Provvedimento del 01/08/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento elimina la prova preselettiva dal bando di concorso per dieci dirigenti di seconda fascia e ammette alla prova scritta tutti i candidati che hanno presentato domanda regolare nei termini, con successivo obbligo di invio della documentazione per la valutazione dei titoli entro 15 giorni dalla prova scritta.
Rettifica del bando di concorso per 10 dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia delle Entrate
Rettifica del bando di concorso per dieci dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia delle Entrate
Il documento dispone la rettifica del bando di concorso pubblico per il reclutamento di dieci (10) dirigenti di seconda fascia, destinati in via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad attività operative di gestione dei servizi catastali di competenza dell’Agenzia delle Entrate, richiamando il provvedimento n. 15519 del 21 gennaio 2019. La modifica interviene in particolare sulla previsione della prova preselettiva e ridefinisce l’accesso alla prova scritta.
Contenuto della rettifica
Il provvedimento stabilisce che:
- l’art. 6 del bando, che prevedeva la prova preselettiva, è abrogato;
- ogni altro riferimento alla eventuale prova preselettiva contenuto nel bando si intende eliminato;
- tutti i candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione nel termine previsto dall’art. 3, comma 5, del bando sono ammessi alla prova scritta di cui all’art. 9, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione;
- entro 15 giorni dalla data della prova scritta i candidati devono far pervenire la documentazione indicata dall’art. 7 del bando ai fini della valutazione dei titoli;
- le parti del bando incompatibili con tali previsioni devono intendersi abrogate.
Motivazioni della modifica
La rettifica viene motivata dalla pendenza di ricorsi davanti all’Autorità giudiziaria contro il bando di concorso per 150 dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia delle Entrate, richiamato come precedente correlato, e in particolare contro l’art. 6 relativo alla prova preselettiva e all’esonero previsto per alcune categorie di candidati interni all’Agenzia.
Il documento rileva che tale esonero riproduce una disposizione dell’art. 1, comma 93, lett. e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla quale il T.A.R. Lazio, con ordinanza n. 7067 del 3 giugno 2019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale per asserita violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, ritenendo che l’esonero possa attribuire un vantaggio competitivo ingiustificato ad alcuni candidati interni.
Esigenze organizzative e scelta dell’Agenzia
Il provvedimento sottolinea la rilevante carenza di personale dirigenziale presso l’Agenzia delle Entrate e il fatto che una parte significativa di tale personale è prossima al collocamento a riposo nel biennio successivo. Da ciò discende l’esigenza di salvaguardare la procedura concorsuale e di portarla a termine nel più breve tempo possibile.
Alla luce della pendenza dei ricorsi e della questione di legittimità costituzionale della norma di riferimento, l’Agenzia valuta opportuno eliminare gli elementi oggetto di impugnazione che non siano ritenuti indispensabili per la conclusione della procedura, così da ridurre il rischio di interruzione del concorso.
Valutazione sul favor partecipationis
Il provvedimento evidenzia che, considerato il numero complessivo delle domande pervenute e il numero dei partecipanti che presumibilmente avrebbero potuto accedere alla prova scritta dopo una preselezione, nonché il carattere facoltativo della prova preselettiva ai sensi dell’art. 1, comma 93, lett. e), della legge n. 205/2017 e dell’art. 19 del D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, l’Agenzia ha riesaminato la propria posizione.
L’espunzione dell’art. 6 viene ritenuta coerente con il principio del favor partecipationis, senza ampliare la platea potenziale dei partecipanti, e viene quindi approvata l’ammissione alla prova scritta di tutti i candidati che hanno presentato regolare domanda.
Riferimenti normativi richiamati
Il documento richiama, tra gli altri:
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- lo Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, art. 2 e art. 12;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 71, comma 3, lett. d);
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 28, comma 1;
- il D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 93, lett. e);
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Dati finali del provvedimento
Il provvedimento è datato Roma, 1° agosto 2019, ed è sottoscritto digitalmente da Antonino Maggiore.
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