Risoluzione n. 54 del 3/03/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che i titoli di debito emessi da una società a responsabilità limitata possono essere trattati fiscalmente come obbligazioni o titoli similari delle S.p.A. se rispettano i requisiti dell’art. 44 TUIR. In tal caso si applica la ritenuta prevista dall’art. 26, comma 1, del D.P.R. 600/1973, con aliquota del 12,50% o del 27% a seconda delle condizioni del prestito.
Tassazione dei titoli di debito emessi da una S.r.l. ex art. 2483 c.c.
Tassazione dei titoli di debito emessi da una S.r.l. ex art. 2483 c.c.
La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile ai titoli di debito che una società a responsabilità limitata intende emettere ai sensi dell’articolo 2483 del codice civile. Il chiarimento centrale riguarda il se tali titoli debbano essere assimilati alle obbligazioni emesse dalle società per azioni oppure tassati come altri redditi di capitale ai sensi del TUIR.
Quesito posto dal contribuente
ALFA s.r.l. chiede se i titoli di debito emessi da una S.r.l., qualora rispettino condizioni analoghe a quelle previste per i titoli emessi dalle società per azioni, possano beneficiare del medesimo trattamento fiscale previsto per obbligazioni e titoli similari delle S.p.A.
Posizione dell’istante
La società ritiene che, ove i titoli rispettino condizioni di durata, rendimento e gli altri elementi richiesti per i titoli emessi dalle società per azioni, il relativo trattamento fiscale debba essere quello previsto per le obbligazioni e i titoli similari emessi da società per azioni.
Inquadramento civilistico della disciplina
L’Agenzia richiama l’articolo 2483 c.c., introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha consentito anche alle S.r.l. di emettere titoli di debito per finanziare la propria attività. Prima della riforma, il divieto era espresso dall’allora art. 2486 c.c., che vietava alla S.r.l. l’emissione di obbligazioni.
La riforma è letta come strumento volto a favorire crescita e competitività delle imprese, ampliando le fonti di finanziamento nel rispetto del modello societario prescelto e della tutela del risparmio.
Limiti e garanzie previsti per l’emissione
In coerenza con la legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, art. 3, comma 2, lett. g), l’art. 2483 c.c. prevede che:
- i titoli possano essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale secondo le leggi speciali;
- è escluso l’appello diretto al pubblico risparmio;
- in caso di successiva circolazione a favore di acquirenti non professionali e non soci, chi trasferisce i titoli risponde della solvenza della società.
La risoluzione ricorda inoltre che l’emissione richiede un’apposita clausola statutaria; l’atto costitutivo deve indicare se la competenza spetta ai soci o agli amministratori, oltre a eventuali limiti, modalità e maggioranze necessarie.
Qualificazione fiscale dei titoli
Ai fini fiscali, l’art. 44, comma 1, lett. b), del TUIR include tra i redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, nonché degli altri titoli diversi dalle azioni e dei certificati di massa.
Per stabilire se i titoli di debito della S.r.l. rientrino in tale categoria, occorre verificare se essi siano "titoli similari alle obbligazioni" ai sensi dell’art. 44, comma 2, lett. c), n. 2), del TUIR.
Secondo la definizione richiamata, sono titoli similari quelli che:
- sono titoli di massa, emessi in notevoli quantità, omogenei e riconducibili a un’unica operazione economica, idonei alla circolazione presso il pubblico;
- contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella indicata nel titolo, con o senza proventi periodici;
- non attribuiscono ai possessori diritti di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare, né diritti di controllo sulla gestione.
Regime di ritenuta applicabile
Se i titoli presentano tali caratteristiche, ai proventi si applica il regime dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, cioè la disciplina della ritenuta alla fonte sugli interessi e sugli altri proventi maturati su obbligazioni e titoli similari emessi da società per azioni.
La risoluzione precisa che:
- la ritenuta è del 12,50% se il prestito ha scadenza non inferiore a 18 mesi e, al momento dell’emissione, il tasso effettivo di rendimento non supera il tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi;
- se non sono rispettate entrambe le condizioni, la ritenuta è del 27%.
Natura della ritenuta
L’Agenzia ricorda che la ritenuta è applicata dall’emittente:
- a titolo di acconto, nei confronti di società e imprenditori individuali se i titoli sono relativi all’impresa commerciale;
- a titolo di imposta, nei confronti dei soggetti che non esercitano attività d’impresa commerciale e dei soggetti non residenti.
Conclusione dell’Agenzia
La conclusione è che i titoli di debito emessi da una S.r.l., se rispettano i requisiti dell’art. 44, comma 2, lett. c), n. 2), del TUIR, possono essere considerati similari alle obbligazioni delle società per azioni. Di conseguenza, sui relativi proventi si applica l’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, con le aliquote e le modalità di ritenuta sopra indicate.
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