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Ordinanza

Ordinanza n. 1314/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - degli atti della “gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per l’acquisizione del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per le aziende sanitarie e ospedaliere della regione Lazio” nelle parti in appresso specificate, e più precisamente della Determina a contrarre n. G16607 del 5.12.2025, della Determinazione di indizione, approvazione atti e autorizzazione all’espletamento della gara n. G00335 del 15.1.2026, del Bando di Gara pubblicato il 19.1.2026, del Disciplinare di Gara con i relativi Allegati (Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Schema di dichiarazioni amministrative; Allegato 2 – Modello attestazione pagamento imposta di bollo; Allegato 3 – Modelli 1, 2, 3 - verifiche ex art. 94 e ss.; Allegato 4 – Listino prezzi; Allegato 5 – Dichiarazione di equivalenza CCNL; Allegato 6 – Modello offerta tecnica; Allegato 7 – Modello giustificativi offerta economica; Allegato 8 – Elenco personale fornitore; Allegato 9 – Modello informativo privacy), del Capitolato Tecnico d’Appalto con i relativi Allegati (Allegato A – Consistenze; Allegato B – Dettaglio Sedi e Caratteristiche del servizio; Allegato C – DVR standard; Allegato D – Modello RPF - Richiesta preliminare di fornitura; Allegato E – Modello PDA - Piano dettagliato delle attività) e dello Schema di Convenzione Quadro; - di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ove avente carattere lesivo per la ricorrente.

Giustizia amministrativa202602014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della gara comunitaria a procedura aperta per la stipula di convenzioni quadro relative ai servizi di sorveglianza attiva antincendio e sicurezza per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio, inclusi bando, disciplinare, capitolato e schema di convenzione quadro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, gli atti della procedura di gara nella parte relativa alla limitazione del numero dei lotti ai quali è possibile partecipare e del numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo concorrente. Il TAR ha rilevato, ai fini cautelari, che tale previsione non è accompagnata da alcuna motivazione circa la ragione specifica della scelta di limitare la partecipazione e l'aggiudicazione dei lotti.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo sussistente un profilo di illegittimità della lex specialis. In particolare, l'art. 58, comma 4, d.lgs. 36/2023 consente di limitare il numero dei lotti partecipabili o aggiudicabili al medesimo concorrente soltanto in presenza delle ragioni previste dalla disposizione e impone che il bando o l'avviso indichino la ragione specifica della scelta, nonché un criterio non discriminatorio per la selezione dei lotti. Nel caso concreto mancava qualsiasi motivazione sulle ragioni della limitazione. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 22 aprile 2026 e la Regione Lazio è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 58, comma 4, d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite

    La limitazione del numero di lotti partecipabili o aggiudicabili richiede la specificazione nel bando o nell'avviso della ragione concreta della scelta e la previsione di un criterio non discriminatorio per individuare i lotti da aggiudicare oltre il limite; l'assenza di qualsiasi motivazione integra, in sede cautelare, un profilo di illegittimità della lex specialis.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale accolta dal TAR.

Massime di principio

  • La stazione appaltante può limitare il numero dei lotti ai quali un concorrente può partecipare o che può aggiudicarsi solo in presenza delle ragioni previste dall'art. 58, comma 4, d.lgs. 36/2023, con indicazione nel bando o nell'avviso della ragione specifica della scelta.
  • La lex specialis che limita la partecipazione o l'aggiudicazione dei lotti senza esplicitare la ragione concreta della limitazione è illegittima, almeno sotto il profilo cautelare, per violazione dell'obbligo motivazionale imposto dall'art. 58, comma 4, d.lgs. 36/2023.
  • La limitazione del numero di lotti aggiudicabili deve essere accompagnata dalla previsione di un criterio non discriminatorio per selezionare i lotti da assegnare al concorrente utilmente collocato oltre il limite.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieSuddivisione in lotti
IstitutiDifetto di motivazioneConcorrenza ed evidenza pubblicaTutela cautelare

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