Sentenza del 07/07/2022 n. 21490 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di pagamento relativo alla TARI per l'annualità 2014: la ricorrente sosteneva l'esistenza di un giudicato formatosi con la sentenza CTP Pescara n. 286/2012 (periodo d'imposta 2011) che avrebbe accertato la produzione di rifiuti speciali autosmaltiti su specifiche aree aziendali rendendo inapplicabile la tassazione; chiedeva quindi esenzione o riduzione della TARI per le superfici interessate e censurava l'applicazione di norme della TARSU in luogo della disciplina TARI, nonché la presunta errata assimilazione dei rifiuti speciali a urbani e l'onere probatorio sull'ente impositore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: (1) il giudicato precedente non era automaticamente estensibile ai periodi successivi quando l'elemento accertato non ha carattere tendenzialmente permanente; la produzione e l'autosmaltimento dei rifiuti sono fatti potenzialmente variabili di periodo, pertanto il precedente per il 2011 non preclude l'accertamento per il 2014; (2) sotto la disciplina TARI il presupposto impositivo resta la detenzione/occupazione delle aree, con una presunzione iuris tantum di produttività che il contribuente può superare; però l'onere di provare le condizioni per l'esenzione/riduzione (es. produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e trattamento conforme) grava sul contribuente e richiede adeguata dichiarazione e documentazione. La Corte ha altresì precisato la continuità normativa tra TARSU e TARI e ha corretto eventuali errate riferimenti normativi della decisione impugnata senza mutarne il risultato. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio e ad eventuale contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Art. 360 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per delimitare i motivi di cassazione; la Corte lo applica per valutare le doglianze relative a violazione di legge e vizio di motivazione, dichiarandole infondate o inammissibili ove implicano riesame di fatto.
Art. 2697 c.c.
Riferito al riparto dell'onere della prova: la Corte conferma che, pur essendo l'amministrazione tenuta a provare l'obbligazione tributaria, il contribuente deve dimostrare i presupposti dell'esenzione o della riduzione (eccezioni alla regola generale).
D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 3
"quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti"
Norma del previgente regime (TARSU) richiamata in comparazione: la Corte segnala la differenza testuale rispetto alla normativa TARI ma ritiene sostanziale continuità regolativa; tuttavia l'esenzione allora prevista era più ampia e oggi è tassativa nel richiedere la produzione "in via continuativa e prevalente" e prova del trattamento.
Legge n. 147/2013, art. 1 (commi rilevanti)
"Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte... Sono escluse dalla TARI le aree... non operative..." e "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente..."
Fissa il presupposto impositivo della TARI e i criteri per esenzione/riduzione: richiede produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e prova documentale del trattamento; inoltre demanda al regolamento comunale la disciplina delle assimilazioni e riduzioni tariffarie; l'onere probatorio dell'esenzione grava sul contribuente.
Art. 384 c.p.c., comma 4
Richiamato dalla Corte per correggere riferimenti normativi errati nella sentenza impugnata (correzione di errori materiali o di riferimento legislativo senza mutare il decisum).
Art. 348 ter c.p.c., comma 4
Riferito al regime della 'doppia conforme' e ai limiti di ammissibilità della censura in cassazione: la Corte utilizza il principio per escludere il riesame dei fatti inammissibile in cassazione quando la motivazione è duplice conforme.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata in ordine all'obbligo processuale del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente, come annotato dalla Corte nella decisione sulle spese.
Massime di principio
- L'efficacia del giudicato tra le stesse parti si estende ai periodi successivi solo se l'elemento accertato ha carattere tendenzialmente permanente; fatti suscettibili di variazione periodale (es. modalità di smaltimento, autosmaltimento, quantità) non beneficiano automaticamente di efficacia espansiva.
- Sotto la disciplina TARI permane una presunzione iuris tantum di produttività dei rifiuti per chi detiene/occupa aree: il contribuente che invoca esenzione o riduzione deve fornire prova specifica (documentale) della produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e dell'avvenuto trattamento conforme.
- Le riduzioni o esenzioni non operano automaticamente: occorre tempestiva e corretta dichiarazione (originaria o di variazione) e l'eventuale regolamento comunale disciplina modalità e criteri (compresa l'assimilazione dei rifiuti).
- Il semplice richiamo a una pronuncia passata in giudicato non è sufficiente per soddisfare l'onere probatorio relativo a periodi d'imposta successivi se le circostanze fattuali possono variare; è opportuno produrre documentazione aggiornata per il periodo oggetto di contestazione.
- In caso di errori di riferimento normativo nella motivazione del giudice di merito, la Corte di cassazione può correggere la citazione normativa senza però mutare l'esito quando i principi di diritto applicati siano sostanzialmente corretti.
- Chi contesta una pretesa tributaria deve considerare il rischio di soccombenza con condanna alle spese e possibili obblighi aggiuntivi (es. contributo unificato).
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