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Provvedimento

Provvedimento del 30/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate disciplina l’esercizio dell’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile Patent Box, la documentazione idonea da predisporre, i termini di consegna, le condizioni di efficacia e la rinuncia alle procedure in corso, con regole specifiche anche per micro, piccole e medie imprese.

Attuazione delle modifiche al Patent Box e disciplina della documentazione idonea

Attuazione delle modifiche al Patent Box e documentazione idonea

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, intervenendo sulla disciplina del Patent Box di cui all’articolo 1, commi 37-45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Definisce i soggetti ammessi, le modalità di esercizio dell’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile e il contenuto della documentazione idonea necessaria per beneficiare degli effetti premiali in sede di controllo.

Definizioni rilevanti

Il provvedimento chiarisce una serie di nozioni operative utili all’applicazione della disciplina, tra cui:

  • il primo decreto Patent Box, individuato nel decreto interministeriale 30 luglio 2015;
  • il decreto Patent Box, individuato nel decreto interministeriale 28 novembre 2017;
  • la procedura di Patent Box, intesa come procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali;
  • la disciplina Patent Box, cioè l’insieme della normativa e della prassi di riferimento;
  • l’agevolazione Patent Box, ossia il beneficio fiscale collegato al regime opzionale;
  • il reddito agevolabile e la quota di reddito esclusa;
  • l’IP e l’IP agevolabile;
  • il nexus ratio, quale rapporto tra costi di ricerca e sviluppo agevolabili e costi complessivi;
  • i soggetti beneficiari, i contribuenti, l’autoliquidazione e l’Ufficio competente;
  • le microimprese, piccole e medie imprese;
  • le imprese associate;
  • le Linee guida OCSE 2017 sui prezzi di trasferimento;
  • i metodi CUP e RPSM;
  • le tecniche valutative di prassi finanziaria;
  • la documentazione idonea, costituita dalla documentazione prevista dal provvedimento, se rispettosa delle condizioni indicate;
  • il decreto Crescita, cioè il decreto-legge n. 34/2019 convertito dalla legge n. 58/2019.

Esercizio dell’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile

Possono esercitare l’opzione i soggetti beneficiari del Patent Box, inclusi coloro che abbiano già concluso un accordo nell’ambito della procedura di Patent Box, in alternativa al rinnovo dello stesso. Possono inoltre esercitarla, secondo le regole specifiche del punto 7, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto Crescita abbiano una procedura di Patent Box in corso.

L’opzione:

  • è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta cui si riferisce l’agevolazione;
  • ha durata annuale;
  • è irrevocabile;
  • è rinnovabile.

In caso di esercizio dell’opzione, la variazione in diminuzione riferita alla quota di reddito escluso va ripartita in tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e in quella IRAP del periodo di esercizio dell’opzione e dei due periodi d’imposta successivi.

Contenuto della documentazione idonea: Sezione A

La documentazione idonea è articolata in due sezioni, A e B. La Sezione A raccoglie le informazioni generali riferite al periodo d’imposta agevolato e riguarda:

  • la struttura partecipativa dell’impresa, anche con riferimento alle imprese associate e agli eventi straordinari;
  • le operazioni con imprese associate;
  • il modello organizzativo dell’impresa;
  • le caratteristiche del mercato di riferimento e i principali fattori di competitività;
  • la descrizione della catena del valore;
  • funzioni, rischi e beni dell’impresa, con indicazione delle modalità di utilizzo degli IP agevolabili;
  • l’elenco dei beni immateriali, inclusi quelli non agevolabili, con evidenza degli IP agevolati, del vincolo di complementarietà e del titolo di disponibilità;
  • le attività di ricerca e sviluppo, con separata evidenza di quelle direttamente collegate agli IP agevolati;
  • le plusvalenze da cessione di IP agevolabili, con prova della cessione e del reinvestimento di almeno il 90% del corrispettivo in R&S nei casi previsti;
  • le somme ottenute a titolo di risarcimento o restituzione dell’utile ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto Patent Box.

Contenuto della documentazione idonea: Sezione B

La Sezione B riguarda la determinazione del reddito agevolabile e deve contenere informazioni di sintesi e analitiche sul metodo adottato.

