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Ordinanza

Ordinanza n. 1311/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento di esclusione di Gilardoni (prima classificata), datato 12.1.2026 e comunicato in pari data, dalla gara aperta europea per l'appalto della fornitura, posa in opera e servizio di manutenzione di n. 20 linee di ritorno vaschette automatizzate ATRS (Automatic Tray Return System) per il controllo bagagli a mano (CIG B7EE2C41F4); - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, inclusi tutti gli atti del sub-procedimento di verifica di congruità dell'offerta e segnatamente: delle richieste del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ("RPA") del 3.11.2025, 19.11.2025, 5.12.2025, 17.12.2025 e 24.12.2025, nonché dei verbali a firma congiunta della Commissione di gara e del RPA (successivamente conosciuti in sede di accesso) del 13.10.2025, 17.11.2025, 18.11.2025, 27.11.2025, 15.12.2025, 23.12.2025 e 5.1.2026; - quale ulteriore atto consequenziale, dell'aggiudicazione alla Cassioli s.r.l., di cui non è nota la data ma di cui la ricorrente ha appreso notizia sulla piattaforma di gara in data 4.2.2026; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore concluso tra ADR e Cassioli s.r.l.; e per la condanna di ADR a riammettere in gara Gilardoni e ad aggiudicare l'appalto a favore di quest'ultima, con subentro della stessa nel contratto eventualmente stipulato, o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente laddove l'aggiudicazione e il subentro non risultino possibili.

Giustizia amministrativa202601756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara dell’impresa prima classificata, con aggiudicazione successiva dell’appalto a un’altra concorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura aperta europea per la fornitura, posa in opera e manutenzione di venti linee automatizzate per il controllo dei bagagli a mano, nonché gli atti del subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta, l’aggiudicazione all’altra concorrente e gli eventuali atti consequenziali. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati e, nel merito, la riammissione in gara, l’aggiudicazione in proprio favore e l’eventuale subentro nel contratto, ovvero il risarcimento per equivalente. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti contro l’esclusione e la verifica di congruità, limitandosi a riferire le domande formulate e la richiesta cautelare.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione ai sensi dell’art. 119, comma 4, c.p.a., poiché il pregiudizio lamentato non presenta estrema gravità e urgenza. Il giudice ha valorizzato la possibilità di un eventuale subentro nell’appalto e, comunque, la riparabilità del pregiudizio mediante risarcimento per equivalente. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 13 maggio 2026; le spese, comprese quelle della fase cautelare, sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa generale della domanda cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 119, comma 4, c.p.a.

    Il giudice ha ritenuto non integrati i presupposti di estrema gravità e urgenza necessari per la sospensione degli atti nella controversia relativa alla procedura di affidamento.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare degli atti di una procedura di affidamento richiede la sussistenza di un pregiudizio connotato da estrema gravità e urgenza, quando tale presupposto sia previsto dal rito applicabile.
  • L’urgenza cautelare può essere esclusa quando il pregiudizio dedotto sia concretamente riparabile mediante il subentro nel contratto eventualmente stipulato oppure attraverso il risarcimento per equivalente.
  • La fissazione dell’udienza di merito e la possibilità di ottenere tutela reintegratoria o risarcitoria non comportano, di per sé, l’accoglimento della domanda cautelare in assenza di un pregiudizio irreparabile o difficilmente riparabile.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiTutela cautelareResponsabilità precontrattuale

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