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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37445/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione a due società fallite: 1) contestazione di distrazioni per complessivi Euro 376.945,96 in qualità di amministratore unico della Sorgente Inlavoro (2014-2015); 2) distrazioni per Euro 67.896,24 come consigliere delegato ad operare sui conti della S.G.L. (2012-2014). Il ricorrente ha dedotto violazioni di legge e vizio di motivazione per: (i) mancata considerazione di una sentenza assolutoria intervenuta in altro procedimento (Tribunale di Roma, 16/03/2021); (ii-iii) assenza di nesso di causalità tra le distrazioni e il dissesto/fallimento; (iv) mancanza dell'elemento soggettivo (dolo/consapevolezza) e natura meramente formale delle cariche ricoperte; (v) erronea valutazione dei precedenti e della recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio; (vi) mancata concessione di sanzioni sostitutive nonostante circostanze personali (cambiamento di vita, lavoro stabile, accudimento genitore anziano).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha confermato che l'assoluzione in altro procedimento non era determinante perché riguardava fatti diversi e procedimenti autonomi; ha richiamato l'orientamento secondo cui, per la bancarotta fraudolenta distrattiva, è sufficiente l'esistenza di atti di distrazione idonei a mettere concretamente in pericolo il patrimonio sociale, senza che sia necessario dimostrare che essi abbiano prodotto direttamente il fallimento. Ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione dei giudici di merito circa le ingiustificate ripetute distrazioni operate dal ricorrente (importi indicati), la sua conoscenza delle dinamiche societarie (ruoli precedenti, firma di manleva) e la sua partecipazione/condivisione del disegno criminoso. Ha inoltre confermato la legittimità delle valutazioni in ordine alle aggravanti e al rigetto della richiesta di sanzione sostitutiva, rimessa alla discrezionalità motivata del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 216 Legge fallimentare

    Riferimento alla disciplina della bancarotta; la Corte è intervenuta sul corretto inquadramento degli elementi del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e sulla non necessità che le distrazioni abbiano causato materialmente il fallimento, essendo sufficiente il depauperamento idoneo a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare il regime di utilizzabilità delle sentenze irrevocabili acquisite nel processo; la Cassazione ha osservato che un giudicato assolutorio in altro procedimento non vincola il giudice di merito se i fatti sono diversi.

  • art. 238 cod. proc. pen.

    Norma sul regime di utilizzabilità delle dichiarazioni rese in altro processo; la Corte ha distinto tra prova degli eventi storici accertati nel giudicato e utilizzabilità delle dichiarazioni ivi riportate.

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Richiamato in combinazione con art. 192 c.3 per i criteri interpretativi relativi a materiali processuali acquisiti da procedimenti diversi; utilizzato per motivare l'autonomia valutativa del giudice di merito tra procedimenti distinti.

  • art. 192 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiama regole interpretative sull'incidenza del giudicato e degli atti processuali di altri procedimenti; la Corte ne ha evidenziato l'applicabilità nel valutare l'incidenza di una sentenza assolutoria intervenuta altrove.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice nella valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti e la possibilità di motivare basandosi sugli elementi ritenuti decisivi.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle recidive e aggravanti personali; citata in relazione alla valutazione dei precedenti dell'imputato nel giudizio sulla pena e sulle sanzioni sostitutive.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; valutata in rapporto alle aggravanti e alla scelta del giudice di merito di non riconoscere la prevalenza delle attenuanti.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Citato in relazione alla disciplina sulle sanzioni alternative e sulle circostanze che possono giustificare una diversa modulazione della pena; la Corte ha ricordato la discrezionalità del giudice nell'applicazione delle misure sostitutive.

  • art. 53 legge 689/1981

    Richiamato nel contesto delle possibilità di applicazione di misure alternative e valutazione delle circostanze personali, citato dalla difesa ma valutato inadeguatamente provato dal giudice di merito.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alle procedure di esecuzione e alle misure alternative, citato dalla difesa nella richiesta di sanzioni sostitutive; la Corte ha confermato la discrezionalità valutativa del giudice.

  • art. 40 cod. pen.

    Richiamato in ordine ai doveri di vigilanza e responsabilità per chi ha ruoli societari: la Corte ha osservato che l'omissione di atti doverosi di vigilanza può integrare responsabilità penale dell'amministratore di diritto.

  • art. 2932 cod. civ.

    Richiamato per richiamare i doveri di vigilanza e controllo del consigliere di amministrazione anche nelle società di capitali, rilevanti ai fini della responsabilità penale per distrazioni connesse alla funzione ricoperta.

Massime di principio

  • Un giudicato assolutorio intervenuto in altro procedimento non è automaticamente vincolante se riguarda fatti diversi: il giudice può valutare autonomamente prove e contesti diversi.
  • Per la bancarotta fraudolenta distrattiva non è necessario provare che le distrazioni abbiano causato il fallimento: è sufficiente che gli atti abbiano depauperato o messo concretamente in pericolo il patrimonio societario.
  • La qualifica formale di "amministratore di diritto" o di "consigliere" non esclude responsabilità penale se emergono elementi che dimostrano conoscenza, gestione effettiva o partecipazione al disegno distrattivo (es. deleghe operative, prelievi ingiustificati, firme, atti documentali).
  • La delega ad operare sui conti e prelievi reiterati e ingiustificati costituiscono prova forte di partecipazione alle distrazioni societarie.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti e l'eventuale concessione di sanzioni sostitutive è rimessa alla discrezionalità motivata del giudice di merito; l'onere probatorio delle circostanze personali invocate grava sulla difesa.
  • In reati di natura «di pericolo» (come la bancarotta distrattiva) la prova si concentra sugli atti concreti di depauperamento più che sull'evento finale (fallimento) o sulla previsione dello stesso.

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