Provvedimento del 31/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina come esercitare l’opzione per lo sconto sul corrispettivo in luogo delle detrazioni per interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, nonché la cessione dei crediti relativi a sismabonus acquisti e ad alcuni interventi ex art. 16-bis TUIR. Definisce termini, contenuti e canali di comunicazione all’Agenzia, modalità di utilizzo e ulteriore cessione del credito, controlli e regole transitorie.
Modalità attuative per sconto in fattura e cessione crediti per ecobonus, sismabonus e sismabonus acquisti
Modalità attuative per sconto in fattura e cessione dei crediti edilizi
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate definisce le modalità operative per l’applicazione dell’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Esso disciplina sia l’opzione per ottenere uno sconto sul corrispettivo in luogo della detrazione, sia la cessione dei crediti corrispondenti a specifiche detrazioni edilizie.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda:
- le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013;
- le detrazioni per interventi di riduzione del rischio sismico di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013;
- la cessione del credito relativo alla detrazione per l’acquisto di unità immobiliari antisismiche, ex articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013, c.d. sismabonus acquisti;
- la cessione del credito relativo agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ossia opere finalizzate al risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati su fonti rinnovabili.
Opzione per lo sconto sul corrispettivo
I soggetti aventi diritto alle detrazioni per ecobonus e sismabonus possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo di pari importo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che esegue gli interventi.
L’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate a pena di inefficacia entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
La comunicazione è effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione tramite le funzionalità dell’area riservata del sito dell’Agenzia e deve contenere, a pena di inammissibilità:
- denominazione e codice fiscale del beneficiario;
- tipologia di intervento;
- importo complessivo della spesa sostenuta;
- anno di sostenimento della spesa;
- importo complessivo del contributo richiesto, pari alla detrazione spettante;
- dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
- denominazione e codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
- data di esercizio dell’opzione;
- assenso del fornitore e conferma del riconoscimento dello sconto.
In alternativa, la comunicazione può essere presentata tramite gli uffici dell’Agenzia delle entrate utilizzando il modulo allegato, anche via PEC, con sottoscrizione del soggetto che ha esercitato l’opzione e copia del documento d’identità.
Per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013, il pagamento delle spese deve avvenire mediante bonifico bancario o postale con causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Determinazione del contributo e dello sconto
Il contributo e lo sconto sono pari alla detrazione spettante per gli interventi agevolati, secondo misura e condizioni previste dalla normativa di riferimento, in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta.
Ai fini del calcolo della detrazione:
- si considerano tutte le spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta;
- si includono anche gli importi non corrisposti al fornitore per effetto dello sconto praticato;
- in caso di pluralità di fornitori per il medesimo intervento, la detrazione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute verso ciascuno di essi.
Lo sconto:
- è pari al contributo riconosciuto;
- non riduce l’imponibile IVA;
- deve essere espressamente indicato in fattura come sconto praticato in applicazione dell’articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019.
Recupero del credito d’imposta da parte del fornitore
Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo come credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione dell’opzione.
Il credito è utilizzabile:
- in cinque quote annuali di pari importo;
- ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
- senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.
Per l’utilizzo del credito:
- il fornitore deve preventivamente confermare l’opzione del beneficiario e attestare l’effettuazione dello sconto tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia;
- il modello F24 deve essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, altrimenti il versamento è rifiutato.
Se il credito utilizzato in compensazione eccede l’ammontare disponibile, il modello F24 è scartato e la comunicazione di scarto è resa disponibile tramite ricevuta consultabile nei servizi telematici.
L’eventuale quota non utilizzata nell’anno può essere riportata agli anni successivi, ma non è rimborsabile.
Ulteriore cessione del credito da parte del fornitore
In alternativa alla compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi.
La disciplina prevede che:
- i cessionari non possano effettuare ulteriori cessioni;
- resti esclusa la cessione a banche e intermediari finanziari;
- resti esclusa la cessione alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.
La comunicazione della cessione è effettuata dal fornitore tramite le funzionalità dell’area riservata dell’Agenzia. Il cessionario, dopo l’accettazione della cessione, può utilizzare il credito in compensazione con modello F24 alle medesime condizioni del cedente.
Cessione dei crediti per sismabonus acquisti e per interventi ex art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR
Per il sismabonus acquisti, i beneficiari della detrazione possono cedere il credito:
- alle imprese che hanno effettuato gli interventi;
- ad altri soggetti privati;
- con facoltà di successiva cessione e con esclusione di ulteriori cessioni da parte dei successivi cessionari.
Per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, i beneficiari possono cedere il credito:
- in favore dei fornitori, anche indiretti, dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- con facoltà di successiva cessione ai propri fornitori di beni e servizi, senza ulteriori cessioni successive.
In entrambi i casi:
- è esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari;
- è esclusa la cessione alle amministrazioni pubbliche.
La cessione deve essere comunicata all’Agenzia entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, a pena di inefficacia, con le modalità già previste dal provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372.
Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, la comunicazione della cessione del credito per sismabonus acquisti va effettuata dal 16 ottobre 2019 al 30 novembre 2019; il credito è disponibile al cessionario dal 10 dicembre 2019.
I crediti ceduti sono utilizzabili dal cessionario:
- in cinque quote annuali di pari importo per i crediti di cui al punto 5.1;
- in dieci quote annuali di pari importo per i crediti di cui al punto 5.2;
- esclusivamente in compensazione;
- senza i limiti ordinari ai fini delle compensazioni.
Regole speciali per gli interventi sulle parti comuni degli edifici
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici:
- i dati della comunicazione dell’opzione per lo sconto sono trasmessi con le modalità previste dai provvedimenti del 28 agosto 2017, prot. 165110, e dell’8 giugno 2017, prot. 108572;
- la comunicazione è quindi effettuata secondo il flusso informativo utilizzato per la dichiarazione dei redditi precompilata, tramite l’amministratore di condominio.
Anche la cessione dei crediti relativi agli interventi sulle parti comuni è comunicata entro il 28 febbraio dell’anno successivo, secondo le modalità del provvedimento del 28 agosto 2017.
Controlli e recuperi
Il provvedimento prevede due ipotesi di recupero:
- se viene accertata la mancanza, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni, l’importo corrispondente è recuperato nei confronti dei soggetti aventi diritto, con interessi e sanzioni;
- se viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta da parte del fornitore o del cessionario, l’importo è recuperato nei loro confronti, con interessi e sanzioni.
Disposizioni transitorie e coordinamento
Il modulo allegato al provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372, è sostituito dal nuovo modulo allegato al presente provvedimento.
Le comunicazioni dell’opzione e della cessione di cui ai punti 1.2 e 5.3 si effettuano a decorrere dal 16 ottobre 2019.
Il vecchio modulo del provvedimento del 18 aprile 2019 può comunque essere utilizzato, per le finalità originarie, fino al 31 dicembre 2019.
Quadro motivazionale e rinvii normativi
Nella parte motivazionale si chiarisce che il decreto-legge n. 34 del 2019 ha introdotto la possibilità di sconto in fattura per gli incentivi di efficienza energetica e rischio sismico, con rimborso al fornitore tramite credito d’imposta in cinque quote annuali.
Il provvedimento richiama inoltre, per coordinamento e uniformità applicativa, i precedenti provvedimenti dell’Agenzia del 28 agosto 2017, prot. 165110, dell’8 giugno 2017, prot. 108572, e del 18 aprile 2019, prot. 100372.
Infine, si precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce quella nella Gazzetta Ufficiale.
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