Ordinanza n. 3805/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) e, occorrendo, dalla Commissione Tecnica PNRR – PNIEC e dal Ministero della Cultura, in relazione all’istanza di valutazione d’impatto ambientale (“VIA”) presentata dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006 per un progetto di impianto agrivoltaico di tipo avanzato, di potenza pari a 36,3 MW, e le relative opere di connessione da realizzare nel Comune di Viterbo; - dell’obbligo del MASE e, se del caso, della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC e del Ministero della Cultura di pronunciarsi con provvedimento espresso su detta istanza, previa, ove necessario, attivazione del potere sostitutivo; nonché per la condanna - del MASE e delle ulteriori amministrazioni resistenti a concludere il procedimento di VIA entro il termine di sessanta giorni o il diverso termine ritenuto congruo da codesto Ecc.mo T.A.R., con contestuale nomina di un commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a. che intervenga in caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: perdurante inerzia del Ministero della Cultura nell'esecuzione della sentenza che aveva imposto la conclusione del procedimento di VIA relativo a un progetto di impianto agrivoltaico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva già ottenuto una sentenza del TAR che aveva accertato l'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni sull'istanza di VIA e aveva ordinato la conclusione del procedimento con provvedimento espresso e motivato entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, la società ha chiesto la nomina di un commissario ad acta. Dagli atti risultava che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC aveva reso il parere di competenza e che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva predisposto e trasmesso al Ministero della Cultura lo schema di provvedimento per l'acquisizione del concerto previsto dall'art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006. Il Ministero della Cultura, tuttavia, non aveva ancora adottato l'atto di propria competenza, impedendo la definizione della procedura di VIA.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza rilevando che il termine fissato dal giudicato era scaduto senza la conclusione del procedimento. Ha quindi nominato quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della Cultura, incaricandolo di adottare, in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, gli atti di competenza del Ministero della Cultura ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006. L'incarico deve essere esercitato senza facoltà di delega, senza compenso e entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. Nulla è stato disposto sulle spese.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, c.p.a.
contestuale nomina di un commissario ad acta
Consente al giudice, nel giudizio avverso il silenzio, di nominare un commissario ad acta quando l'amministrazione non provvede nel termine assegnato.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
concerto previsto dall’art. 25, comma 2-bis
Individua l'atto di competenza del Ministero della Cultura necessario, nel caso concreto, per la definizione della procedura di VIA.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non conclude il procedimento entro il termine fissato da una sentenza passata in giudicato che ha accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può accogliere l'istanza di nomina di un commissario ad acta per l'adozione degli atti ancora mancanti.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo amministrativo appartenente all'amministrazione inadempiente, purché sia incaricato di sostituirsi a essa nell'adozione dell'atto dovuto e siano precisati il termine di esercizio, l'assenza di delega e l'eventuale gratuità dell'incarico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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