Provvedimento del 01/08/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento modifica il bando del 21 gennaio 2019 eliminando la prova preselettiva, ammettendo alla prova scritta tutti i candidati che hanno presentato domanda regolare e rinviando alla fase successiva la documentazione per la valutazione dei titoli entro 15 giorni dalla prova scritta.
Rettifica del bando di concorso per 150 dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia delle entrate
Rettifica del bando di concorso per 150 dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia delle entrate
Il documento rettifica il bando di concorso pubblico per il reclutamento di 150 dirigenti di seconda fascia da destinare prioritariamente alla direzione di uffici operativi dell’Agenzia delle entrate. La modifica riguarda in particolare l’eliminazione della prova preselettiva e la disciplina di raccordo per l’accesso alla prova scritta e alla valutazione dei titoli.
Contenuto della rettifica
Il provvedimento dispone che:
- è abrogato l’art. 6 del bando, relativo alla prova preselettiva;
- ogni riferimento alla eventuale prova preselettiva contenuto in altre parti del bando deve intendersi eliminato;
- sono ammessi alla prova scritta tutti i candidati che abbiano presentato regolare domanda nel termine previsto dall’art. 3, comma 5, del bando, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione;
- entro 15 giorni dalla data della prova scritta i candidati devono far pervenire la documentazione indicata dall’art. 7 del bando ai fini della valutazione dei titoli;
- le parti del bando incompatibili con tali previsioni si intendono abrogate.
Motivazioni della modifica
La rettifica è motivata dalla pendenza di ricorsi davanti all’autorità giudiziaria contro il bando, in particolare contro l’art. 6 che prevedeva la prova preselettiva e, al comma 2, l’esonero per alcune categorie di candidati interni all’Agenzia.
Il documento richiama inoltre che tale esonero riproduce l’art. 1, comma 93, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto al quale il T.A.R. per il Lazio, con ordinanza n. 7067 del 3 giugno 2019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., ritenendo che l’esonero dalla preselezione attribuisse un vantaggio competitivo ingiustificato ad alcuni candidati interni.
Esigenze organizzative e finalità della scelta
L’Agenzia evidenzia la grave carenza di personale dirigenziale, destinata ad aggravarsi nel biennio successivo per i pensionamenti, e la conseguente necessità di portare a termine rapidamente la procedura concorsuale.
Alla luce:
- del numero complessivo delle domande pervenute;
- del numero dei candidati che presumibilmente accederebbero alla prova scritta dopo la preselezione;
- del fatto che la prova preselettiva è prevista come facoltà e non come obbligo dalle norme richiamate,
l’Agenzia ha riesaminato la propria posizione e ha ritenuto opportuno espungere l’art. 6 per ridurre il rischio di interruzione della procedura.
Principi applicati e disciplina di raccordo
L’eliminazione della preselezione viene considerata coerente con il principio del favor partecipationis, senza ampliare la platea potenziale dei partecipanti, poiché tutti i candidati che hanno presentato domanda regolare sono ammessi alla prova scritta.
Il provvedimento si limita quindi a modificare il bando originario, eliminando l’art. 6 e introducendo le regole necessarie per coordinare la procedura concorsuale con la nuova impostazione.
Riferimenti normativi richiamati
Il documento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, art. 2 e art. 12;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 71, comma 3, lettera d);
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 28, comma 1;
- decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;
- decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;
- legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 93, lettera e);
- decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Data e sottoscrizione
Il provvedimento è datato Roma, 1° agosto 2019, ed è firmato digitalmente da Antonino Maggiore.
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