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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 741/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Iannarilli impugnava la sentenza d'appello che aveva rigettato la sua opposizione alla cartella esattoriale per il recupero di €488.469,00 erogati all'Associazione Euroservizi di cui era legale rappresentante. Il ricorso per cassazione era articolato in cinque motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per non aver riconosciuto la prova dell'estinzione integrale dell'obbligazione restitutoria; (2) violazione dei principi di coordinamento tra giudizio contabile e obbligazione restitutoria, sostenendo che il pagamento agevolato previsto dall'art.1, commi 231 e ss., L.226/2005 avrebbe estinto l'obbligo di restituzione; (3) violazione della CEDU (duplicazione delle obbligazioni, art.4 protocollo 7); (4) illegittimità della riscossione per mancanza di titolo esecutivo (delibera regionale non idonea); (5) omessa pronuncia su eccezione relativa alla responsabilità personale ex art.38 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha ritenuto irrilevante la notifica all'Agenzia delle Entrate presso diverso difensore. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata produzione della documentazione del giudizio contabile, che ha impedito di verificare la coincidenza delle somme; inoltre risultava uno sgravio parziale già operato dalla Regione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: il giudizio contabile e l'azione di ripetizione per indebito sono autonomi, sicché la definizione agevolata non estingue automaticamente l'obbligazione restitutoria, se non nella misura effettivamente corrisposta e da poter computare in deduzione. Il terzo motivo è in parte inammissibile per genericità e in parte infondato sul merito. Il quarto motivo è infondato per incompetenza a sollevare la questione in fase di opposizione esecutiva (motivo nuovo) e per mancanza di tempestiva deduzione in sede di merito. Il quinto motivo è infondato: la Corte d'appello ha comunque detto che Iannarilli, avendo richiesto l'erogazione, era soggetto obbligato ai sensi dell'art.38 c.c., e non sussisteva l'obbligo di preventiva escussione del patrimonio dell'associazione non riconosciuta. Sono state imposte al ricorrente le spese di giudizio e l'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 231 e ss., legge 23/12/2005 n. 266

    «Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza»

    La Corte precisa che il pagamento agevolato previsto da tale norma non estingue automaticamente l'azione di ripetizione per indebito: la definizione contabile è autonoma rispetto all'obbligo restitutorio, sebbene l'eventuale somma pagata possa essere detratta dall'importo richiesto a titolo di indebito.

  • art. 38 cod. civ.

    Rilevata la responsabilità personale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione: il legale rappresentante che ha richiesto l'erogazione può essere obbligato alla restituzione; non opera il beneficium excussionis per le associazioni non riconosciute.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; art.112 e art.115 c.p.c.

    Richiamati nell'ambito delle censure di nullità: la Corte valuta la fondatezza delle doglianze procedurali e la regolarità della motivazione della sentenza impugnata, escludendo la nullità prospettata quando le questioni non sono state adeguatamente dimostrate o sono nuove.

  • art. 474 c.p.c.; art. 17, comma 2, d.lgs. 46/1999

    Sollevate rispetto alla presunta carenza di titolo esecutivo per la riscossione: la Corte ha ritenuto la questione nuova e non tempestivamente dedotta nelle fasi di merito, quindi non decisiva in cassazione.

  • art. 4 Protocollo 7 della CEDU

    L'affermazione di duplicazione di obblighi e violazione del diritto internazionale è considerata generica e non sufficientemente specificata; la Corte non rileva violazione per i motivi esposti.

  • Cass. n. 15106/2013; Sez. U. n. 08610/2010; Cass. n. 28436/2019; Cass. n. 2648/1987

    Giurisprudenza di riferimento usata per: (i) escludere rilievo di notifiche formali quando il ricorso è infondato; (ii) ribadire l'autonomia tra azione di responsabilità contabile e azione di ripetizione; (iii) confermare l'assenza dell'obbligo di escussione preventiva del patrimonio dell'associazione non riconosciuta.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (come modificato)

    Applicato per disporre l'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di rigetto del ricorso e delle condizioni per il relativo versamento.

Massime di principio

  • Il pagamento definitorio in sede contabile (art.1 commi 231 e ss. L.226/2005) non estingue automaticamente l'azione di ripetizione per indebito: la somma eventualmente versata può essere computata in deduzione, ma l'obbligo restitutorio rimane autonomo e integrale salvo quanto effettivamente pagato.
  • Chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta può essere ritenuto personalmente obbligato alla restituzione ai sensi dell'art.38 c.c.; non opera il beneficium excussionis come per le società semplici.
  • In materia di opposizioni a cartelle esattoriali e di opposizioni esecutive, le censure nuove o non tempestivamente sollevate in merito possono essere inammissibili: è essenziale dedurre tutti i motivi rilevanti nella fase procedimentale appropriata.
  • La mancata produzione di documenti essenziali (es. sentenza o atti del giudizio contabile) può determinare l'inammissibilità o il rigetto del motivo di ricorso per impossibilità di verifica della coincidena delle pretese e delle somme versate.
  • Le doglianze generiche, specialmente su profili di violazione di norme internazionali o di nullità costituzionale, richiedono specificità e contestualizzazione fattuale per essere accolte in Cassazione.
  • Anche se vi possono essere questioni formali di notifica o di litisconsorzio, la Corte di Cassazione tende a non valorizzarle quando il ricorso è manifestamente infondato; tuttavia è sempre prudente rispettare le formalità processuali per non pregiudicare la difesa.
  • In caso di recupero da parte di una pubblica amministrazione, la legittimità del titolo esecutivo va contestata tempestivamente e con argomentazioni circostanziate; l'assenza di tempestività o di specificità rende difficilmente superabile l'esecuzione.

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