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Provvedimento

Provvedimento del 31/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate disciplina chi deve comunicare, quali dati trasmettere, con quali modalità e in quali termini, per le vendite a distanza facilitate tramite interfacce elettroniche. Definisce inoltre responsabilità, conservazione documentale, sicurezza e trattamento dei dati, con una prima applicazione fissata al 31 ottobre 2019 e una disciplina transitoria per il periodo 13 febbraio 2019-30 aprile 2019.

Modalità e termini di trasmissione dei dati sulle vendite a distanza facilitate da interfacce elettroniche

Modalità e termini di trasmissione dei dati sulle vendite a distanza tramite interfaccia elettronica

Il provvedimento stabilisce le regole operative per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle vendite a distanza di beni facilitate mediante interfacce elettroniche. La disciplina attua l’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e coordina anche la previgente normativa dell’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

Definizioni rilevanti

Ai fini del provvedimento, per fornitore si intende la persona fisica o l’ente, residente o non residente in Italia, che, nell’esercizio di impresa, arte o professione, effettua vendite a distanza. L’interfaccia elettronica comprende marketplace, piattaforme digitali, portali o strumenti analoghi, residenti o non residenti nel territorio dello Stato.

Il termine "facilita" indica l’uso dell’interfaccia elettronica che consente il contatto tra acquirente e fornitore fino a determinare una cessione di beni tramite tale interfaccia. La facilitazione ricorre anche quando l’interfaccia interviene direttamente o indirettamente nella definizione delle condizioni generali della cessione, nella riscossione del pagamento o nell’ordinazione/consegna dei beni.

Non si considera invece che l’operatore faciliti la vendita quando svolge solo una delle seguenti attività:

  • trattamento dei pagamenti;
  • catalogazione o pubblicità dei beni;
  • reindirizzamento o trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche, senza ulteriori interventi nella cessione.

Le vendite di beni a distanza comprendono:

  • le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore da uno Stato membro UE diverso da quello di arrivo, cioè le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore da territori terzi o Paesi terzi verso l’acquirente, cioè le vendite a distanza di beni importati.

I soggetti passivi sono i soggetti residenti e non residenti che facilitano tali vendite tramite l’interfaccia elettronica. Sono inoltre richiamati i servizi telematici Entratel e Fisconline, utilizzati per l’invio dei dati.

Ambito applicativo

Le disposizioni disciplinano i termini e le modalità con cui i soggetti passivi assolvono gli obblighi di comunicazione dei dati previsti dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e dall’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge n. 135 del 2018.

Dati da trasmettere e soggetti obbligati

I soggetti passivi devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per ciascun trimestre dell’anno solare, i dati relativi a ciascun fornitore che abbia effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento.

I dati richiesti sono:

  • denominazione o dati anagrafici completi del fornitore, inclusi residenza o domicilio, identificativo univoco usato per le vendite facilitate, codice fiscale ove esistente e indirizzo di posta elettronica;
  • numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, ammontare totale dei prezzi di vendita oppure prezzo medio di vendita, espressi in euro.

Modalità di trasmissione

La trasmissione avviene tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento. Per l’invio devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

È prevista la possibilità di avvalersi degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Soggetti non residenti

I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, adempiono agli obblighi di trasmissione dei dati mediante identificazione diretta ai sensi dell’articolo 35-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, oppure tramite rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del medesimo d.P.R.

Termini di trasmissione

La comunicazione trimestrale deve essere inviata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire dal trimestre di entrata in vigore dell’articolo 13 del decreto-legge n. 34 del 2019.

In prima applicazione:

  • la prima trasmissione va effettuata entro il 31 ottobre 2019;
  • entro la stessa data devono essere inviati anche i dati previsti dall’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge n. 135 del 2018, relativi al periodo 13 febbraio 2019 - 30 aprile 2019;
  • i dati relativi all’ultimo trimestre del 2020 devono essere trasmessi entro il 31 gennaio 2021.

Responsabilità in caso di omessa o incompleta trasmissione

Se i dati non sono trasmessi o sono trasmessi in modo incompleto, i soggetti passivi sono considerati debitori d’imposta per le vendite a distanza cui i dati si riferiscono.

Tale responsabilità viene meno:

  • in caso di mancata trasmissione, se il soggetto passivo dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore;
  • in caso di trasmissione incompleta, se il soggetto passivo dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

Ricevuta, scarto e perfezionamento dell’invio

La trasmissione si considera effettuata quando è completata la ricezione del file e l’elaborazione ha esito positivo, con rilascio di una ricevuta contenente:

  • il codice di autenticazione per Entratel;
  • il codice di riscontro per Fisconline.

Il file può essere scartato in base ai controlli previsti dalle specifiche tecniche; in tal caso i dati si considerano non trasmessi.

Rettifica delle comunicazioni

In caso di omissioni o errori, il soggetto passivo può inviare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedente. La nuova trasmissione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a quello dell’invio originario e deve indicare il trimestre di riferimento.

Conservazione della documentazione

I soggetti passivi devono conservare la documentazione relativa alle vendite a distanza e renderla disponibile, su richiesta degli organi dell’amministrazione finanziaria.

La documentazione deve essere conservata per 10 anni dall’anno in cui l’operazione è stata effettuata.

Sicurezza dei dati e trattamento

La sicurezza della trasmissione è garantita dal canale del sistema informativo dell’anagrafe tributaria, con misure di controllo degli accessi e cifratura del canale e dei dati. Anche gli archivi sono protetti mediante autorizzazione degli accessi, tracciamento e monitoraggio delle operazioni.

I dati acquisiti dall’Anagrafe Tributaria sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per controllare e monitorare il volume d’affari delle vendite a distanza di beni importati o intracomunitari effettuate mediante interfacce elettroniche, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. L’accesso ai dati è riservato agli operatori incaricati dei controlli, con tracciamento delle operazioni.

È rinviata a un successivo provvedimento la disciplina dell’utilizzo dei dati e delle informazioni acquisiti.

I dati sono conservati fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di invio della comunicazione.

Evoluzione delle specifiche tecniche

Eventuali modifiche delle specifiche tecniche allegate sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con preventiva comunicazione.

Motivazioni e contesto normativo

La motivazione richiama che il soggetto passivo che facilita, tramite interfaccia elettronica, vendite a distanza di beni importati o all’interno dell’Unione europea deve trasmettere, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati identificativi del fornitore, il numero delle unità vendute in Italia e, alternativamente, il totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio.

Si precisa inoltre che, se il soggetto passivo non trasmette o trasmette incompletamente i dati presenti sulla piattaforma, è considerato debitore d’imposta salvo prova che l’imposta sia stata assolta dal fornitore.

Per il regime transitorio, viene richiamato l’articolo 11-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, applicabile fino al 31 dicembre 2020, con particolare riferimento ai telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop importati o ceduti nell’Unione europea in specifiche condizioni e per valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
  • articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Pubblicazione e data

Il provvedimento è datato Roma, 31 luglio 2019, è firmato digitalmente dal Direttore dell’Agenzia, Antonino Maggiore, e prevede che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate valga come pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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