Risoluzione n. 57 del 6/03/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate esclude il beneficio fiscale del cd. Bonus Aggregazioni per la fusione per unione tra ALFA s.r.l. e BETA s.r.l., ritenendo mancante il requisito dell’operatività, soprattutto in capo a BETA s.r.l., e quindi anche la ratio di reale aggregazione aziendale richiesta dalla norma.
Bonus aggregazioni: fusione tra ALFA s.r.l. e BETA s.r.l. non agevolabile
Bonus Aggregazioni e fusione tra ALFA s.r.l. e BETA s.r.l.
La risoluzione esamina un’istanza di interpello relativa a una fusione per unione tra due società immobiliari, ALFA s.r.l. e BETA s.r.l., destinata a creare una nuova società, GAMMA s.r.l. Il tema centrale è la possibilità di applicare l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 1, commi 242-249, della legge n. 296 del 2006, relativa al riconoscimento fiscale del disavanzo da concambio nelle operazioni di aggregazione aziendale.
Fatti rappresentati dalle società istanti
ALFA s.r.l. opera nel settore immobiliare dal 1998 e ha per oggetto la locazione di immobili propri a uso industriale e commerciale. I suoi soci, TIZIO e CAIO, nel 2007 hanno conferito le quote in una società austriaca, DELTA GmbH.
ALFA s.r.l. risulta proprietaria di diversi immobili, tra cui:
- un capannone industriale con appartamento del custode e terreno di pertinenza;
- un terreno edificabile;
- due terreni agricoli;
- un fabbricato con appartamento, ristorante, locale gioco e sport e area parcheggio, oggetto di locazione;
- un fabbricato industriale.
Il valore economico complessivo dell’azienda, stimato con perizia al 31 agosto 2008 secondo il metodo patrimoniale semplice, è pari a circa euro 3.300.000.
BETA s.r.l. Unipersonale opera nel settore immobiliare dal 2000 e ha per oggetto la costruzione e ristrutturazione di fabbricati civili, industriali e commerciali, attività interamente affidata in appalto a terzi. Il valore economico complessivo dell’azienda, sempre stimato al 31 agosto 2008 con metodo patrimoniale semplice, è pari a circa euro 13.000, coincidente con il patrimonio netto contabile.
Le società dichiarano inoltre:
- l’assenza di rapporti partecipativi o di gruppo tra loro;
- l’assenza di controlli, diretti o indiretti, da parte dello stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
- l’assenza di rapporti commerciali tra il 2006 e il 2008;
- il superamento, per gli anni 2006 e 2007, del test di operatività di cui all’art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.
La fusione per unione determinerebbe un patrimonio della nuova società pari a euro 3.356.000, da assegnare ai soci nelle seguenti proporzioni:
- al socio unico di BETA s.r.l.: euro 12.937,38, pari allo 0,3855% del capitale sociale di GAMMA s.r.l.;
- al socio unico di ALFA s.r.l.: euro 3.343.062, pari al 99,6145% del capitale sociale di GAMMA s.r.l.
Le istanti affermano che il disavanzo da concambio, presumibilmente pari a circa euro 3.250.000, sarebbe imputato interamente agli immobili intestati ad ALFA s.r.l.
Soluzione proposta dalle istanti
Le società ritengono che la fusione possa beneficiare del riconoscimento fiscale previsto dal Bonus Aggregazioni, sostenendo di avere dimostrato i requisiti richiesti dalla legge n. 296 del 2006. La tesi si fonda in particolare sulla circostanza che il disavanzo da concambio verrebbe imputato agli immobili della società ALFA s.r.l.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione ricorda che l’art. 1, commi da 242 a 249, della legge n. 296 del 2006 ha introdotto un’agevolazione finalizzata a favorire le aggregazioni aziendali e la crescita dimensionale delle imprese italiane. L’agevolazione consiste nel riconoscimento fiscale gratuito, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro, del disavanzo da concambio emerso in operazioni di fusione e scissione, nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in caso di conferimento d’azienda ex art. 176 TUIR.
