Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10406/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Hu per il reato di associazione finalizzata al traffico di metamfetamina (shaboo) e reati connessi. La difesa deduce un unico motivo articolato: violazione di legge (richiamando, tra gli altri, gli artt. 125, 192, commi 3 e 4, 273 e 627 c.p.p.) e vizio di motivazione per presunta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In particolare si lamenta che il giudice del riesame si sarebbe limitato a riproporre la precedente motivazione (parzialmente annullata in punto di competenza territoriale), senza confrontarsi con le doglianze della ricorrente circa l'assenza di contatti telefonici/messaggistica diretti tra Hu e gli altri associati e la debolezza delle dichiarazioni del collaboratore He Jiang Dong; si sostiene che le intercettazioni non dimostrerebbero un ruolo direttivo, e che la menzione del nome della ricorrente in un passaggio conversazionale sarebbe ambigua e, al più, riconducibile a semplice attività di spaccio autonoma.

La decisione

Il motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la conferma della custodia cautelare, richiamando e integrando elementi probatori significativi: dichiarazioni del collaborante He Jiang Dong considerate punto di partenza ma confermate da molteplici riscontri (intercettazioni, coordini operative, ordini e autorizzazioni), conversazioni dalle quali emergeva che Hu (detta anche A Ying, Aquila o "la sorella maggiore") decideva l'invio dello stupefacente, coordinava le due cellule (Roma e Prato) e percepiva una quota dei proventi; spedizioni dalla Grecia avvenute solo dopo il suo placet; istruzioni e autorizzazioni in relazione a cessioni in Prato e in Roma. La Corte ha inoltre ricordato che la valutazione delle intercettazioni e dell'attendibilità delle fonti è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge, condizioni non riscontrate. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; il provvedimento non ha determinato la remissione in libertà e sono stati disposti gli adempimenti ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), artt. 73 e 74

    Norme penali sostanziali che configurano il reato di detenzione/traffico di sostanze stupefacenti (art. 73) e l'aggravante/parte specifica relativa a determinati illeciti (art. 74). Nel provvedimento sono la base normativa dell'accusa di traffico di metamfetamina e dell'associazione finalizzata al traffico.

  • Codice di procedura penale, artt. 125, 192 (commi 3 e 4), 273, 627

    Articoli invocati dalla difesa in relazione a questioni di competenza, acquisizione e valutazione delle prove e requisiti dei gravi indizi di colpevolezza. La Corte ha ritenuto che non vi sia violazione di legge né manifesta illogicità nella motivazione del Tribunale del riesame sull'esistenza dei gravi indizi ex art. 273 c.p.p., mentre i profili di competenza e di valutazione probatoria non potevano essere riamessi oltre i limiti consentiti in sede di legittimità.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Norma procedurale che consente la trattazione scritta del procedimento; richiamata per motivare la modalità di trattazione del ricorso.

  • Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 94, comma 2

    Norma richiamata per l'applicabilità delle disposizioni procedurali citate; la Corte segnala l'applicazione delle norme transitorie procedurali.

  • Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, art. 17

    Modifica normativa richiamata a integrazione della disciplina procedurale applicata (riferimento alla normativa che incide sulla procedura di trattazione scritta).

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere una somma a titolo di sanzione alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o con colpa; la Corte ha applicato tale disposizione condannando la ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro.

  • Disposizioni attuative del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter

    Richiamata in relazione agli adempimenti da effettuare quando il provvedimento non determina la rimessione in libertà; la Corte ha ordinato gli adempimenti conseguenti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la valutazione delle prove e delle intercettazioni è, di regola, questione di fatto riservata al giudice di merito: la Corte di Cassazione interviene solo in presenza di violazione di legge o di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono costituire elemento di avvio dell'indagine ma risultano adeguatamente utilizzabili se corroborate da riscontri oggettivi (intercettazioni, movimentazioni organizzative, ordini, conferme tra indagati, spedizioni), e la loro sola natura autoconsolativa non porta automaticamente all'esclusione del quadro indiziario.
  • L'assenza di contatti diretti documentati tra il presunto vertice e gli esecutori non esclude la responsabilità di vertice quando emerga un'organizzazione compartimentata che opera tramite referenti apicali: la struttura 'a compartimenti stagni' spiega l'assenza di comunicazioni dirette senza negare il ruolo direttivo.
  • Per ottenere la revoca della misura cautelare per insufficienza dei gravi indizi è necessario dimostrare oltre una generica discrepanza interpretativa anche specifiche illegittimità o vistose incongruenze nella motivazione, non semplici diverse valutazioni probatorie.
  • Ricorsi ritenuti inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende); le doglianze dovrebbero quindi essere ben fondate e centrate su profili di diritto per evitare sanzioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.