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Ordinanza

Ordinanza n. 1313/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del Decreto prot. n-OMISSIS-del 29.10.2025 (inf. AAAB044), notificato in data 29.10.2025, a firma del Dirigente presso il Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici Div. 3 - Anticorruzione, trasparenza e controlli interni – che dispone, nei confronti della ditta ricorrente, l’interdizione alla partecipazione ai lavori pubblici ai sensi dell’art. 27 co. 11 D. Lgs. n. 81/2018; b) di ogni altro atto precedente, susseguente o comunque connesso con quelli che precedono tra cui: 1) la nota a firma della stessa Autorità di cui punto a), Reg. Uff. n. -OMISSIS-del 29.10.2025, recante la trasmissione alla parte ricorrente del Decreto prot. n-OMISSIS-del 29.10.2025; 2) la nota della stessa Autorità di cui punto a), prot. n. -OMISSIS- del 22.10.2015, richiamata nel provvedimento impugnato sub a), di cui è ignoto il contenuto integrale; 3) la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di Area Metropolitana di Napoli prot.-OMISSIS- del 24.10,2025, richiamata nel provvedimento impugnato sub a) di cui è ignoto il suo contenuto integrale; 4) le indicazioni operative dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro richiamate nel provvedimento impugnato sub a) ed ignote nel loro contenuto integrale.

Giustizia amministrativa202601289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di interdizione alla partecipazione ai lavori pubblici ai sensi dell'art. 27, comma 11, d.lgs. n. 81/2018, nonché gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del 29 ottobre 2025 con cui un dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le ha imposto l'interdizione alla partecipazione ai lavori pubblici ai sensi dell'art. 27, comma 11, d.lgs. n. 81/2018. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e connessi, tra cui la nota di trasmissione del decreto, una nota ministeriale del 22 ottobre 2025, una nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 24 ottobre 2025 e le indicazioni operative dell'Ispettorato, i cui contenuti integrali erano in parte ignoti. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a decidere la domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Pur ritenendo sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ha escluso i presupposti per la concessione della misura cautelare ex art. 55 c.p.a., in particolare per la mancanza del periculum in mora, poiché il provvedimento impugnato aveva già perduto efficacia. L'ordinanza non decide il merito della legittimità del decreto né gli altri motivi di ricorso. La decisione sulle spese è stata rinviata alla definizione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 11, d.lgs. n. 81/2018

    È la disposizione indicata quale base normativa del decreto ministeriale di interdizione alla partecipazione ai lavori pubblici; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistente il periculum in mora perché il provvedimento impugnato aveva perduto efficacia.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando manca il periculum in mora; in particolare, la perdita di efficacia del provvedimento impugnato esclude l'attualità del pregiudizio cautelare.
  • Il rigetto dell'istanza cautelare per carenza di periculum in mora non definisce il merito dell'impugnazione e non comporta una valutazione conclusiva sulla legittimità dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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