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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13064/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di fornitura di vetrocamere. La società fornitrice agiva per ottenere il pagamento del prezzo; la controparte resisteva e proponeva domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo, deducendo vizi del bene. I giudici di merito hanno ritenuto che la posa in opera dei vetri fosse stata eseguita dalla stessa ditta fornitrice e che i vizi fossero dipesi da errata installazione, rigettando quindi l'eccezione di decadenza e quella di prescrizione della garanzia. In cassazione la società fornitrice ha proposto nove motivi: i primi quattro, tra loro connessi, censuravano il rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1495 c.c., sostenendo che le lettere del difensore del 2008 non erano idonee a interrompere la prescrizione perché miravano alla risoluzione e comunque erano tardive; si contestava inoltre che la Corte d'appello avesse attribuito valore interruttivo al riconoscimento dei vizi desunto dalla testimonianza di un teste e collocato nel 2007. I motivi dal quinto all'ottavo contestavano la valutazione delle prove testimoniali e documentali, l'interpretazione del contratto limitato alla sola fornitura e non anche alla posa in opera, nonché l'omesso esame del documento di trasporto. Il nono motivo riguardava le spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi, ritenendo che la Corte d'appello avesse in modo generico individuato una serie di atti interruttivi della prescrizione senza verificare, per ciascuno, l'effettiva idoneità a interrompere il termine annuale della garanzia per vizi secondo i principi di diritto applicabili. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, affinché riesamini il materiale probatorio e valuti correttamente se vi siano stati atti interruttivi o un riconoscimento del diritto alla garanzia; ha demandato al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sono stati dichiarati inammissibili i motivi quinto, sesto, settimo e ottavo, perché miravano a un nuovo giudizio di fatto sulla attendibilità dei testi, sui documenti e sull'interpretazione del contratto; il nono motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 1495 c.c.

    La prescrizione annuale dell'azione di garanzia per vizi può essere interrotta solo da atti idonei; il riconoscimento dei soli vizi non basta a interrompere la prescrizione, mentre il riconoscimento del diritto alla garanzia sì, con decorrenza di un nuovo termine annuale.

  • art. 2943 c.c.

    Le manifestazioni extragiudiziali di volontà compiute nelle forme dell'art. 1219, comma 1, c.c. sono atti idonei a interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi.

  • art. 2945 c.c.

    L'interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo periodo di prescrizione dalla data dell'atto interruttivo.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato come forma delle manifestazioni extragiudiziali di volontà idonee a produrre effetto interruttivo della prescrizione.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato nei motivi di ricorso per censurare una pretesa nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sul punto nei motivi non accolti.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza impugnata; le relative censure sono state ritenute non decisive nei motivi non accolti.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di tale norma non può consistere nella semplice critica alla valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione di tale norma è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o tratta come prove legali elementi che non lo sono, non quando si contesti il diverso apprezzamento delle prove.

  • art. 1362 c.c.

    Le censure di violazione delle norme ermeneutiche non possono tradursi nella richiesta di una diversa lettura del contratto rispetto a quella accolta dal giudice di merito.

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1362 c.c. per contestare l'interpretazione del contenuto contrattuale; la Corte ha escluso che vi fosse un errore di diritto, trattandosi di critica al risultato interpretativo.

  • art. 92 c.p.c.

    La doglianza sulle spese è stata assorbita dall'accoglimento dei primi motivi.

  • art. 360 c.p.c.

    Le diverse censure sono state ricondotte ai vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo; tuttavia i motivi centrali sono stati accolti solo nei limiti dell'erronea gestione della prescrizione.

Massime di principio

  • Nell'azione di garanzia per vizi della cosa venduta, la prescrizione annuale ex art. 1495, comma 3, c.c. si interrompe soltanto con atti idonei a manifestare la volontà del compratore di far valere il diritto alla garanzia, ovvero con un riconoscimento del venditore che investa anche tale diritto e non i soli vizi della merce.
  • Il mero riconoscimento dell'esistenza dei vizi da parte del venditore evita la decadenza dalla denuncia, ma non interrompe automaticamente la prescrizione dell'azione di garanzia; per l'interruzione è necessario un riconoscimento espresso o comunque inequivoco del diritto alla garanzia.
  • Quando la prescrizione viene eccepita, il giudice di merito deve verificare in modo specifico, per ciascun atto invocato, se esso abbia effettiva efficacia interruttiva secondo i criteri di legge e non può limitarsi a richiamare in modo generico una sequenza cronologica di eventi.
  • In cassazione non è consentito trasformare le censure sulle prove testimoniali, sui documenti o sull'interpretazione del contratto in una richiesta di nuovo esame del merito; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi di utilizzo di prove non dedotte, prove legali maltrattate o attribuzione di efficacia di piena prova a elementi che non la possiedono.
  • La denuncia di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale è inammissibile quando, sotto la veste dell'errore di diritto, miri soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o un esito interpretativo alternativo rispetto a quello del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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