Sentenza del 24/01/2018 n. 290 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Atti impugnabili - Comunicazione di presa in carico del credito da parte dell'agente della riscossione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la comunicazione di presa in carico, ritenendola autonomamente impugnabile o comunque idonea a far sorgere una nuova pretesa tributaria. La questione centrale era stabilire se tale comunicazione costituisse un atto nuovo, lesivo e distinto rispetto all'avviso di accertamento esecutivo, oppure una mera comunicazione interna o informativa relativa a una pretesa già integralmente formalizzata e portata a conoscenza del contribuente.
La decisione
La comunicazione di presa in carico non costituisce, di per sé, un atto con cui l'Amministrazione formula una nuova o ulteriore pretesa tributaria, poiché la pretesa è già contenuta nell'avviso di accertamento esecutivo. La sua impugnabilità deve essere valutata concretamente verificando se il contribuente avesse già conosciuto l'intera pretesa mediante la regolare ricezione dell'avviso di accertamento esecutivo. Se tale conoscenza vi è stata, la comunicazione non è autonomamente impugnabile per contestare nuovamente il merito della pretesa; se invece l'avviso non è stato conosciuto o notificato validamente, la comunicazione può assumere rilievo quale primo momento di conoscenza della pretesa e consentire la relativa tutela.
Norme richiamate
Avviso di accertamento esecutivo
È l'atto con cui la pretesa tributaria viene formalizzata nella sua interezza e portata a conoscenza del contribuente; la successiva presa in carico non introduce, normalmente, una pretesa nuova.
Comunicazione di presa in carico del credito
Ha natura informativa e non costituisce normalmente un autonomo atto impositivo. La sua eventuale impugnabilità dipende dal fatto che il contribuente abbia già ricevuto validamente l'avviso di accertamento esecutivo e conosciuto l'intera pretesa.
Massime di principio
- Un atto successivo alla notifica dell'atto impositivo non è automaticamente impugnabile per contestare nuovamente il merito della pretesa: occorre verificare se contenga una nuova pretesa o sia soltanto consequenziale e informativo.
- La ricezione valida dell'avviso di accertamento esecutivo è normalmente decisiva: da quel momento il contribuente deve contestare la pretesa nei termini previsti, senza attendere le successive comunicazioni della riscossione.
- Se l'atto originario non è stato notificato validamente o il contribuente non ne ha avuto conoscenza integrale, una comunicazione successiva può rappresentare il primo atto concretamente lesivo e può consentire di far valere i vizi dell'atto presupposto.
- Per valutare l'impugnabilità occorre distinguere tra contestazione del merito dell'imposta e contestazione di vizi propri della comunicazione o della procedura di riscossione: la prima richiede normalmente l'impugnazione dell'atto impositivo originario, mentre la seconda può riguardare l'atto successivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 gen 2018Sentenza del 24/01/2018 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 24 gen 2018Sentenza del 24/01/2018 n. 59 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 24 gen 2018Sentenza del 24/01/2018 n. 61 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 24 gen 2018Sentenza del 24/01/2018 n. 62 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 24 gen 2018Sentenza del 24/01/2018 n. 172 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 24 gen 2018Sentenza del 24/01/2018 n. 178 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →