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Ordinanza

Ordinanza n. 1489/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Torre Annunziata n. 5 del 9 febbraio 2026, recante l’ingiunzione di demolizione di opere abusive realizzate presso l’immobile sito nel territorio comunale alla Via C. Poerio n. 26; b) di ogni altro atto al precedente collegato.

Giustizia amministrativa202602927

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di ingiunzione di demolizione di opere abusive realizzate presso un immobile comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ingiunzione di demolizione, chiedendone la sospensione cautelare. A sostegno della domanda ha sostenuto che le opere abusive sarebbero coperte da un’autorizzazione edilizia del 1994, asseritamente esistente ma smarrita dal Comune. Il giudice ha rilevato che non è stata fornita alcuna convincente prova ufficiale dell’esistenza e dello smarrimento dell’autorizzazione, né una dettagliata ricostruzione della storia edilizia dell’immobile idonea a chiarirne la portata. Ha inoltre considerato che la pretesa efficacia legittimante dell’autorizzazione è contraddetta dalla presentazione, per le medesime opere, di una SCIA in sanatoria successivamente respinta dal Comune. Sul piano processuale, il Collegio ha rilevato l’esigenza di verificare la ritualità della notificazione del ricorso effettuata tramite PEC, poiché la ricevuta di avvenuta consegna prodotta non consentiva di visionare il contenuto degli allegati. È stata inoltre riscontrata la mancanza dell’asseverazione di conformità della procura informatica all’originale cartaceo.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta per carenza del fumus boni iuris. Il Collegio ha ritenuto non dimostrata l’esistenza dell’autorizzazione edilizia del 1994 e non adeguatamente ricostruita la storia edilizia dell’immobile; ha inoltre valorizzato il successivo diniego della SCIA in sanatoria relativa alle medesime opere. Il giudice ha assegnato alla ricorrente un termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per produrre una ricevuta PEC idonea a provare la ritualità della notificazione del ricorso al Comune, comprensiva del contenuto degli allegati, e per regolarizzare la procura mediante la necessaria asseverazione di conformità. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto la sospensione è stata negata per carenza del fumus boni iuris.

  • art. 14, comma 3, D.P.C.S. 28 luglio 2021

    «ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo PEC, le ricevute di avvenuta consegna contengono anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato»

    La ricevuta di avvenuta consegna PEC deve consentire la verifica del messaggio notificato e dei relativi allegati, ai fini della prova della ritualità della notificazione.

  • art. 6, comma 4, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

    È richiamato quale disposizione cui rinvia la disciplina tecnico-operativa sulla documentazione della notificazione a mezzo PEC.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un’ingiunzione di demolizione non può essere accordata quando il ricorrente non dimostri, con elementi attendibili e provenienti da fonti ufficiali, l’esistenza del titolo edilizio invocato come legittimante delle opere contestate.
  • L’onere di allegare e provare la storia edilizia dell’immobile e la concreta portata del titolo abilitativo grava sul soggetto che invoca quel titolo per contrastare l’ordine di demolizione.
  • La presentazione di una SCIA in sanatoria per le medesime opere oggetto dell’ordine di demolizione, seguita dal diniego dell’amministrazione, costituisce elemento contrario alla tesi della preesistenza di un titolo edilizio già idoneo a legittimare le opere.
  • Ai fini della prova della notificazione del ricorso amministrativo tramite PEC, la ricevuta di avvenuta consegna deve essere prodotta in un formato che consenta al giudice di verificare anche il contenuto del messaggio e dei documenti allegati.
  • Quando la procura depositata in formato informatico non reca l’asseverazione di conformità all’originale cartaceo, il giudice può assegnare un termine perentorio per la relativa regolarizzazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTutela cautelareProcesso amministrativo telematico
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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