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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03293/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva rigettato l'istanza volta ad applicare i limiti di cui all'art. 78 cod. pen. al provvedimento di cumulo emesso il 5 marzo 2025. Sosteneva che tutti i reati inseriti nel cumulo erano stati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione della pena, che è ininterrotta dal 14/12/2021, e quindi che il calcolo del "quintuplo" doveva partire dalla pena-base del reato continuato (sentenza Corte d'appello Torino 23/09/2021: pena-base 2 anni, ridotta a 1 anno e 4 mesi per il rito), con il risultato che il quintuplo (6 anni e 8 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa) è inferiore alla pena complessiva indicata nel cumulo (8 anni e 20 giorni, ecc.). Inoltre deduceva la violazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p. per omissione dell'ordine al pubblico ministero di procedere al ricalcolo secondo cumuli parziali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il principio invocato dal ricorrente (calcolo del quintuplo partendo dalla pena-base del reato continuato, escludendo l'aumento per la continuazione) è corretto alla luce della giurisprudenza consolidata. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale perché la motivazione del giudice dell'esecuzione è risultata meramente apparente: il Tribunale non ha indicato quali reati sarebbero stati commessi "dopo" l'esecuzione delle precedenti pene, quali sarebbero le precedenti sentenze e quando sarebbe iniziata l'esecuzione delle relative pene. Tale mancata specificazione ha impedito di valutare la sussistenza dell'ostatività all'applicazione del limite di cui all'art. 78 cod. pen. Per questo la sentenza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Torino per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Il limite del "quintuplo" va calcolato partendo dalla pena-base della più grave delle pene concorrenti; nel caso di reato continuato si deve prescindere dall'aumento per la continuazione e tener conto invece degli aumenti derivanti da aggravanti (inclusa la recidiva), salvo che ricorra una specifica causa che escluda l'applicazione del limite (es. commissione di reati successivi all'esecuzione delle pene precedenti), la quale va però adeguatamente motivata.

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'intervento del giudice dell'esecuzione e i rapporti con il pubblico ministero in materia di calcolo delle pene; nel contesto specifico la censura riguardava l'omessa richiesta al pubblico ministero di ricalcolare i cumuli secondo criteri parziali, rimessa al nuovo esame del giudice di merito in caso di necessità.

  • Sez. 2, n. 733 del 04/03/1969 (Soliman)

    ai sensi e per gli effetti dell'art.78 cod. pen., per stabilire quale sia la più grave delle pene concorrenti nel caso di reato continuato bisogna prescindere dall'aumento per la continuazione, ma si deve tener conto dell'aumento di pena relativo alle aggravanti, compresa la recidiva

    Giurisprudenza richiamata per confermare che, nel reato continuato, la "più grave" pena va individuata sulla base della pena-base e delle aggravanti, escludendo l'aumento specifico per la continuazione.

Massime di principio

  • Il calcolo del limite di cui all'art. 78 cod. pen. per il cumulo deve partire dalla pena-base della più grave delle pene concorrenti; nel caso di reato continuato occorre escludere l'aumento per la continuazione e considerare le aggravanti.
  • Il giudice dell'esecuzione che nega l'applicazione del limite previsto dall'art. 78 deve motivare concretamente: indicare quali reati siano stati commessi successivamente all'inizio dell'esecuzione delle precedenti pene, quali siano le precedenti sentenze e le date di inizio esecuzione, in modo da chiarire l'eventuale ostatività al limite.
  • Se la difesa propone il ricalcolo e la richiesta al pubblico ministero viene rifiutata per mancata chiarezza del criterio di calcolo, il difensore deve presentare il calcolo dettagliato (criterio, base, eventuali aumenti e riduzioni) per consentire una valutazione precisa da parte del PM e del giudice dell'esecuzione.
  • In presenza di carenze motivazionali del giudice dell'esecuzione la Corte di Cassazione annullerà e rinvierà per un nuovo esame; dunque è essenziale che il giudice affronti e documenti le ragioni che ostano all'applicazione del limite di cui all'art. 78.
  • Quando vi sia incertezza sul "lordo" vs "residuo" (presofferto), occorre chiarire esplicitamente se la richiesta riguarda il calcolo sulla pena principale "al lordo" o sulle pene residue "al netto" del presofferto, poiché ciò incide sulla applicabilità e sul risultato del limite del quintuplo.

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