuti agli enti previdenziali; la natura previdenziale della pretesa prevale sulla mera circostanza che l'atto esecutivo derivi da un precedente accertamento tributario.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione non rileva la sola occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria, ma la natura sostanziale del rapporto dedotto in giudizio.
  • Quando la Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, la causa va rimessa a quel giudice anche per la regolazione delle spese del regolamento di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiGiudicato

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