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Sentenza

Sentenza del 07/07/2022 n. 21490 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di pagamento relativo alla TARI per l'annualità 2014: la ricorrente sosteneva l'esistenza di un giudicato formatosi con la sentenza CTP Pescara n. 286/2012 (periodo d'imposta 2011) che avrebbe accertato la produzione di rifiuti speciali autosmaltiti su specifiche aree aziendali rendendo inapplicabile la tassazione; chiedeva quindi esenzione o riduzione della TARI per le superfici interessate e censurava l'applicazione di norme della TARSU in luogo della disciplina TARI, nonché la presunta errata assimilazione dei rifiuti speciali a urbani e l'onere probatorio sull'ente impositore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: (1) il giudicato precedente non era automaticamente estensibile ai periodi successivi quando l'elemento accertato non ha carattere tendenzialmente permanente; la produzione e l'autosmaltimento dei rifiuti sono fatti potenzialmente variabili di periodo, pertanto il precedente per il 2011 non preclude l'accertamento per il 2014; (2) sotto la disciplina TARI il presupposto impositivo resta la detenzione/occupazione delle aree, con una presunzione iuris tantum di produttività che il contribuente può superare; però l'onere di provare le condizioni per l'esenzione/riduzione (es. produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e trattamento conforme) grava sul contribuente e richiede adeguata dichiarazione e documentazione. La Corte ha altresì precisato la continuità normativa tra TARSU e TARI e ha corretto eventuali errate riferimenti normativi della decisione impugnata senza mutarne il risultato. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio e ad eventuale contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • Art. 360 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per delimitare i motivi di cassazione; la Corte lo applica per valutare le doglianze relative a violazione di legge e vizio di motivazione, dichiarandole infondate o inammissibili ove implicano riesame di fatto.

  • Art. 2697 c.c.

    Riferito al riparto dell'onere della prova: la Corte conferma che, pur essendo l'amministrazione tenuta a provare l'obbligazione tributaria, il contribuente deve dimostrare i presupposti dell'esenzione o della riduzione (eccezioni alla regola generale).

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 3

    "quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti"

    Norma del previgente regime (TARSU) richiamata in comparazione: la Corte segnala la differenza testuale rispetto alla normativa TARI ma ritiene sostanziale continuità regolativa; tuttavia l'esenzione allora prevista era più ampia e oggi è tassativa nel richiedere la produzione "in via continuativa e prevalente" e prova del trattamento.

  • Legge n. 147/2013, art. 1 (commi rilevanti)

    "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte... Sono escluse dalla TARI le aree... non operative..." e "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente..."

    Fissa il presupposto impositivo della TARI e i criteri per esenzione/riduzione: richiede produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e prova documentale del trattamento; inoltre demanda al regolamento comunale la disciplina delle assimilazioni e riduzioni tariffarie; l'onere probatorio dell'esenzione grava sul contribuente.

  • Art. 384 c.p.c., comma 4

    Richiamato dalla Corte per correggere riferimenti normativi errati nella sentenza impugnata (correzione di errori materiali o di riferimento legislativo senza mutare il decisum).

  • Art. 348 ter c.p.c., comma 4

    Riferito al regime della 'doppia conforme' e ai limiti di ammissibilità della censura in cassazione: la Corte utilizza il principio per escludere il riesame dei fatti inammissibile in cassazione quando la motivazione è duplice conforme.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata in ordine all'obbligo processuale del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente, come annotato dalla Corte nella decisione sulle spese.

Massime di principio

  • L'efficacia del giudicato tra le stesse parti si estende ai periodi successivi solo se l'elemento accertato ha carattere tendenzialmente permanente; fatti suscettibili di variazione periodale (es. modalità di smaltimento, autosmaltimento, quantità) non beneficiano automaticamente di efficacia espansiva.
  • Sotto la disciplina TARI permane una presunzione iuris tantum di produttività dei rifiuti per chi detiene/occupa aree: il contribuente che invoca esenzione o riduzione deve fornire prova specifica (documentale) della produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e dell'avvenuto trattamento conforme.
  • Le riduzioni o esenzioni non operano automaticamente: occorre tempestiva e corretta dichiarazione (originaria o di variazione) e l'eventuale regolamento comunale disciplina modalità e criteri (compresa l'assimilazione dei rifiuti).
  • Il semplice richiamo a una pronuncia passata in giudicato non è sufficiente per soddisfare l'onere probatorio relativo a periodi d'imposta successivi se le circostanze fattuali possono variare; è opportuno produrre documentazione aggiornata per il periodo oggetto di contestazione.
  • In caso di errori di riferimento normativo nella motivazione del giudice di merito, la Corte di cassazione può correggere la citazione normativa senza però mutare l'esito quando i principi di diritto applicati siano sostanzialmente corretti.
  • Chi contesta una pretesa tributaria deve considerare il rischio di soccombenza con condanna alle spese e possibili obblighi aggiuntivi (es. contributo unificato).

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