In particolare, devono essere riportate:

  • una scheda di sintesi della determinazione del reddito agevolabile, con evidenza della quota di reddito agevolabile riferita al periodo d’imposta, dell’esito dell’applicazione del nexus ratio e del metodo o dei metodi utilizzati;
  • le eventuali valutazioni riferibili agli IP oggetto di agevolazione, soprattutto in presenza di operazioni di cui alla Sezione A, punto i).

Il documento deve poi illustrare il metodo adottato, tra quelli previsti dalla disciplina e coerenti con le Linee guida OCSE, con indicazione delle ragioni della scelta.

Metodo CUP

Se viene adottato il metodo CUP, la documentazione deve includere:

  • l’indicazione analitica dei canoni derivanti dalla concessione in uso degli IP agevolati;
  • l’individuazione dei ricavi riconducibili agli IP agevolati e la loro riconciliazione con bilancio di verifica, bilancio d’esercizio e, se presente, contabilità analitica;
  • la determinazione del tasso di royalty a valore di mercato, con descrizione del processo di comparabilità e della documentazione di supporto;
  • l’individuazione dei costi di ricerca e sviluppo diretti e indiretti, con criteri di allocazione e riconciliazione contabile;
  • l’individuazione di proventi/oneri finanziari riferibili agli IP agevolati;
  • l’individuazione delle variazioni fiscali riferibili agli IP agevolati e la loro riconciliazione con la dichiarazione;
  • il prospetto consuntivo di calcolo del reddito agevolabile.

Metodo RPSM

Se viene adottato il metodo RPSM, la documentazione deve includere:

  • prospetti di conto economico segregati per funzioni aziendali, con evidenza delle basi di costo o ricavo e delle chiavi di allocazione;
  • le analisi di benchmark per la remunerazione delle funzioni routinarie, con indicazione di banca dati, criteri di estrazione, data di rilascio, analisi quantitativa e qualitativa e motivazione del posizionamento prescelto;
  • il prospetto di calcolo del reddito agevolabile, con indicazione dell’extraprofitto residuo attribuibile agli IP non agevolabili e a quelli agevolati, tenendo conto di proventi/oneri finanziari e variazioni fiscali.

L’analisi di benchmark ha validità quinquennale, salvo variazioni delle condizioni di fatto o di diritto assunte a base dell’analisi.

Altri metodi

Se il contribuente utilizza un metodo diverso da CUP e RPSM, anche per la quantificazione delle marginalità delle attività routinarie, deve predisporre un prospetto che evidenzi:

  • il calcolo effettuato;
  • i criteri adottati;
  • le assunzioni poste a base;
  • l’incidenza di eventuali proventi/oneri finanziari e variazioni fiscali;
  • le ragioni per cui CUP e RPSM sono stati ritenuti meno appropriati o non praticabili.

Richiami a documentazione già esistente

Qualora alcune informazioni richieste siano già contenute nella documentazione predisposta per gli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento o nella documentazione esibita nell’ambito della procedura di Patent Box, il contribuente può limitarsi a un mero richiamo alla documentazione già in suo possesso.

Regole semplificate per microimprese, piccole e medie imprese

Per le microimprese, piccole e medie imprese sono previste alcune semplificazioni:

  • in caso di utilizzo diretto e del metodo Residual Profit Split, possono utilizzare analisi di benchmark di settore basate sui codici ATECO 2007 messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate su richiesta;
  • la richiesta va inviata all’Ufficio Accordi preventivi della Direzione Centrale Grandi Contribuenti via e-mail all’indirizzo dc.gc.accordi@agenziaentrate.it oppure via PEC all’indirizzo dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it;
  • resta ferma la possibilità di svolgere proprie analisi;
  • le Sezioni A e B possono essere predisposte in forma semplificata, purché con informazioni equipollenti e coerenti con le dimensioni dell’impresa.

Comunicazione del possesso della documentazione

Il contribuente che detiene la documentazione idonea deve comunicarne il possesso nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale beneficia dell’agevolazione Patent Box.

