Sentenza del 17/01/2019 n. 60 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Carichi pendenti e ricorso per inottemperanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha promosso un ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che l'Amministrazione non avesse dato esecuzione al giudicato che riconosceva un rimborso IVA di euro 24.004,15, oltre interessi e spese di lite. L'Ufficio aveva però già pagato le spese processuali e aveva sospeso il rimborso IVA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 472/1997, a causa della presenza di carichi pendenti, alcuni definitivi e altri non definitivi.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Commissione ha ritenuto che l'Agenzia avesse pagato tempestivamente le spese di lite e che la sospensione del rimborso IVA fosse stata disposta prima del giudizio di ottemperanza, sulla base della presenza di carichi pendenti. Poiché il provvedimento di sospensione era autonomamente impugnato e non ne era stata dichiarata l'inefficacia provvisoria, l'Amministrazione non aveva tenuto una condotta illegittima. La società è stata condannata al pagamento di euro 500,00 per le spese del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
Art. 23 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
L'Amministrazione non deve dare esecuzione ai pagamenti qualora vi siano carichi pendenti.
La norma è stata interpretata nel senso che la presenza di carichi pendenti consente, e impone, all'Amministrazione di sospendere il pagamento del rimborso, anche se il credito del contribuente è stato riconosciuto da una sentenza passata in giudicato.
Art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina il giudizio di ottemperanza, finalizzato a ottenere l'esecuzione del giudicato tributario. Il giudice può intervenire quando l'Amministrazione non esegue illegittimamente quanto stabilito dalla sentenza, ma non può ordinare il pagamento se esiste una valida e precedente causa legale di sospensione.
Cassazione, sentenza n. 18208/2010
Il precedente richiamato dalla società riguarda i limiti del potere dell'Amministrazione di sospendere il pagamento e il rapporto tra giudizio di ottemperanza e compensazione o fermo amministrativo. La Commissione ha ritenuto tale principio non applicabile, perché nella fattispecie la sospensione era stata adottata prima dell'avvio del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudicato tributario che riconosce un rimborso non comporta necessariamente il pagamento immediato se, prima del giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione ha adottato un provvedimento legittimo di sospensione fondato sulla presenza di carichi pendenti.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice verifica principalmente se l'Amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato in modo illegittimo; non è normalmente la sede per contestare per la prima volta la validità sostanziale del provvedimento autonomo di sospensione.
- Se il provvedimento di sospensione è autonomamente impugnato, il contribuente deve contestarne tempestivamente l'efficacia e chiedere, ove possibile, una sospensione cautelare. In assenza di un provvedimento che ne sospenda l'efficacia, esso può impedire il pagamento del rimborso.
- La sospensione disposta prima del ricorso per ottemperanza può essere valutata diversamente da una sospensione adottata durante il giudizio proprio per eludere il giudicato.
- Le spese di lite già pagate dall'Amministrazione non possono essere nuovamente richieste nel giudizio di ottemperanza; la proposizione del ricorso senza considerare tale pagamento può comportare la condanna alle spese.
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