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Sentenza

Sentenza del 12/04/2017 n. 9500 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno 2004, con recupero a tassazione ai fini IVA, IRAP e IRPEG per vendite non fatturate, cessioni di beni omaggio non assoggettate a IVA e costi ritenuti indebitamente dedotti. La società contestava, tra l'altro, la nullità dell'avviso per mancata allegazione del processo verbale di constatazione, l'adesione dell'Ufficio ai rilievi del PVC, l'assenza dei presupposti per l'accertamento analitico-induttivo, l'uso di presunzioni non gravi precise e concordanti, la valutazione delle prove sui costi, sulle sopravvenienze passive e sulle perdite su crediti, nonché la mancata applicazione della disciplina sul concorso di sanzioni. L'Agenzia delle Entrate contestava invece il riconoscimento, da parte della CTR, di tre perdite su crediti deducibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure della contribuente: il PVC era stato portato a sua conoscenza, l'avviso poteva richiamarne i contenuti, l'accertamento poteva prescindere da una contabilità formalmente regolare e la valutazione delle prove e delle presunzioni operata dalla CTR non era sindacabile in cassazione, essendo sufficientemente motivata. I motivi relativi ai costi e alle perdite erano inoltre formulati in modo non appropriato o privi della necessaria trascrizione dei documenti. Anche il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non erano stati trascritti i documenti relativi alle perdite su crediti. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge deve essere distinto dalle censure sulla valutazione dei fatti e delle prove; non è possibile usare tale motivo per contestare genericamente l'apprezzamento probatorio del giudice di merito.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove. La censura è inoltre inammissibile se non indica adeguatamente il fatto decisivo omesso e se non trascrive, quando necessario, i documenti rilevanti.

  • Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973

    L'accertamento analitico-induttivo può essere effettuato anche quando la contabilità sia formalmente regolare, purché l'Ufficio disponga di elementi presuntivi idonei a fondare la ricostruzione del maggior imponibile.

  • Norme sull'obbligo di motivazione degli atti tributari e sull'allegazione del PVC

    L'avviso di accertamento non è nullo se il processo verbale di constatazione richiamato è stato comunque portato a conoscenza del contribuente. L'Ufficio può motivare l'avviso per relationem, richiamando i rilievi del PVC, purché il contribuente sia posto in condizione di comprendere la pretesa e difendersi.

  • Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Chi fonda una censura su documenti deve indicarne e, quando necessario, trascriverne il contenuto essenziale nel ricorso; la mancata trascrizione può determinare l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice di merito abbia valutato male le prove: occorre indicare una specifica violazione di legge o un effettivo vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Un avviso di accertamento può richiamare il PVC senza allegarlo materialmente, se il contribuente ne ha già avuto conoscenza e può comprendere integralmente i rilievi contestati.
  • L'accertamento analitico-induttivo è possibile anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando esistano elementi documentali o presuntivi idonei, come documentazione extracontabile relativa a vendite non fatturate.
  • Le presunzioni utilizzate dall'Amministrazione devono essere valutate complessivamente; se il giudice spiega in modo sufficiente e non contraddittorio perché le ritiene attendibili, la sua valutazione non è normalmente riesaminabile in cassazione.
  • Le contestazioni sulla deducibilità di costi e perdite devono essere sostenute da documentazione puntualmente indicata e trascritta nei limiti necessari; in caso contrario il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Anche l'Amministrazione finanziaria deve rispettare il principio di autosufficienza quando propone ricorso incidentale fondato su documenti non integralmente riprodotti nel ricorso.
  • La soccombenza reciproca può giustificare la compensazione integrale delle spese processuali.

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