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Provvedimento

Provvedimento del 31/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina come le imprese localizzate nella zona franca urbana di Genova, istituita dopo il crollo del ponte Morandi, possono fruire delle agevolazioni fiscali e contributive. La fruizione avviene tramite riduzione dei versamenti con modello F24 telematico, con controlli automatici dell’Agenzia delle entrate sul limite del beneficio residuo e scarto dei modelli non conformi.

Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni per le imprese della ZFU di Genova

Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni per la ZFU di Genova

Il provvedimento definisce le modalità operative per utilizzare le agevolazioni riconosciute alle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, noto come ponte Morandi. Lo scopo principale è regolare la fruizione del beneficio tramite modello F24 e assicurare che l’utilizzo avvenga nei limiti dell’importo concesso.

Ambito delle agevolazioni

Le agevolazioni richiamate sono quelle previste dall’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modificazioni. Il documento precisa che le imprese interessate sono quelle localizzate nella zona franca urbana comprendente il territorio della Città metropolitana di Genova colpita dall’evento del 14 agosto 2018.

Nella parte motivazionale viene inoltre ricordato che tali imprese beneficiano di esenzioni da:

  • imposte sui redditi;
  • IRAP;
  • IMU;
  • contributi previdenziali e assistenziali.

Le esenzioni operano per i periodi d’imposta 2018 e 2019, secondo le condizioni previste dalla normativa richiamata. È inoltre previsto che le medesime esenzioni spettino alle imprese che avviano l’attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività.

Modalità di fruizione tramite modello F24

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con le modalità dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello di pagamento F24.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. In caso contrario, l’operazione di versamento è scartata.

Il provvedimento rinvia a una separata risoluzione per:

  • l’istituzione del codice da indicare nel modello F24;
  • le istruzioni di compilazione del modello.

Controlli dell’Agenzia delle entrate e scarto dei modelli

Per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati sulla base dei dati comunicati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto ministeriale 10 aprile 2013.

Il modello F24 è scartato nei seguenti casi:

  • l’importo dell’agevolazione utilizzata supera l’ammontare del beneficio residuo;
  • il contribuente non risulta incluso nell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni.

Lo scarto viene comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello mediante apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il provvedimento precisa inoltre che, se l’agevolazione utilizzata supera il beneficio residuo, i pagamenti contenuti nel modello scartato si considerano non effettuati.

Variazioni dei dati e decorrenza dei nuovi invii

In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse o dell’importo dell’agevolazione concessa, il modello F24 può essere presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione delle variazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia delle entrate.

Presupposti normativi richiamati

Il provvedimento si colloca nell’ambito di una disciplina più ampia sulle Zone Franche Urbane e richiama, in particolare:

  • l’articolo 1, commi da 340 a 341-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • l’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativo al finanziamento delle agevolazioni per le Zone Urbane ricadenti nell’Obiettivo Convergenza;
  • il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, che disciplina condizioni, limiti, modalità e termini delle agevolazioni;
  • l’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che istituisce la zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall’evento del ponte Morandi.

Il decreto ministeriale del 10 aprile 2013 è richiamato per due profili essenziali:

  • la comunicazione telematica da parte del Ministero all’Agenzia delle entrate dei dati identificativi dei beneficiari, del codice fiscale, dell’importo dell’agevolazione concessa e delle eventuali revoche;
  • l’utilizzo del modello F24 telematico per la fruizione delle agevolazioni, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

Finalità del controllo sull’importo fruibile

La motivazione del provvedimento chiarisce che la disciplina è stata adottata anche per garantire che la compensazione avvenga nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal Ministero dello sviluppo economico. L’Agenzia delle entrate verifica quindi, per ogni F24 ricevuto, che l’importo utilizzato non superi il beneficio complessivamente concesso a ciascuna impresa, al netto di quanto già fruito con precedenti modelli F24.

Pubblicazione e riferimenti finali

Il provvedimento richiama infine le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia e dispone che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tenga luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il documento è datato Roma, 31 luglio 2019.

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