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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1561

Regolamento (UE) 2019/1561 della Commissione, del 17 settembre 2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clormequat nei funghi coltivati (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina dei livelli massimi di residui di clormequat prevista dal regolamento (CE) n. 396/2005, con particolare attenzione ai funghi coltivati e ai funghi orecchioni. Alla luce dei dati di monitoraggio e del parere scientifico dell'EFSA, la Commissione fissa un LMR specifico per i funghi coltivati e modifica gli allegati II e III per adattare la tabella dei residui. Sono inoltre confermati o aggiornati diversi limiti per altri prodotti, nonché alcune previsioni provvisorie soggette a riesame entro il 13 aprile 2021.

Modifica i livelli massimi di residui di clormequat per i funghi coltivati e aggiorna gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della filiera alimentare e mangimistica interessati ai residui di clormequat nei prodotti di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con particolare rilievo per i funghi coltivati, i funghi orecchioni e altri prodotti elencati negli allegati II e III. L'intervento incide sul regime degli LMR applicabile nell'Unione europea e, in quanto regolamento UE, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è inoltre rilevante ai fini del SEE. Restano fermi i limiti e le note specifiche per i diversi prodotti, inclusi i casi di LMR provvisori e di riesame entro termini indicati.

Modifica dei livelli massimi di residui di clormequat nei funghi coltivati

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La modifica è adottata alla luce di dati di monitoraggio recenti e del parere scientifico dell'EFSA, con l'obiettivo di adeguare i limiti applicabili al clormequat, in particolare per i funghi coltivati e i funghi orecchioni.

Contesto e motivazione dell'intervento

La Commissione richiama che i LMR del clormequat erano già stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e successivamente modificati dal regolamento (UE) 2017/693. In quel contesto era stato introdotto un LMR provvisorio per i funghi coltivati pari a 0,9 mg/kg, sulla base di dati di monitoraggio che mostravano residui superiori al limite di determinazione in funghi non trattati, presumibilmente dovuti a contaminazione incrociata con paglia trattata con clormequat. Successivamente, coltivatori e Stati membri hanno trasmesso ulteriori dati, in particolare sui funghi orecchioni, confermando la presenza di residui più elevati rispetto al limite provvisorio.

Procedura seguita e base scientifica

La Germania ha presentato una domanda di modifica dell'LMR esistente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 396/2005 e ha trasmesso la relativa relazione di valutazione. L'EFSA ha esaminato domanda e relazione, valutando i rischi per i consumatori e, se pertinente, per gli animali, e ha pubblicato un parere scientifico. Secondo l'Autorità, la modifica richiesta è accettabile dal punto di vista della sicurezza alimentare, sulla base della valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei e delle informazioni tossicologiche più aggiornate. Né l'esposizione cronica né quella acuta indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Modifiche agli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III. In particolare:

  • nell'allegato II, la colonna relativa al clormequat è soppressa;
  • nell'allegato III, parte A, viene aggiunta la colonna relativa al clormequat, inteso come somma di clormequat e dei suoi sali espressa come cloruro di clormequat.

L'allegato contiene una tabella estesa di LMR per categorie di prodotti vegetali e animali. Per molti prodotti il limite coincide con il limite di determinazione analitica, indicato con "(*1)".

LMR specifici e valori rilevanti

Tra i valori espressamente richiamati nel testo dell'allegato si segnalano:

  • pere: LMR provvisorio di 0,07 mg/kg, con riesame subordinato a ulteriori dati di monitoraggio da presentare entro il 13 aprile 2021;
  • funghi coltivati: LMR di 0,9 mg/kg, con nota che richiama il fenomeno della contaminazione incrociata con paglia trattata con clormequat;
  • funghi orecchioni: LMR di 6 mg/kg, indicato nell'allegato con una nota specifica;
  • semi di colza: LMR di 7 mg/kg;
  • alcuni cereali e prodotti di origine animale presentano valori specifici, tra cui orzo 3 mg/kg, avena 15 mg/kg, segale 8 mg/kg, frumento 7 mg/kg, latte 0,5 mg/kg, uova 0,15 mg/kg e diverse frattaglie con limiti pari a 1,5 mg/kg.

Note di riesame e dati mancanti

Il regolamento prevede che alcuni LMR siano riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, con riferimento in particolare ai dati da presentare entro il 13 aprile 2021. Per le pere, la Commissione terrà conto delle informazioni trasmesse entro tale data oppure, in mancanza, della loro assenza. Analoga logica di riesame è richiamata per i funghi orecchioni e per i funghi coltivati. Nell'allegato è anche riportata una nota dell'EFSA relativa alla mancanza di alcune informazioni sul metabolismo delle colture; il riesame considererà tali informazioni se presentate entro il 13 aprile 2019, oppure la loro assenza.

Entrata in vigore e effetti giuridici

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come regola standard dell'Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005

L'articolo 1 dispone che gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 siano modificati secondo l'allegato del regolamento. Nell'allegato II la colonna relativa al clormequat è soppressa; nell'allegato III, parte A, è inserita una nuova colonna con i relativi LMR per i diversi gruppi di prodotti.

LMR per i funghi coltivati e funghi orecchioni

Per i funghi coltivati è fissato un LMR di 0,9 mg/kg nell'allegato III, con nota di riesame. Nel testo dell'allegato è inoltre previsto che ai funghi orecchioni si applichi un LMR di 6 mg/kg, motivato dai dati di monitoraggio che indicano contaminazione incrociata con paglia trattata con clormequat.

LMR provvisorio per le pere

Per le pere è previsto un LMR provvisorio di 0,07 mg/kg, giustificato dal fatto che i livelli di clormequat risultano in diminuzione ma ancora superiori al limite di determinazione a causa di impieghi precedenti. Il regolamento prevede un riesame dell'LMR alla luce di ulteriori dati di monitoraggio da presentare entro il 13 aprile 2021.

Parere EFSA e valutazione del rischio

La Commissione si fonda sulla domanda presentata dalla Germania ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 396/2005 e sul parere scientifico dell'EFSA. L'Autorità conclude che la modifica richiesta è accettabile per la sicurezza dei consumatori, sia per l'esposizione cronica sia per quella acuta, senza superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturamangimisanità pubblica

Testo integrale

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