Per accedere al beneficio, occorre presentare istanza di interpello alla Direzione Regionale competente ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000 e dimostrare la sussistenza di specifici requisiti:
- requisito soggettivo: il soggetto risultante deve essere una società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa o di mutua assicurazione residente in Italia;
- requisito oggettivo: l’aggregazione deve realizzarsi mediante fusione, scissione o conferimento d’azienda ex art. 176 TUIR;
- requisito temporale: le operazioni devono essere effettuate negli anni 2007 e 2008;
- requisito di operatività: le imprese partecipanti devono essere operative da almeno due anni, cioè aver svolto un’effettiva attività imprenditoriale nel biennio precedente la data di efficacia dell’operazione;
- requisito di indipendenza: le società non devono appartenere allo stesso gruppo, non devono essere collegate da rapporti partecipativi e non devono essere controllate, nemmeno indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
- requisito di “anzianità” delle condizioni: i requisiti che consentono il riconoscimento fiscale devono sussistere ininterrottamente nei due anni precedenti l’operazione.
La risoluzione richiama anche la circolare n. 16/E del 21 marzo 2007, secondo cui l’Amministrazione può fare riferimento al concetto di operatività della disciplina delle società di comodo, escludendo dall’agevolazione le società costituite per gestire il patrimonio nell’interesse dei soci anziché per esercitare un’effettiva attività commerciale.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia riconosce che la società risultante dalla fusione, GAMMA s.r.l., soddisfa il requisito soggettivo, poiché è una società a responsabilità limitata.
Tuttavia, concentra la propria analisi sul requisito dell’operatività, ritenendo che non sia soddisfatto, soprattutto per BETA s.r.l. In particolare osserva che:
- dai bilanci di ALFA s.r.l. relativi al 2006, 2007 e dalla situazione contabile al 31 agosto 2008 emergono ricavi derivanti da mera locazione di due immobili e risultati di esercizio di modesta entità;
- il patrimonio netto contabile di BETA s.r.l. ammontava a circa euro 34.700 al 1° gennaio 2008 e a circa euro 13.000 al 31 agosto 2008;
- la relazione di stima evidenzia per BETA s.r.l. una consistenza patrimoniale limitata a cassa, depositi bancari, crediti tributari e pochi debiti verso fornitori e verso l’erario;
- tale attivo appare scarsamente rappresentativo di un complesso organizzato di beni e persone idoneo all’esercizio effettivo dell’attività dichiarata di costruzione e ristrutturazione immobiliare.
La valutazione adottata, basata sul metodo patrimoniale semplice, non evidenzia alcun avviamento e conferma che il valore corrente delle attività e passività coincide con il patrimonio netto contabile. Ciò viene interpretato come indice dell’assenza di una reale capacità dell’azienda di produrre utili futuri e di una struttura organizzativa significativa.
Un ulteriore elemento valorizzato è la ripartizione del capitale della nuova società: l’apporto di ALFA s.r.l. viene remunerato in misura pari al 99,6%, mentre quello di BETA s.r.l. solo allo 0,4%, a conferma dell’esiguità del contributo di quest’ultima.
Esito e conseguenze
L’Agenzia conclude che non sussistono né le condizioni né la ratio per concedere il beneficio fiscale, poiché gli “assets” di BETA s.r.l., ormai privi di sostanza patrimoniale rilevante, non sono idonei a garantire una reale crescita dimensionale dell’impresa risultante dalla fusione.
Di conseguenza:
- non si applicano i benefici fiscali di cui ai commi 242-249 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006;
- la società risultante dalla fusione non può considerare fiscalmente riconosciuti il valore dell’avviamento e dei beni strumentali materiali e immateriali derivanti dall’imputazione del disavanzo da concambio, entro il limite di 5 milioni di euro.
Portata della decisione
La risoluzione precisa che il parere è limitato alla verifica dei presupposti dell’agevolazione fiscale prevista dalla disciplina del Bonus Aggregazioni. Viene inoltre ricordato che le Direzioni Regionali dovranno vigilare affinché i principi espressi siano applicati uniformemente.
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