In mancanza di tale comunicazione, il contribuente non può avvalersi della disapplicazione della sanzione prevista dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Termini di consegna e integrazione della documentazione

La documentazione deve essere consegnata all’Amministrazione finanziaria entro 20 giorni dalla richiesta.

Se nel corso del controllo emergono esigenze di informazioni supplementari o integrative, queste devono essere fornite:

  • entro 7 giorni dalla richiesta;
  • oppure entro un termine più ampio, se giustificato dalla complessità delle operazioni, purché compatibile con i tempi del controllo.

Decorso tale termine, l’Agenzia delle entrate non è vincolata alla disapplicazione della sanzione prevista dal d.lgs. n. 471/1997.

Il contribuente può comunque predisporre ulteriore documentazione utile a dimostrare la corretta determinazione della quota di reddito esclusa, con particolare riguardo al nexus ratio e alla tracciatura contabile dei costi di ricerca e sviluppo.

Forma, validità ed efficacia della documentazione

La documentazione deve rispettare regole formali precise:

  • deve essere redatta in lingua italiana, salvo che i dati riferiti a operazioni con imprese associate estere o controparti terze estere, che possono essere in inglese;
  • deve essere firmata dal legale rappresentante o da un delegato mediante firma elettronica con marca temporale, da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • va predisposta per ciascun periodo d’imposta per il quale è esercitata l’opzione;
  • produce effetti solo per il periodo d’imposta cui si riferisce;
  • va conservata fino allo scadere del termine di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43 del d.P.R. n. 600/1973.

Conseguenze della mancata o non corretta documentazione

Sono previste conseguenze rilevanti in caso di irregolarità:

  • la totale assenza di documentazione comporta il recupero integrale dell’agevolazione, con interessi e sanzioni;
  • l’assenza della firma elettronica con marca temporale o la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite comportano il recupero integrale dell’agevolazione, con interessi e sanzioni;
  • anche se la documentazione rispetta i singoli contenuti richiesti, l’Agenzia non è vincolata alla disapplicazione della sanzione se l’insieme delle informazioni non è chiaro, completo e conforme;
  • omissioni o inesattezze parziali che non pregiudicano l’analisi dei controlli non impediscono la disapplicazione della sanzione;
  • se la documentazione è consegnata in sede di accesso, ispezione o verifica, il giudizio sulla idoneità spetta agli organi di controllo e, in caso negativo, deve essere motivato;
  • resta comunque fermo il potere dell’Ufficio competente di valutarne criticamente gli esiti ai fini sanzionatori;
  • l’Amministrazione finanziaria non può utilizzare le informazioni contenute nella documentazione per scopi diversi da quelli istituzionali di controllo.

Rinuncia alla procedura Patent Box in corso

I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto Crescita abbiano una procedura di Patent Box in corso possono optare per la determinazione diretta del reddito agevolabile, previa comunicazione all’Ufficio presso il quale la procedura è pendente.

La rinuncia:

  • va trasmessa via PEC o raccomandata A/R;
  • deve essere espressa con riferimento all’istanza originaria;
  • è irrevocabile;
  • comporta la volontà di non proseguire la procedura.

Il contribuente deve inoltre predisporre la documentazione prevista dal provvedimento per i periodi d’imposta interessati dalla procedura e ripartire la somma delle variazioni in diminuzione in tre quote annuali di pari importo, da indicare nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP del periodo in cui viene esercitata l’opzione e dei due periodi successivi.

Comunicazione per esercizi antecedenti all’entrata in vigore del decreto Crescita

Per gli esercizi anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Crescita, il contribuente che abbia già determinato autonomamente e indicato in dichiarazione il reddito agevolabile ai sensi del primo decreto Patent Box e del decreto Patent Box deve comunicare il possesso della documentazione prevista:

  • tramite PEC o raccomandata A/R;
  • all’Ufficio competente in base al domicilio fiscale;
  • prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo sul regime agevolativo.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 110, comma 7;
  • decreto interministeriale 30 luglio 2015;
  • decreto interministeriale 28 novembre 2017;
  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 1, comma 2.

La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate vale come pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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