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Sentenza

Sentenza n. 14451/2026 - Roma, Sezione 2

Giustizia amministrativa202309728

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La ricorrente ha depositato il 30 maggio 2026 un atto di rinuncia rituale al ricorso, notificato al Ministero dell’Interno. Il TAR ha pertanto dichiarato estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., senza esaminare nel merito il giudizio di non idoneità né gli ulteriori atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psichica ai fini della partecipazione al concorso per l’assunzione di 1.000 vice ispettori della Polizia di Stato, nonché gli eventuali atti di esclusione e gli accertamenti psico-fisici presupposti

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione medica del Ministero dell’Interno che l’aveva dichiarata non idonea sotto il profilo psichico nell’ambito del concorso pubblico per 1.000 vice ispettori della Polizia di Stato, chiedendo l’annullamento del giudizio, dell’eventuale provvedimento di esclusione, degli accertamenti e dei verbali relativi alla valutazione psicopatologica, nonché l’accertamento del diritto alla dichiarazione di idoneità psico-fisica. Dal testo della sentenza non risultano esposti specifici motivi di illegittimità, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    dichiarare l’estinzione del gravame per rinuncia

    La rinuncia rituale al ricorso determina l’estinzione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso, depositata e notificata all’amministrazione intimata, comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., precludendo l’esame nel merito degli atti impugnati.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
  • Nei provvedimenti giudiziari contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, deve essere disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi nei limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo

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