Sentenza del 16/10/2019 n. 26167 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, sostenendo che le sanzioni ICI fossero dovute per omessa o infedele dichiarazione e per il mancato adeguamento dei valori contabili dell'impianto. Secondo il Comune, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 1-quinquies del Decreto Legge n. 44 del 2005, la contribuente avrebbe dovuto includere nella base imponibile anche gli impianti mobili strutturalmente connessi alle centrali elettriche e, in attesa della nuova rendita catastale, versare l'imposta sulla base dei valori contabili ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992. La contribuente sosteneva invece che persistesse un'obiettiva incertezza circa l'individuazione dei beni rilevanti e la loro valorizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, confermando la non applicabilità delle sanzioni. Ha ritenuto sussistente un'obiettiva incertezza normativa tributaria, non riguardante soltanto la scelta tra metodo catastale e metodo contabile, ma soprattutto i criteri tecnici per individuare gli impianti da includere e determinarne il valore, considerando vetustà, obsolescenza e deprezzamento. L'incertezza era confermata dalla norma di interpretazione autentica del 2005, dal contrasto giurisprudenziale e dalla successiva Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/T del 2012. Le spese processuali sono state compensate. Il Comune deve inoltre versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge per il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 5, comma 3
Per gli immobili classificabili nel gruppo catastale D privi di rendita, l'ICI può essere determinata sulla base dei valori contabili fino all'attribuzione della rendita catastale. Tuttavia, nel caso concreto, l'incertezza sui beni da includere e sui criteri di valorizzazione ha escluso l'applicazione delle sanzioni.
Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 10, comma 1
La norma è richiamata in relazione agli obblighi di dichiarazione e versamento dell'ICI.
Decreto Legge n. 44 del 2005, articolo 1-quinquies, convertito dalla Legge n. 88 del 2005
Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 1, comma 2, il R.Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652, articolo 4 [...] si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso.
La norma di interpretazione autentica ha stabilito che, per le centrali elettriche, nella rendita catastale devono essere considerati anche gli impianti mobili connessi ai fabbricati e necessari alla produzione di energia. La sua stessa introduzione ha costituito un indice dell'esistenza di una precedente incertezza normativa.
Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 6, comma 2
Esclude la responsabilità sanzionatoria quando la violazione è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 8
È richiamato in materia di non applicabilità delle sanzioni tributarie in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, impone al ricorrente il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
Massime di principio
- Le sanzioni tributarie non sono dovute quando, al momento della violazione, esiste un'incertezza normativa oggettiva e non una mera ignoranza soggettiva del contribuente.
- L'incertezza oggettiva deve rendere difficoltoso, anche per un operatore diligente, individuare con sicurezza la norma applicabile, i beni rilevanti o il corretto criterio di calcolo dell'imposta.
- Sono indici significativi di obiettiva incertezza una norma interpretativa successiva, orientamenti giurisprudenziali contrastanti, prassi amministrative non uniformi e circolari emanate per chiarire metodologie tecniche controverse.
- Anche se il contribuente avrebbe dovuto adottare un determinato metodo dichiarativo o contabile, le sanzioni possono essere escluse quando non era concretamente determinabile quali beni includere nella base imponibile o quale valore attribuire loro.
- L'esenzione dalle sanzioni non elimina necessariamente l'imposta principale: il contribuente può essere tenuto a pagare la maggiore imposta, ma senza le penalità, se la violazione è stata determinata da obiettiva incertezza normativa.
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