Cassazione Civile, Ordinanza n. 07132/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La società appaltatrice aveva ottenuto l'ammissione al passivo solo per euro 7.000 e proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della società committente per ottenere l'ammissione del residuo credito, superiore a euro 110.000, che assumeva maturato in forza di un contratto di appalto del 30 marzo 2010 avente ad oggetto lavori di ristrutturazione di un capannone industriale. Il tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo il contratto privo di data certa e quindi inopponibile al curatore, non valorizzabili la fattura, l'estratto del registro IVA, il computo metrico e la scheda contabile prodotti dall'opponente, e non decisive le prove testimoniali perché non coerenti con l'oggetto contrattuale e comunque non univoche. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato, con il primo motivo, nullità della motivazione per violazione degli artt. 116, 132 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che il tribunale avrebbe contraddittoriamente escluso l'utilizzabilità del contratto per mancanza di data certa e poi lo avrebbe usato per svalutare le prove orali; con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., affermando che i testimoni avevano invece confermato l'esecuzione dei lavori, anche mediante posa in opera di ghiaia, e che dopo l'esecuzione le parti avevano verificato i lavori in contraddittorio redigendo il computo metrico del 15 dicembre 2010.
La decisione
La Corte ha ritenuto congiuntamente inammissibili entrambi i motivi. Ha osservato che le censure, pur formalmente rubricate come violazioni di legge e vizio motivazionale, miravano in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e della prova, cioè a contestare l'accertamento di merito secondo cui la società opponente non aveva dimostrato di avere eseguito i lavori di ristrutturazione dedotti a fondamento del credito. Ha ribadito che il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori, quando il fatto controverso sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito con motivazione non apparente, né perplessa, né contraddittoria. Poiché il tribunale aveva esaminato i fatti rilevanti, valutato prove documentali e testimoniali e motivato in modo adeguato l'insussistenza della prova dell'esecuzione dei lavori, la decisione impugnata non era sindacabile nei termini prospettati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese, a una somma equitativamente determinata in favore del controricorrente, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura per nullità della motivazione e violazione processuale non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito della causa.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente di contestare il mancato apprezzamento di singoli elementi istruttori.
La dedotta violazione della regola di valutazione delle prove non è configurabile quando la censura mira in realtà a una diversa lettura del materiale probatorio.
La motivazione è censurabile solo se mancante, apparente o radicalmente contraddittoria, non per mere difformità nella valutazione delle prove.
Richiede una motivazione comprensibile e non apparente, requisito ritenuto rispettato dal tribunale.
art. 111 Cost.
Il parametro costituzionale della motivazione è rispettato quando il giudice di merito espone le ragioni della propria decisione in modo non illogico o apparente.
Il ricorrente deve indicare specificamente i fatti storici controversi e decisivi e i relativi atti processuali.
La censura in cassazione richiede il deposito e la specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti.
La definizione camerale per manifesta infondatezza/inammissibilità comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
In caso di definizione del giudizio conforme alla proposta ex art. 380-bis, può disporsi la condanna al pagamento di una somma equitativa e della somma alla Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizi motivazionali in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
- Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'omissione totale di un fatto storico decisivo e controverso; non basta che il giudice non abbia dato conto di ogni singolo documento o testimonianza.
- Se il giudice di merito ha comunque preso in considerazione il fatto decisivo e ha motivato la propria valutazione, la censura in cassazione è inammissibile anche se la parte ricorrente propone una lettura alternativa del compendio probatorio.
- In tema di insinuazione al passivo per crediti da appalto, il creditore deve fornire prova dell'esistenza del rapporto e dell'effettiva esecuzione delle prestazioni poste a base del credito; la semplice produzione di documenti unilaterali o di prove non coerenti con l'oggetto dedotto può essere ritenuta insufficiente dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07085/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07086/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07087/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07088/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07089/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07090/2026 del 25/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →