Ordinanza n. 1964/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: proclamazione degli eletti del 13 giugno 2025, nella parte in cui ha proclamato eletto il controinteressato anziché il ricorrente; è inoltre contestata l’ordinanza istruttoria n. 1710 del 18 settembre 2026, per la quale è stata chiesta la revoca
Esito
La controversia
Il candidato ha impugnato la proclamazione degli eletti chiedendo la correzione del risultato e la propria proclamazione a consigliere comunale in luogo del controinteressato. Nel corso del giudizio, il controinteressato ha chiesto la revoca dell’ordinanza istruttoria n. 1710 del 18 settembre 2026: ha contestato che fosse stata disposta un’istruttoria sulla possibile erroneità della tabella di scrutinio della sezione n. 14, sostenendo che la contestazione non fosse stata introdotta nel ricorso principale e richiamando la necessità di originalità e spontaneità delle dichiarazioni addotte a sostegno dei fatti. Ha inoltre censurato la richiesta al verificatore di individuare schede con l’indicazione del nome del ricorrente o segni grafici a lui riconducibili, rilevando che nella sezione n. 14 il ricorso contestava soltanto la discrasia tra verbali e prospetto dell’Ufficio Centrale e non rivendicava voti per il ricorrente. In via incidentale e subordinata, il controinteressato aveva chiesto la correzione del numero dei voti di preferenza a lui attribuiti e l’annullamento dell’annullamento di cinque voti espressi in suo favore in altre sezioni.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di revoca dell’ordinanza istruttoria quanto alla scansione per fasi dell’attività istruttoria: l’acquisizione iniziale della sola tabella della sezione n. 14 era stata disposta per economia processuale, rinviando ulteriori approfondimenti all’eventualità che risultassero necessari. Ha escluso che la contestazione della possibile erroneità della tabella fosse nuova, poiché il ricorso principale aveva già dedotto che il controinteressato avesse ottenuto 8 preferenze anziché 18 e aveva prospettato il riconteggio delle schede della sezione. Ha inoltre ritenuto sufficientemente attendibili, nel caso concreto, le dichiarazioni prodotte, valorizzando l’assunzione di responsabilità per eventuali dichiarazioni false; l’eventuale prevalenza delle tabelle di scrutinio sui verbali è stata rimessa al merito, sul quale le parti potranno interloquire in vista dell’udienza del 3 febbraio 2027. Ha invece accolto la contestazione relativa alla formulazione della richiesta al verificatore, chiarendo che l’espressione «nome del ricorrente» era un refuso e disponendone la sostituzione con «nome del controinteressato». L’istanza è dunque accolta soltanto per la correzione materiale; nulla per le spese della fase. La controversia elettorale principale e il ricorso incidentale non sono stati definiti.
Massime di principio
- Nel contenzioso elettorale, il giudice può articolare l’istruttoria in fasi successive e limitare gli accertamenti iniziali a quelli necessari per verificare se occorrano ulteriori approfondimenti, in funzione dell’economia processuale.
- Non è nuova la contestazione istruttoria relativa a una possibile divergenza tra verbale e tabella di scrutinio quando il ricorso introduttivo abbia già allegato la divergenza e prospettato il riconteggio delle schede.
- La valutazione sull’eventuale prevalenza delle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali, in caso di contestazione del numero dei voti, attiene al merito della controversia elettorale e non giustifica, da sola, la revoca dell’ordinanza istruttoria.
- Un errore materiale riconoscibile dal contesto complessivo dell’ordinanza può essere corretto senza revocare il provvedimento istruttorio, sostituendo la formulazione erronea con quella coerente con la motivazione e con l’oggetto dell’accertamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 ott 2026Ordinanza n. 16205/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 15 ott 2026Ordinanza n. 16203/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 15 ott 2026Ordinanza n. 16204/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 15 ott 2026Ordinanza n. 1965/2026 - Catanzaro, Sezione 1
- Ordinanza · 15 ott 2026Ordinanza n. 1231/2026 - Cagliari, Sezione 2
- Ordinanza · 15 ott 2026Ordinanza n. 1140/2026 - Genova, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →