Cassazione Penale, Sentenza n. 23478/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gravina impugnava la condanna per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale (art. 75 d.lgs. 159/2011), lamentando: 1) carenza di prova circa la sua assenza dall'abitazione nella notte del 8 dicembre 2018 (sosteneva che i controlli erano avvenuti di notte e che poteva essere semplicemente addormentato); 2) mancata pronuncia sulla richiesta, nell'appello, di riconoscimento della continuazione con altro reato già giudicato e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto i motivi aspecifici e non confrontati con il ragionamento probatorio della sentenza impugnata (i giudici di merito avevano descritto i controlli: suonati il campanello per circa 10 minuti e azionato il clacson dell'auto di servizio). Sul punto della continuazione e delle attenuanti la Corte ha ritenuto le censure generiche rispetto alla motivazione del primo grado (che aveva escluso la continuazione per la distanza temporale di circa 10 mesi e le attenuanti per i precedenti). Anche la richiesta di applicare l'art. 131-bis è risultata aspecifica e non ha superato l'ostativa relativa alla ritenuta abitualità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
art. 75 d.lgs. n. 159/2011
Norma applicata per la condanna: la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale è penalmente rilevante; la Corte di merito ha ritenuto provata la violazione sulla base dei controlli effettuati.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Regola formale sulla sintesi dei motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso è stato valutato alla luce dei requisiti di specificità richiesti da tale disposizione.
art. 131-bis cod. pen.
Istituto della particolare tenuità del fatto: invocato dal ricorrente ma non ritenuto applicabile perché la doglianza non ha adeguatamente confrontato l'ostativa dell'abitualità ritenuta dalla Corte di appello.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione delle circostanze e delle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che l'appello non abbia formulato censure sufficientemente specifiche rispetto alla valutazione dei precedenti e alla decisione di primo grado.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese per ricorso inammissibile; la Corte l'ha applicata e ha disposto anche il versamento equitativo di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Gli attacchi in Cassazione devono essere specifici e confrontare point by point la motivazione della sentenza impugnata: censure aspecifiche sono dichiarate inammissibili.
- Per contestare la valutazione probatoria (es. presunta presenza/assenza in casa) è necessario confutare in concreto le modalità e le risultanze del controllo descritte dai giudici di merito; semplici dubbi o affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Richieste di riconoscimento della continuazione fra reati e di attenuanti richiedono una trattazione motivata che affronti i criteri temporali e i precedenti: la mera affermazione che il periodo sia "ristretto" o che non siano stati considerati i criteri di cui all'art. 133 c.p. è insufficiente.
- L'eccezione della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis necessita di una valutazione che superi eventuali ostative (es. abitualità, gravità, pericolo sociale); se la sentenza di merito ha ritenuto sussistente un'ostativa, il ricorso deve contestare specificamente tale valutazione.
- Presentare un ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende); valutare preventivamente la fondatezza e la specificità dei motivi evita esiti punitivi.
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