Sentenza del 13/01/2016 n. 416 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diniego della definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002, relativa all'IVA per gli anni d'imposta 1997 e 1998, chiesta dalla società nonostante l'omesso versamento delle rate successive alla prima. Il diniego era stato comunicato con contestuale emissione di cartella. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Campania, sezione distaccata di Salerno, che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della società: secondo la CTR, l'omesso o tardivo pagamento delle rate successive non faceva venir meno la definizione e poteva essere trattato mediante iscrizione a ruolo e applicazione delle sanzioni. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002. La società ha comunicato in udienza il proprio intervenuto fallimento, senza produrre documentazione.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto non provato il fallimento e ha precisato che, anche se accertato, esso non avrebbe interrotto il giudizio di legittimità, nel quale non operano le comuni cause di interruzione del processo. Ha accolto il ricorso dell'Agenzia, rilevando d'ufficio l'incompatibilità con il diritto dell'Unione della misura di condono IVA dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002, perché comportava la rinuncia definitiva alla riscossione delle sanzioni connesse all'omesso o tardivo pagamento. Ha quindi disapplicato la norma, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito, senza ulteriori accertamenti, rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate, in ragione del consolidamento della giurisprudenza successivamente al ricorso introduttivo.
Norme richiamate
Art. 9-bis della legge n. 289/2002
La L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, nella presente controversia, avente ad oggetto un atto di diniego di condono relativo all'IVA, va quindi disapplicato, in quanto in contrasto con l'ordinamento Eurounitario.
La disposizione non può essere applicata per definire agevolmente debiti IVA quando comporta la rinuncia definitiva alle sanzioni relative all'omesso o tardivo pagamento, in quanto tale rinuncia è incompatibile con il diritto dell'Unione.
VI direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977
Con riguardo all'IVA questa Corte ha più volte affermato, in tema di condono fiscale, che le misure clemenziali (come quelle di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis cit.) o premiali (come quelle di cui agli artt. 7 ed 8 della medesima legge) comportanti una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla riscossione di un credito già accertato sono idonee a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema comune dell'IVA, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto, e, pertanto, contrastano con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, cosi come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06, Repubblica italiana.
Sono incompatibili con il sistema comune dell'IVA le misure nazionali che rinunciano definitivamente a crediti già accertati, poiché compromettono la corretta riscossione dell'imposta; il principio vale anche per le misure di condono che incidono sulle sanzioni collegate al mancato pagamento.
Art. 10 del Trattato CE
Il principio di effettività contenuto nell'art. 10 del Trattato CE comporta infatti, come affermato sempre da questa Corte sulla base della giurisprudenza comunitaria, l'obbligo del giudice nazionale di applicare d'ufficio il diritto comunitario, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o, nella specie, il carattere chiuso del giudizio di cassazione.
Il giudice nazionale deve rilevare e applicare d'ufficio il diritto dell'Unione anche in assenza di specifiche deduzioni delle parti e senza che lo impediscano preclusioni processuali, compresi i limiti propri del giudizio di cassazione.
detta circostanza, comunque, quand'anche accertata, non avrebbe determinato l'interruzione del giudizio, alla stregua della univoca giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale neppure l'intervenuta modifica della L. Fall., art. 43, per effetto del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41, nella parte in cui prevede che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo", comporta una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimità, posto che in quest'ultimo, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge.
L'apertura del fallimento non interrompe il giudizio pendente in Cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio e non è soggetto alle ordinarie cause di interruzione; nel caso concreto, inoltre, il fallimento era stato soltanto comunicato e non documentato.
La pronuncia di appello va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. , comma 2, con il rigetto del ricorso originario della contribuente.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Un condono nazionale relativo all'IVA che comporti la rinuncia definitiva a crediti già accertati o alle sanzioni per omesso o tardivo versamento può essere incompatibile con il diritto dell'Unione e va disapplicato dal giudice.
- Il giudice nazionale deve rilevare d'ufficio l'incompatibilità con il diritto dell'Unione, anche se le parti non l'hanno dedotta e anche nel giudizio di cassazione.
- Nel giudizio pendente in Cassazione, il fallimento di una parte non determina l'interruzione del processo secondo il principio applicato dalla decisione.
- Se, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente il merito della controversia.
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