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Ordinanza

Ordinanza n. 63/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della prova scritta (computer-baset) il cui risultato insufficiente non ha permesso alla parte ricorrente di essere ammesso alla prova orale per la classe di concorso B017 “LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE” e di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale quant’anche non riconosciuti lesivi dell’interesse del ricorrente;

Giustizia amministrativa202600108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esito insufficiente della prova scritta computer-based per la classe di concorso B017, con conseguente mancata ammissione alla prova orale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esito insufficiente della prova scritta computer-based relativa alla classe di concorso B017, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione emerge che la doglianza cautelare riguardava, in sostanza, l'inadeguatezza degli strumenti o degli ausili concessi in relazione alle condizioni mediche del candidato: l'Amministrazione aveva consentito soltanto un tempo supplementare per lo svolgimento della prova, mentre il ricorrente sosteneva implicitamente la necessità di ulteriori e differenti ausili. Il Ministero ha inoltre eccepito l'irricevibilità del ricorso per intervenuta decadenza; tale eccezione è stata riservata alla fase di merito. Il giudizio è stato ritenuto soggetto a integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, in applicazione della disciplina sui finanziamenti con fondi PNRR richiamata dal giudice.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Alla luce delle certificazioni mediche prodotte, non è stata ritenuta irragionevole la concessione del solo tempo supplementare per la prova; il ricorrente, inoltre, non aveva fornito ulteriori specificazioni sulle effettive limitazioni funzionali tali da rendere necessaria l'adozione di ausili ulteriori o diversi. L'eccezione di irricevibilità per decadenza non è stata decisa in sede cautelare ed è stata riservata alla delibazione del merito. Il TAR ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio mediante notifica diretta del ricorso alle amministrazioni necessarie entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e deposito della prova della notifica nei successivi dieci giorni, prevedendo l'improcedibilità in caso di mancato rispetto anche di uno solo dei termini. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il giudice ha respinto la sospensione per l'insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022

    Individua come parti necessarie del giudizio avente a oggetto finanziamenti con fondi PNRR la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR; la disposizione è stata applicata per ordinare l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sola produzione di certificazioni mediche non impone automaticamente la concessione di ausili ulteriori o diversi da quelli già accordati per lo svolgimento di una prova selettiva: occorre che siano indicate in modo specifico le limitazioni funzionali concrete e il nesso tra tali limitazioni e la necessità degli ausili richiesti.
  • La concessione di un tempo supplementare può essere ritenuta non irragionevole quando le certificazioni mediche prodotte non evidenzino, in modo sufficientemente specifico, la necessità di ulteriori strumenti o modalità di supporto per lo svolgimento della prova.
  • Quando il giudice rileva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di parti necessarie, può ordinare la notifica diretta del ricorso entro un termine perentorio e il successivo deposito della prova della notifica, prevedendo l'improcedibilità del ricorso per il mancato rispetto anche di uno solo dei termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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