Ordinanza n. 1311/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento di esclusione di Gilardoni (prima classificata), datato 12.1.2026 e comunicato in pari data, dalla gara aperta europea per l'appalto della fornitura, posa in opera e servizio di manutenzione di n. 20 linee di ritorno vaschette automatizzate ATRS (Automatic Tray Return System) per il controllo bagagli a mano (CIG B7EE2C41F4); - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, inclusi tutti gli atti del sub-procedimento di verifica di congruità dell'offerta e segnatamente: delle richieste del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ("RPA") del 3.11.2025, 19.11.2025, 5.12.2025, 17.12.2025 e 24.12.2025, nonché dei verbali a firma congiunta della Commissione di gara e del RPA (successivamente conosciuti in sede di accesso) del 13.10.2025, 17.11.2025, 18.11.2025, 27.11.2025, 15.12.2025, 23.12.2025 e 5.1.2026; - quale ulteriore atto consequenziale, dell'aggiudicazione alla Cassioli s.r.l., di cui non è nota la data ma di cui la ricorrente ha appreso notizia sulla piattaforma di gara in data 4.2.2026; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore concluso tra ADR e Cassioli s.r.l.; e per la condanna di ADR a riammettere in gara Gilardoni e ad aggiudicare l'appalto a favore di quest'ultima, con subentro della stessa nel contratto eventualmente stipulato, o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente laddove l'aggiudicazione e il subentro non risultino possibili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara dell’impresa prima classificata, con aggiudicazione successiva dell’appalto a un’altra concorrente
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura aperta europea per la fornitura, posa in opera e manutenzione di venti linee automatizzate per il controllo dei bagagli a mano, nonché gli atti del subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta, l’aggiudicazione all’altra concorrente e gli eventuali atti consequenziali. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati e, nel merito, la riammissione in gara, l’aggiudicazione in proprio favore e l’eventuale subentro nel contratto, ovvero il risarcimento per equivalente. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti contro l’esclusione e la verifica di congruità, limitandosi a riferire le domande formulate e la richiesta cautelare.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione ai sensi dell’art. 119, comma 4, c.p.a., poiché il pregiudizio lamentato non presenta estrema gravità e urgenza. Il giudice ha valorizzato la possibilità di un eventuale subentro nell’appalto e, comunque, la riparabilità del pregiudizio mediante risarcimento per equivalente. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 13 maggio 2026; le spese, comprese quelle della fase cautelare, sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base normativa generale della domanda cautelare nel processo amministrativo.
art. 119, comma 4, c.p.a.
Il giudice ha ritenuto non integrati i presupposti di estrema gravità e urgenza necessari per la sospensione degli atti nella controversia relativa alla procedura di affidamento.
Massime di principio
- La sospensione cautelare degli atti di una procedura di affidamento richiede la sussistenza di un pregiudizio connotato da estrema gravità e urgenza, quando tale presupposto sia previsto dal rito applicabile.
- L’urgenza cautelare può essere esclusa quando il pregiudizio dedotto sia concretamente riparabile mediante il subentro nel contratto eventualmente stipulato oppure attraverso il risarcimento per equivalente.
- La fissazione dell’udienza di merito e la possibilità di ottenere tutela reintegratoria o risarcitoria non comportano, di per sé, l’accoglimento della domanda cautelare in assenza di un pregiudizio irreparabile o difficilmente riparabile.
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