Sentenza n. 16181/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento 1) del provvedimento del 20.02.2023, prot. n. DGPROF0010938-P-22/02/2023, ricevuto dal ricorrente a mezzo posta raccomandata il 3.03.2023, con il quale il Ministero della Salute - Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale - Ufficio 2 ha subordinato il riconoscimento in Italia del titolo di “Doctor Medic Stomatolog”, conseguito dal ricorrente l’11.11.2021 presso l’Università Apollonia di Iasi - Romania corrispondente a quello italiano di “Odontoiatra” all’espletamento di una misura compensativa consistente, a sua scelta, al superamento di una prova attitudinale inerente alle materie di Clinica Odontostomatologica, Endodonzia, Protesi Dentaria, Paradontologia e Medicina Legale ovvero allo svolgimento di un tirocinio di adattamento della durata di diciotto mesi ai fini dell’esercizio in Italia della corrispondente professione sanitaria di Odontoiatria; 2) del provvedimento prot. n. DGPROF0016337-P-17/03/2023 adottato dal Ministero della Salute, con il quale sono stati comunicati al ricorrente le modalità e gli oneri a suo carico per lo svolgimento del tirocinio di adattamento scelto dallo stesso, nella parte in cui il ricorrente è stato costretto ad effettuare tale scelta per non incorrere in successive decadenze; 3) ove occorra, del verbale recante il parere espresso dalla Conferenza dei servizi di cui all’articolo 16, comma 3, del D.lgs. n. 206 del 2007, nella seduta del 14.07.2015, nell’ambito della quale l’organo consultivo ha deciso di subordinare il riconoscimento del titolo di Odontoiatria al superamento di una prova attitudinale inerente alle materie di Clinica Odontostomatologica, Endodonzia, Protesi Dentaria, Paradontologia e Medicina Legale ovvero allo svolgimento di un tirocinio di adattamento della durata di diciotto mesi nell’ambito delle medesime materie; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto, potenzialmente lesivo della sfera giuridica del ricorrente; e per l’accertamento del proprio diritto ad avere riconosciuto in Italia il titolo “Doctor Medic Stomatolog” conseguito dallo stesso l’11.11.2021 presso l’Università Apollonia di Iasi – Romania, corrispondente a quello italiano di “Odontoiatra”, ai fini dell’esercizio del diritto di stabilimento di cui agli artt. 49 e ss. del T.F.U.E. e, conseguentemente, dell’esercizio in Italia della professione di odontoiatra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti ministeriali che subordinavano il riconoscimento del titolo rumeno di odontoiatra al superamento di una prova attitudinale o allo svolgimento di un tirocinio di adattamento di diciotto mesi, nonché il parere della Conferenza di servizi del 14 luglio 2015
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista sanitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva conseguito l’11 novembre 2021 presso l’Università Apollonia di Iasi il titolo rumeno di “Doctor Medic Stomatolog” e aveva chiesto al Ministero della Salute il riconoscimento per esercitare in Italia la professione di odontoiatra. Il Ministero, con provvedimento del 20 febbraio 2023, aveva subordinato il riconoscimento, in alternativa, a una prova attitudinale nelle materie di clinica odontostomatologica, endodonzia, protesi dentaria, parodontologia e medicina legale, oppure a un tirocinio di adattamento di diciotto mesi; con un successivo atto del 17 marzo 2023 aveva comunicato modalità e oneri del tirocinio scelto dal ricorrente. In via principale, il ricorrente ha dedotto la violazione della libertà di stabilimento e del regime europeo e nazionale di riconoscimento automatico dei titoli di odontoiatra, sostenendo che il Ministero avrebbe dovuto limitarsi a verificare la documentazione e, in presenza di dubbi, chiedere chiarimenti alle autorità rumene. Ha inoltre lamentato difetto di istruttoria e travisamento, perché le irregolarità riferite dall’Amministrazione riguardavano titoli rilasciati dall’ateneo nel periodo 2010-2013, mentre il suo percorso era iniziato nell’anno accademico 2015/2016. In subordine, ha contestato l’applicazione del regime generale e delle misure compensative sulla base di valutazioni risalenti alla Conferenza di servizi del 14 luglio 2015, deducendo difetto di motivazione e istruttoria e violazione del principio di proporzionalità, anche per l’omessa considerazione del proprio percorso formativo e dei chiarimenti resi dalle autorità rumene. Ha chiesto anche l’accertamento del diritto al riconoscimento del titolo.
La decisione
Nel corso del giudizio, con decreto del 15 settembre 2023, il Ministero ha riconosciuto il titolo richiesto, soddisfacendo integralmente l’interesse sostanziale del ricorrente. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i singoli motivi di illegittimità. Ai fini della soccombenza virtuale, ha ritenuto che il riconoscimento intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso confermasse la fondatezza della pretesa processuale e ha condannato il Ministero al pagamento di € 1.000, oltre oneri accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa del ricorrente durante il giudizio comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, attribuendogli il bene della vita richiesto.
- Quando la pretesa è soddisfatta dall’amministrazione soltanto dopo la proposizione del ricorso, il giudice può regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, valutando la fondatezza della pretesa alla luce della condotta sopravvenuta dell’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5796/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5797/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5799/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5794/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5795/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5798/2026 - Napoli, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →