Sentenza del 05/04/2017 n. 8764 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento IRPEF e ILOR relativi agli anni 1994 e 1995. Gli accertamenti riguardavano redditi non dichiarati, attribuiti al contribuente in quanto socio della B. s.r.l., ritenuta dall'Amministrazione finanziaria coinvolta in attività evasive e in operazioni riconducibili a società fittizie o cartiere. Con il primo motivo è stato denunciato un vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza non avesse esaminato adeguatamente la natura di cartiera della C. s.r.l., l'inesistenza delle operazioni commerciali e il ruolo del contribuente quale amministratore di fatto. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, contestando l'assenza della prova dei presupposti per imputare al contribuente, per interposta persona, i redditi della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il momento di sintesi relativo al vizio di motivazione non indicava in modo chiaro e conforme all'art. 366-bis c.p.c. il fatto controverso né le ragioni dell'insufficienza motivazionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito di diritto era formulato come una contestazione di fatti e della valutazione della prova, anziché individuare uno specifico errore di interpretazione o applicazione della norma. Sono state confermate, quindi, la legittimità degli avvisi di accertamento e la debenza delle somme contestate. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 7.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena d'inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione
Il motivo di ricorso per cassazione relativo a omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve individuare chiaramente il fatto decisivo controverso e spiegare perché la motivazione del giudice sia inidonea. Una formulazione generica o meramente riepilogativa comporta l'inammissibilità.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3
La norma consente di imputare i redditi formalmente riferiti a un soggetto interposto al soggetto che ne è l'effettivo beneficiario, ma la sua applicazione presuppone l'accertamento di circostanze concrete, come l'interposizione fittizia e l'effettiva disponibilità del reddito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove: occorre indicare uno specifico errore di diritto o un vizio motivazionale formulato secondo i requisiti processuali applicabili.
- Un quesito di diritto non può risolversi nella domanda se il giudice abbia valutato correttamente le prove o se siano stati dimostrati determinati fatti; deve individuare la regola giuridica violata e quella che si ritiene corretta.
- In presenza di società ritenute fittizie o utilizzate come interposte, l'Amministrazione finanziaria può imputare i redditi al soggetto effettivamente beneficiario, purché siano provati gli elementi dell'interposizione e della disponibilità sostanziale dei redditi.
- La mancata osservanza dei requisiti formali di ammissibilità del ricorso per cassazione può impedire l'esame nel merito, anche quando il contribuente contesti circostanze potenzialmente rilevanti.
- Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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