Cassazione Penale, Sentenza n. 10458/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna, in seguito a rito abbreviato, per il reato di incendio colposo (art. 449 c.p.) per avere, durante l'abbruciamento di residui di potatura, causato lo sviluppo di un incendio che ha interessato circa 9000 mq. di oliveto. Le censure riguardavano: (1) presunta illegittima modifica del capo di imputazione e violazione degli artt. 423 e 179 c.p.p. (sostiene che l'iscrizione originaria fosse nei confronti del titolare della ditta e che la modifica abbia introdotto un fatto nuovo), (2) vizio di motivazione e insufficiente prova del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo della colpa (mancata specificazione delle cautele omesse e mancato accertamento delle cause dell'innesco), (3) errori nella valutazione e diniego non motivato delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in tutte le parti. Ha ritenuto che la modifica del capo d'imputazione rientrasse nell'art. 423 c.p.p., comma 1, essendo rimasti invariati gli elementi essenziali del fatto (condotta materiale, evento, nesso causale, luogo ed epoca) e semplicemente corretta l'erronea indicazione della veste dell'agente (titolare vs dipendente). Ha confermato la piena utilizzabilità delle dichiarazioni della committente acquisite nel rito abbreviato e valutate come prova dell'innesco del Nappini e della perdita di controllo delle fiamme. Ha ritenuto adeguata la motivazione sul nesso di causalità e sull'elemento soggettivo, richiamando i principi di causalità in caso di condotte colpose alternative e la maggiore diligenza richiesta nello svolgimento di attività pericolose. Infine ha ritenuto corretta la negazione delle attenuanti generiche alla luce dell'assenza di elementi positivi e del comportamento processuale.
Norme richiamate
art. 449 cod. pen.
Configura il reato di incendio colposo; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in relazione all'innesco dell'incendio per negligenza durante l'abbruciamento di residui di potatura
art. 423 cod. proc. pen.
La modifica del capo di imputazione è stata ritenuta applicabile nel comma 1 (modifica) perché non ha introdotto un fatto nuovo: gli elementi essenziali del fatto sono rimasti invariati
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro del dibattito sulla comunicazione della modifica dell'imputazione; il Giudice ha ritenuto rispettate le garanzie procedurali
art. 113 cod. pen.
Richiamato per spiegare che la responsabilità del titolare della ditta può aggiungersi a quella dell'esecutore ma non esclude l'efficienza eziologica della condotta negligente dell'esecutore stesso
art. 43 e art. 40 cod. pen.
Richiamati nella prospettazione difensiva sulle modalità di imputazione (concausa, partecipazione); la Corte ha ritenuto però che la responsabilità colposa dell'esecutore fosse comunque provata
art. 62-bis cod. pen.
Regola le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto correttamente motivate le ragioni del diniego in assenza di elementi positivi e per il comportamento processuale dell'imputato
art. 64 e ss. cod. proc. pen.
art. 64 e ss. cod.proc.pen.
Riferiti in relazione alle formalità delle dichiarazioni rese dall'imputato; la Corte ha osservato che le dichiarazioni ritenute fondamentali per la ricostruzione non erano affette da inutilizzabilità nel rito abbreviato
Massime di principio
- La modifica del capo di imputazione è legittima (art. 423 c.p.p. comma 1) se non introduce elementi essenziali nuovi: se condotta, evento, nesso causale, luogo ed epoca restano invariati, la variazione di 'veste' dell'agente (es. titolare vs dipendente) non configura sempre un fatto nuovo.
- Nel rito abbreviato sono ammissibili e apprezzabili le dichiarazioni di terzi (come la committente) anche senza il consenso dell'imputato; tali dichiarazioni possono costituire base probatoria per il giudice del merito.
- Per le attività pericolose consentite (es. abbruciamento di residui su vasta superficie) chi esegue l'operazione assume una posizione di garanzia e deve adottare standard di diligenza e precauzione più elevati: la soglia di prevedibilità è più alta e la colpa si valuta ex ante sulla capacità di prevedere almeno la categoria di danno.
- Quando più condotte colpose alternative possono aver innescato lo stesso evento, la responsabilità può essere affermata anche se non è possibile escludere tutte le altre con certezza, purché l'innesco sia riferibile al medesimo imputato e non emergano meccanismi causali autonomi.
- Il giudizio sulle attenuanti generiche (art. 62-bis) richiede elementi di segno positivo; l'assenza di tali elementi o un comportamento processuale negativo può giustificare il diniego.
- Le censure in cassazione sulla motivazione richiedono che la sentenza di merito abbia omesso o palesemente travisato fatti essenziali; la 'doppia conforme' (prime e seconde decisioni che si saldano) può essere letta congiuntamente e superare censure di insufficienza motivazionale.
- Se si invoca l'errore nella individuazione della persona (errore di persona tra titolare e dipendente), è cruciale dimostrare che la modifica abbia sostanzialmente alterato gli elementi costitutivi dell'imputazione; altrimenti la rettifica formale non basta ad annullare la responsabilità dell'effettivo autore materiale.
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